La rubrica dedicata al mondo del lavoro

Omaggi Natalizi a Clienti, Fornitori e Dipendenti: cosa si può detrarre?

Bonus Baby Sitting

Già con il Decreto di marzo conosciuto come “Cura Italia” era stato introdotto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate per il 2020 a decorrere dal 5 marzo. Con l’ultimo decreto, ovvero il Decreto Rilancio, il limite massimo complessivo per l’acquisto di questi servizi è stato innalzato da 600 a ben 1200 euro.

 

Bonus Baby sitter

In cosa consiste questa misura? Rappresenta una somma corrisposta a genitori o affidatari che necessitano, a causa dell’emergenza in corso, di assistenza ai figli minori fino a 12 anni e senza limitazione d’età per i figli con gravi disabilità. Il bonus potrà essere richiesto fino al 31 luglio 2020 31 agosto 2020 da uno dei due genitori a condizione che l’altro genitore non sia già beneficiario di altre forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione del lavoro, oppure sia inoccupato o non lavoratore. L’obiettivo è dunque quello di permettere ai genitori, che si trovano a lavoro, di poter usufruire di servizi di assistenza per i propri figli durante i periodi di permanenza a casa.

 

Bonus baby sitting anche per l’iscrizione ai centri estivi

Una novità interessante al riguardo è stata proprio introdotta sempre dal decreto: il bonus potrà infatti essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. A tal proposito ricordiamo che, con la fase 2, i centri estivi potranno tornare aperti dal 15 giugno in tutta Italia. Se siete quindi interessati, scoprite se potete anche voi richiedere questo aiuto economico.

 

 

Requisiti per richiedere il Bonus Baby Sitting

Come precisato dall’INPS, i soggetti che possono richiedere il bonus sono: i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e alle gestioni dei lavoratori autonomi dell’INPS (quindi ad esempio artigiani e commercianti) e anche dai professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza privatizzate. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

 

Ulteriori informazioni utili per la corretta fruizione

Innanzitutto questo sussidio è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Seconda cosa: l’INPS ha riscontrato, da parte di molti utenti, l’accesso al bando Centri Estivi al posto della pagina per richiedere il bonus babysitting per centri estivi previsto dal decreto Rilancio. Questo bando centri estivi, già presente da tempo nel sito INPS, si tratta di una prestazione diversa (non collegata con l’emergenza di questo periodo), riconosciuta annualmente in alcuni casi particolari. Quindi attenzione nel momento in cui fate la domanda.

 

Congedo parentale straordinario

Una misura alternativa al bonus baby sitting (molto simile per condizioni) consiste nei Congedi parentali retribuiti. Invece di usufruire di servizi di baby sitting, il genitore può prendersi dei congedi per poter seguire i propri figli. Guardiamo subito alle novità dell’ultimo decreto: vengono innalzati i giorni per utilizzare detto congedo, passando da 15 a 30 giorni.  L’estensione del relativo arco temporale di fruizione andrà fino al 31 luglio 2020 31 agosto 2020.

 

Condizioni e requisiti per effettuare la richiesta

Lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi iscritti all’inps o iscritti alla gestione separata potranno godere di questi congedi per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Anche in questi casi, come per il bonus baby sitter, per richiedere il congedo dal lavoro è necessario avere figli di età non superiore a 12 anni (senza limiti d’età per figli con gravi disabilità) e che l’altro genitore non sia inoccupato o usufruisca di misure di sostegno al reddito (quali ad esempio la cassa integrazione). Se avete figli superiori a 12 anni, ma comunque di età inferiore a 16 anni, sarete interessati a sapere che potete comunque usufruire del congedo. In tal caso non è prevista una relativa indennità economica per i congedi usufruiti, ma non è permesso al datore di lavoro di licenziare il genitore assente con garanzia della conservazione del posto di lavoro.

Ascolta il presente articolo tramite il nostro podcast qui sotto:

Indennità per artigiani e commercianti riconosciuta dal decreto Cura Italia

Nel presente articolo ci occuperemo della nuova indennità riconosciuta a coloro che sono iscritti alle sezioni speciali dell’AGO dal  Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 (se vuoi leggere il nostro commento alle novità fiscali del decreto, clicca qui). Ci siamo già occupati in un precedente contributo dei professionisti e dei collaboratori e avevamo cercato di capire quali erano i professionisti toccati da questo “bonus”. Se sei quindi interessato ad approfondire questo argomento, non devi fare altro che cliccare qui. Nel presente articolo continuiamo l’analisi di questo Decreto. Vista l’emergenza che sta colpendo il nostro paese, si stanno susseguendo numerosi Decreti Leggi volti ad arginare il pericolo (sia sanitario che economico) causato dal Covid-19. La continua evoluzione normativa necessita da parte nostra un continuo aggiornamento ed è per questo che vi invitiamo a consultare con frequenza il nostro Blog. Pubblicheremo tutte le news in merito a questo e a tutti gli argomenti dedicati all’emergenza Covid-19. Vi proponiamo per comodità la sezione del nostro Blog dedicata appositamente alla crisi economico-sanitaria di questo 2020. 

 

Indennità per artigiani e commercianti

Chi sono gli iscritti all’AGO?

L’acronimo Ago sta ad indicare Assicurazione Generale Obbligatoria. L’INPS è l’istituto che gestisce tale forma di assicurazione sociale per fini pensionistici e di invalidità.  

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell’AGO (fonte sito INPS).

All’interno dell’AGO vi dunque sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti. In alternativa ad esso vi sono delle forme sostitutive dell’AGO che si occupano di determinate tipologie di lavoratori dipendenti. Sempre all’interno dell’Ago vi sono i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni: quindi non i dipendenti) che sono iscritti a gestioni speciali dell’AGO e i professionisti senza cassa che sono iscritti alla gestione separata INPS. 

 

L’indennità di 600 € come sostegno economico a fronte dell’emergenza COVID-19

Fatta questa premessa iniziale, ci occuperemo ora dell’indennità di 600 euro riconosciuta per gli iscritti alle sezioni speciali dell’AGO grazie al Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 (meglio conosciuto come decreto Cura Italia). Oltre a questi soggetti, anche i professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS godono di questo aiuto economico; ci siamo già occupati di loro in un altro articolo che vi invitiamo a leggere.

I lavoratori autonomi iscritti a gestioni speciali dell’Ago

Anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS potranno godere dei 600 euro che il governo ha deciso di riconoscere come sostegno economico per le perdite subite dalla crisi COVID-19. L’art. 28 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 così recita:

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Dalla lettura della norma possiamo subito individuare i requisiti richiesti per poter fruire di questa indennità:

  • Non essere titolari di pensione
  • Non essere iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.

 

No Click-day per ottenere l’indennità per artigiani e commercianti

Le modalità di erogazione della suddetta indennità non sono state ancora precisate. Era stata prevista inizialmente una sorta di Click Day per ottenere i fondi messi a disposizione dall’INPS, fino ad esaurimento dei fondi. L’ipotesi però è stata smentita dalla stessa INPS, con un comunicato stampa del 20/3/2020. Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo assicura che le risorse stanziate dal Governo saranno sufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari. 

 

Dal 1° aprile si parte con le richieste all’INPS: ma chi vi potrà accedere?

Oltre ai commercianti, artigiani, coltivatori diretti coloni e mezzadri, vi sono altre categorie di soggetti che potranno ottenere questo bonus di 600 euro da parte dell’INPS.

 

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separa INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Su di loro abbiamo già fatto un approfondimento: per consultarlo clicca qui.

 

Agenti di commercio

Aggiornamento del 30/3/2020: Il MEF ha cambiato idea sugli agenti di commercio ed ora anche loro sono inclusi nella platea di soggetti che possono beneficiare del bonus di 600 euro per il mese di marzo.Per maggiori informazioni, Vai direttamente all’ultima parte di questo articolo.

 

Settore turistico

Nell’ambito di tale categoria ricordiamo che per l’aziende turistico ricettive sono state ammesse forme di integrazione salariale come la cassa integrazione in deroga. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.  Per maggiori info, clicca qui.

 

Operai agricoli a tempo determinato

Possono fare la domanda se non sono titolari di pensione e che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell’indennità.


Norme a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Nell’ambito di tale categoria di lavoratori, quelli a tempo determinato come quelli a tempo indeterminato possono beneficiare innanzitutto del trattamento di integrazione salariale previsto dal sistema delle casse. Invece Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Per maggiori info: clicca qui

 

Collaborazioni sportive

Infine coloro che hanno Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23.02.2020. Ancora devono essere definite le modalità di erogazione. Al momento è stata attivata una mail dedicata: curaitalia@sportesalute.eu. L’indennità in questo caso è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.
Le domande degli interessati dovranno essere presentate a tale ente unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro. Per maggiori info: clicca qui

 

 

La lista di coloro che sono ammessi all'indennità di 600 euro da parte dell'INPS

 


Domande e risposte sull’indennità di 600 euro per artigiani e commercianti

Ma i soci di società di persone o di capitali che svolgono l’attività in forma societaria sono tra i destinatari di questo indennizzo?

Il MEF precisa che rientrano in tale categoria di beneficiari i soci di società di persone e di capitali (che svolgono l’attività in forma societaria) che siano iscritti alle gestioni speciali dell’AGO. L’indennità ha infatti natura personale e non è attribuibile alla società in quanto tale.
I soci di società artigiane e commercianti hanno quindi diritto all’indennità al pari dei titolari di ditte individuali. Il bonus rimane escluso invece per i soci lavoratori che non operano in settori assicurati dalla gestione previdenziale AGO, come il settore industriale. Il bonus per i soci lavoratori riguarda anche i soci amministratori di Srl, che operano in ambiti per cui è prevista l’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti INPS.

Chiunque può avere accesso al bonus oppure la domanda di indennizzo è subordinata alla chiusura per decreto dell’attività?

La richiesta non è legata alla chiusura dell’attività. Si parla solo di lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO.

I collaboratori familiari hanno diritto al bonus?

Ci sono stati alcuni dubbi su questa figura. Il decreto legge Cura Italia non parla di imprenditori ma di lavoratori autonomi: potrebbero quindi avere diritto ai 600 anche i collaboratori, purché con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti-artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie, ad eccezione della Gestione Separata. Fortunatamente l’INPS ha confermato la loro inclusione nel bonus di marzo: nella circolare del 30/3/2020 n.49 si legge: “Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome”. 


 

Continuiamo la lettura del’articolo proponendovi per prima cosa una comoda infografica riguardo gli artigiani e commercianti. Successivamente tratteremo in maniera approfondita della figura dell’Agente di commercio.

Per artigiani e commercianti riconosciuta indennità 600 euro

 

Alcuni dubbi: agli agenti di commercio sarà riconosciuta questa indennità?

Anche gli agenti di commercio devono iscriversi presso la gestione speciale commercianti dell’INPS e devono versare regolarmente i contributi. Con loro però si pone un problema di tutto rilievo. Gli agenti infatti sono iscritti anche all’Enasarco e versano dei contributi anche a questa Fondazione. Nel sito della Fondazione Enasarco possiamo comprendere la natura di questo contributo:

il contributo assistenziale, attraverso il quale la Fondazione eroga annualmente molte prestazioni integrative ed assistenziali

Sembra dunque che si tratti di una forma aggiuntiva previdenza assistenziale aggiuntiva rispetto a quella dell’INPS. I problemi si configurano in quanto, come illustrato precedentemente all’interno dell’art.28 del Decreto Legge Cura Italia, uno dei requisiti richiesti per fruire di questa indennità è quello di non essere iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Tale previsione potrebbe escludere gli Agenti di commercio (obbligati a iscriversi all’Enasarco) da questo tipo di indennità per artigiani e commercianti? 

Aggiornamenti dal Ministero dell’Economia

Intorno alla figura dell’agente di commercio si è creta molto confusione. Prima il sotto-segretario all’economia (video facebook: https://www.facebook.com/Articolo1Modempro/videos/221616555909725/) aveva aperto all’inclusione degli agenti nel bonus di marzo; il MEF nelle Faq di giovedì 26 marzo era poi intervenuto escludendo gli agenti da questo indennizzo dei 600 euro. Infine con modifica del 30/3/2020 il MEF ha cambiato un’altra volta idea sugli agenti di commercio ed ora anche loro sono inclusi nella platea di soggetti che possono beneficiare del bonus di 600 euro per il mese di marzo. Ci auguriamo che sia la decisione definitiva da parte del Ministero. Per conferma vi mettiamo la Faq del MEF che conferma l’inclusione degli agenti.

Vecchia Faq del MEF del 26/3/2020
Agenti esclusi dall'indennizzo dei 600 euro.

Nuova Faq del MEF del 30/3/2020

Agenti di commercio inclusi

Aggiornamenti dalla Fondazione Enasarco

Facciamo presente che proprio dal profilo Facebook della fondazione Enasarco è stato comunicata l’intenzione da parte della fondazione di mettere a disposizione dei propri agenti uno stanziamento di oltre 8,4 milioni di euro per gli agenti in difficoltà, aumentando il budget a disposizione. Non sono ancora definite le modalità e criteri di erogazione. per maggiori informazioni, vi mettiamo a disposizione la delibera del Cda della fondazione data 18/3/2020. Anche in questo caso devono essere definiti criteri e modalità di erogazione che permettano di accedere in modo semplice e rapido alle misure di sostegno per gli iscritti in difficoltà. 

Sempre tanti aggiornamenti: ma come fare per rimanere aggiornati?

In questa continua evoluzione normativa volta ad arginare i problemi causati dall’emergenza COVID-19, è facile perdersi e non conoscere le ultime news a livello fiscale e non solo. Per questo vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina facebook, linkedin o telegram per ricevere le ultime notizie commentate direttamente da noi.

Indennità per i professionisti riconosciuta dal decreto Cura Italia

Nel presente articolo presenteremo la nuova indennità riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori autonomi dal  Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 (se vuoi leggere il nostro commento alle novità fiscali del decreto, clicca qui). L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sta mettendo in grosse difficoltà le varie partite iva del nostro paese e per questo il legislatore è intervenuto offrendo un aiuto economico ai professionisti e lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Ma questo aiuto è valido per tutti i professionisti? Si estende ad esempio anche a coloro che hanno un albo professionale e una cassa di previdenza privata? Cercheremo di dare una risposta a queste domande nel corso del presente articolo. 

 

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il decreto legge del 17 marzo 2020, rinominato Decreto Cura Italia, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e firmato dal capo di stato Sergio Mattarella. Questo decreto tratta delle Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; in questo scritto affronteremo un articolo in particolare, relativo a all’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’articolo n. 27.
L’articolo 27 è rivolto ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che sono iscritti alla Gestione separata.

 

Il testo del Decreto-Legge

Con il famoso Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18  il Legislatore ha previsto una misura ad hoc per le partita iva che sono iscritte presso la Gestione separata dell’INPS. All’art.27 del decreto si legge:

Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Dal tenore letterale della norma, il Legislatore sembra concedere questa indennità di 600 € esclusivamente ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi iscritti alla Gestione separata [INPS].  Sempre all’interno del suddetto articolo, viene precisato che l’indennità non è riconosciuta ai titolari di pensione e a chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità per professionisti iscritti alla gestione separata: il nostro schema illustrativo

Per offrire ai nostri lettori una visione più chiara di questa norma, abbiamo deciso di illustrarvi i passaggi salienti tramite una comoda infografica.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18: indennità di 600 euro per i professionisti

 

La natura dell’indennità corrisposta dall’INPS

L’indennità sarà erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020, essa non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 [TUIR].

L’INPS provvederà nei prossimi mesi al monitoraggio delle spese sostenute per l’indennità al fine di verificare la rispondenza della spesa prevista con l’effettiva erogazione. Di questo monitoraggio verrà informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze. Se dal predetto monitoraggio si verifichino degli scostamenti dal limite di spesa prefissato non verranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.

 

E per i professionisti iscritti ad albi con casse previdenziali private?

Attualmente per questi professionisti non pare che vi sia una possibilità di usufruire di questo “bonus” da 600 euro.

Leggendo però i comunicati stampa delle Presidenza del Coniglio dei Ministri sembra che sia prevista per il futuro una forma simile di indennità anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali. Nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.37 del 16 marzo 2020   viene infatti comunicata l’istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza. In particolare, il comunicato stampa prevede che:

 Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;

Sembra dunque che vi sia l’intenzione da parte del governo di riconoscere un’indennità anche a coloro che sono rimasti esclusi dal Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18

 

Conclusioni

Siamo in attesa di ricevere ulteriori delucidazioni circa le modalità di richiesta dell’indennità per le categorie dei professionisti menzionate nel presente articolo, pertanto provvederemo a tenere aggiornato il nostro il nostro Blog. La limitazione dei fondi erogati prevede quindi in tetto massimo di spesa e pertanto consigliamo ai nostri clienti di provvedere a tenersi aggiornati per non rischiare di perdere l’opportunità ricevuta. Oltre ai professionisti iscritti alla gestione separata, anche gli artigiani e commercianti potranno usufruire di questa indennità del valore di 600 euro: per saperne di più consulta il nostro approfondimento L’indennità per artigiani e commercianti riconosciuta dal Decreto Cura Italia.

Assicurazione contro gli infortuni domestici INAIL: tutti i passaggi per l’iscrizione e il pagamento del premio

Sei una casalinga, uno studente universitario o non hai un’occupazione lavorativa? Allora sarai interessato al nostro articolo; l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni (INAIL) riconosce infatti un’interessante assicurazione contro gli infortuni domestici. Nel corso di questo approfondimento vedrai che il costo è davvero basso e, sotto determinate condizioni, il premio assicurativo è addirittura gratis. Cosa aspetti? Leggi il nostro contributo e scopri se anche te puoi attivare questo servizio. Ti guideremo passo dopo passo nella sua attivazione e riassumeremo il tutto in una comoda infografica

Cosa è esattamente l’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici?

Si tratta di una polizza assicurativa che tutela le persone, donne e uomini, che svolgono a titolo gratuito, senza vincolo di subordinazione e in modo abituale ed esclusivo, un’attività di cura dell’ambiente dedicato a dimora per la propria famiglia. Sono oggetto della tutela assicurativa anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, solo se locate nel territorio italiano.

 

Perché assicurarsi?

Tra le principali cause di infortuni domestici troviamo gli atteggiamenti imprudenti e la disinformazione circa i potenziali rischi nei quali è possibile intercorrere durante il quotidiano svolgimento della cura della casa.

Alcuni esempi sono le fiamme libere e il pericolo di incendio che ne consegue, le cadute, il contatto con sostanze chimiche pericolose, inalazioni di gas, la folgorazione da contatto con apparecchi elettronici rotti o mal funzionanti…ecc.

Questa copertura assicurativa ha quindi come obiettivo la tutela dei soggetti che intercorrono nelle tipologie di infortunio sopraindicate, e nel caso più grave la morte, nell’ambiente domestico in corso di attività di cura della casa.

 

Cosa si intende con ambiente domestico?

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).

Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano.

E’, invece, escluso l’infortunio in itinere.

 

Quali sono i requisiti per l’assicurazione infortuni domestici?

Varie sono state le modifiche apportate nel tempo fino ad oggi in cui i parametri obbligatori per potersi assicurare sono i seguenti:

  • Avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni

  • Prestare lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo

  • Svolgere lavoro per la cura della casa e della propria famiglia

  • Non essere legato a vincoli di subordinazione

 

A chi è rivolta l’assicurazione?

Quindi, in base ai requisiti assicurativi sopra indicati l’INAIL stila di seguito una lista dei soggetti che si devono assicurare:

  • Gli studenti che dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;

  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente a per la cura della casa (ad esempio soggetti in attesa di prima occupazione);

  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;

  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione;

  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa.

Si precisa che all’interno dello stesso nucleo familiare è possibile assicurare più soggetti se rispettanti i requisiti sopraindicati.

 

Soggetti esclusi dalla copertura assicurativa

  • i soggetti con meno di 18 anni e più di 67

  • lavoratore socialmente utile

  • il tirocinante

  • soggetto iscritto ad un corso di formazione

  • titolare di una borsa lavoro

  • lavoratore part-time

  • religioso

 

Quanto costa?

Dal 2019 l’importo da corrispondere è di 24,00€ annui. La decorrenza assicurativa parte dal 01 gennaio 2020 se il pagamento viene effettuato entro il 31 del primo mese dell’anno, mentre parte dal giorno successivo al versamento qualora lo stesso avvenga dopo il termine fissato.

Sono esonerati dal pagamento della polizza assicurativa i soggetti che hanno un reddito personale lordo fino a 4.648.11€ e fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22€ l’anno. Per tali soggetti il premio assicurativo è a carico dello Stato e pertanto devono effettuare la richiesta nella specifica area dedicata del sito dell’INAIL.

 

I diritti dell’assicurato l’assicurazione INAIL infortuni domestici?

L’assicurato soggetto ad infortunio ha diritto ad una rendita mensile esentasse per tutta la vita in proporzione all’invalidità subita. Si precisa però che se ne ha diritto solo se l’invalidità è pari o superiore al 16%. Per invalidità dal 3 al 15% una tantum viene corrisposto un importo di 300,00€. Come precedentemente accennato la tutela assicurativa copre anche l’infortunio mortale con l’erogazione una tantum di una somma pari a 10.000€ che viene corrisposta ai superstiti.

Non sono, quindi, indennizzati gli infortuni:

• dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;
• che danno origine a una invalidità permanente inferiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 ed a una inabilità permanente inferiore al 6% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019;
• avvenuti fuori dal territorio nazionale;
• avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

L’Inail liquida la prestazione solo se l’assicurata/o ha versato il premio o è iscritta/o con premio a carico dello Stato, in quanto ricorrono i requisiti di reddito per l’esonero.

 

Regime sanzionatorio

I soggetti in possesso dei requisiti sopramenzionati che non pagato l’assicurazione sono soggetti a una sanzione da parte dell’INAIL la quale è graduata in base alla lunghezza del periodo di ritardo nel versamento del premio assicurativo. La mora per la trasgressione ha comunque un importo non superiore all’equivalente del premio (24,00€).

 

La nostra infografica

Abbiamo deciso di raccogliere tutte le informazioni di questo articolo in una comoda infografica, che potrai salvare come immagine nel tuo PC o smartphone e portare sempre con te. Continua poi la lettura del nostro articolo per vedere tutti i passaggi per l’attivazione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici nel sito dell’INAIL.

Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici

 

PASSAGGI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE

Si precisa che gli assicurati già iscritti precedentemente ricevono entro la fine dell’anno una lettera dell’INAIL recante l’avviso di pagamento pagoPA prestampato contente i dati personali dell’interessato e l’importo da versare. Il pagamento può avvenire attraverso diverse modalità: tramite pagoPA dal sito dell’INAIL, di Poste Italiane, banche … ecc. oppure attraverso il pagamento in contanti, carte o addebito nel conto corrente presso uffici postali, banche, ricevitorie, tabaccai e supermercati abilitati. Per coloro che invece intendono effettuare l’iscrizione ex-novo e provvedere al primo pagamento si precisa che entrambi devono essere effettuati in un’unica soluzione alla data di maturazione dei requisiti. Dal 01 gennaio 2020 la domanda di iscrizione può avvenire esclusivamente attraverso modalità telematica collegandosi al sito www.inail.it  accedendo tramite:

  • credenziali INAIL

  • credenziali INPS (riconosciute dall’NAIL in base agli accordi tra i due enti)

  • carta nazionale dei servizi (CNS)

  • credenziali SPID (se vuoi sapere come attivarle, consulta il nostro articolo Attivazione SPID digitale).

Una volta effettuato l’accesso i soggetti che presentano i requisiti assicurativi devono predisporre la domanda attraverso il servizio on-line: “Domanda di iscrizione e richiesta avviso pagamento”. Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato on-line tramite l’apposito link pagoPA che consente di procedere al pagamento e/o di stampare l’avviso di pagamento. Per tutti quei soggetti il cui premio è a carico dello Stato invece devono presentare la domanda attraverso il servizio on-line Domanda di iscrizione e rinnovo dichiarazione sostitutiva”.

PROCEDURA ILLUSTRATA:

Cliccare sul seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/altri-utenti/casalinghe-i.html

Accedere con le proprie credenziali.

Accesso area riservata INAIL

Cliccare nel menù a sinistra la voce: Domanda di iscrizione e richiesta avviso pagamento, verificare la correttezza dei dati riportatati in automatico e nell’area Contatti sarà sufficiente riportare il solo indirizzo e-mail, la PEC se non in possesso non è un parametro necessario.

Email per i contatti INAIL assicurazione contro gli infortuni domestici

Procedere allo step successivo fino alla foto (qui di seguito) in cui vanno sbiffati tutti i REQUISITI ASSICURATIVI e la data da riportare è il 01/01/2020 se la registrazione avviene entro il 31/01/2020 altrimenti alla data di compilazione.

Accettare le condizioni per l'assicurazione contro gli infortuni domestici INAIL

Cliccare su trasmetti.

Verifica del successo dell’avvenuta richiesta.

All’indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura di iscrizione verranno inviate 2 e-mail, la prima contenente la RICEVUTA DI ISCRIZIONE

Questi sono i dati che riepilogano la domanda di assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici

La seconda conterrà l’AVVISO DI PAGAMENTO grazie al quale sarà possibile effettuare il pagamento con le procedure sopraindicate.

Il bollettino ricevuto via email o pec dall'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni domestici

Ricordiamo infine che il costo sostenuto per il premio dell’assicurazione è deducibile a livello fiscale. Quindi conserva una copia del bollettino pagato e inseriscilo nella tua dichiarazione dei redditi.

Attivazione dello SPID: scopri tutti i servizi online connessi alla tua identità digitale

Con il 2020 noi dello Studio Simonetti ambiamo a rimanere al passo con le novità ed in occasione del nuovo anno abbiamo creato un nuovo servizio per fornire assistenza nell’attivazione dell’Identità Digitale SPID. Questo nuovo servizio non sarà dedicato esclusivamente ai nostri clienti, pertanto invitiamo tutti gli interessati a prendere contatti con il nostro studio e richiedere un appuntamento.

Che cosa è SPID?

SPID è il sistema di autenticazione a disposizione dei cittadini per accedere con un’unica identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. L’identità SPID consta di nome utente e password che vengono rilasciate a seguito dell’elaborazione di una procedura online e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.

Il servizio può essere richiesto da tutti i cittadini italiani (o con permesso di soggiorno e residenti in Italia) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

L’adesione al servizio SPID è gratuita e veloce, ma è molto importante compilare tutti i passaggi e in maniera corretta.

 

La comodità dello Spid digitale

Con lo Spid Digitale non dovrai più memorizzare numerose credenziali per accedere ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Con questa identità digitale potrai infatti ricordarti solamente di un nome utente (ovvero una e-mail) e di una password. Il futuro ci attende un utilizzo sempre più ricorrente di questi servizi digitali e il nostro invito è quello di munirsi fin da ora di queste credenziali.

 

Cosa puoi fare con la tua identità digitale:

Grazie allo Spid avrai, ad esempio, la possibilità di:

 

Per una lista completa di tutti i servizi convenzionati con SPID devi cliccare qui.

 

A chi bisogna rivolgersi per ottenere SPID?

Svariati sono i canali per ottenere le tue credenziali SPID; lo Studio Simonetti usufruisce del portale messo a disposizione da Poste Italiane che richiede la messa in opera di due fasi, una da svolgere al pc e l’altra presso un ufficio postale abilitato.

 

Quali documenti servono per effettuare la registrazione a SPID?

Per ottenere le credenziali SPID sarà necessario presentarsi all’appuntamento concordato muniti di:

  • un documento di identità valido (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno)

  • la tessera sanitaria

  • un indirizzo e-mail (comprensivo di password di accesso)

  • il numero di telefono del cellulare utilizzato abitualmente

 

Quali sono i passaggi per l’attivazione del servizio?

L’elaborazione della pratica dura circa 15 minuti, l’utente richiedente l’attivazione dovrà presentarsi presso una delle nostre sedi avendo premura di portare la documentazione sopra indicata, qui verranno svolti alcuni passaggi necessari a emettere la richiesta di attivazione SPID.

Successivamente l’utente dovrà recarsi, entro 30 giorni, presso un ufficio postale abilitato al fine di convalidare i dati precedentemente inserirti; in questa fase saranno necessari i seguenti documenti:

  • un documento di identità valido (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno)

  • la tessera sanitaria

  • codice di pratica ricevuto per e-mail al termine della registrazione on-line effettuata presso la nostra sede

Una volta ricevuta l’autenticazione, sarà sufficiente scaricare l’applicazione PosteID nel proprio cellulare (attraverso App Store per iPhone o Play Store per Android), effettuare l’accesso e impostare una nuova password di accesso all’applicazione.  A questo, punto entrati dentro l’App, il riconoscimento della propria identità per l’accesso ai portali aderenti può avvenire semplicemente tramite lettura del QRcode, faceID o tramite impronta digitale.

 

Conclusioni

Si concludono così i passaggi necessari alla creazione dell’identità digitale; a nostro parere la gestione multipla e completa mediate un unico account è sicuramente innovativa, utile e porta a chiederci come mai non ci avessero pensato prima.

Se sei interessato alla sua attivazione, contatta lo Studio Simonetti e prendi un appuntamento. La nostra e-mail è: info@studiosimonetticommercialisti.it .

In alternativa potrai richiedere un appuntamento direttamente dalla nostra pagina Facebook. All’interno troverai il pulsante PRENOTA e potrai decidere la data del tuo appuntamento più comoda per te.

 

APPENDICE:

Qui di seguito illustriamo come funziona l’accesso mediante identità digitale. Per fare ciò vi mostreremo tramite delle immagini i passaggi necessari per accedere con SPID al sito dell’Agenzia delle Entrate: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

 

Accesso all'Agenzia delle Entrate

Accesso Agenzia Entrate selezionando lo SPID

Scansionare tramite App PosteID il QRcode:

Inquadra il qrcode per accedere con SPID

Seguire i passaggi indicati nello smartphone e cliccare su “ACCONSENTO”:

Acconsenti accesso

Accesso effettuato all’interno dell’area riservata:

Home page fisconline

Voucher formativi individuali per professionisti under 40

Nell’appuntamento di oggi ci occuperemo di un interessante contributo messo a disposizione dalla regione toscana per i suoi professionisti under 40La misura si somma a quella, analoga, rivolta ai professionisti oltre quaranta anni (vedi articolo). L’intervento è cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020 ed in particolare dalle risorse finanziarie stanziate sull’asse A “Occupazione”. Continua la lettura dell’articolo per scoprire le novità legate a questo contributo per professionisti under 40. Scarica poi l’infografica e porta sempre con te queste informazioni.

E’ attivo il bando, a scadenze trimestrali, rivolto ai liberi professionisti under 40 che potranno approfittare di un voucher per pagarsi un corso di formazione per valorizzare e accrescere le proprie competenze.

La Regione Toscana mette a disposizione tramite bando, che avrà scadenze trimestrali, un contributo minimo è di duecento euro ma si può arrivare fino a tremila: sarà concesso al beneficiario del voucher o, tramite delega, all’ente che organizza il corso.

Il contributo

Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di:

  • almeno 200 euro Iva esclusa (non saranno concessi voucher per corsi di formazione di costo inferiore) e
  • fino ad un massimo di 3.000 euro. Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del voucher è incompatibile con altri contributi pubblici erogati dalla Regione Toscana e da altre Amministrazioni pubbliche.

I beneficiari

Possono farne richiesta i lavoratori autonomi di tipo intellettuale, ovvero chi è iscritto all’albo di un’ordine, di un collegio o di una associazione professionale, oppure è iscritto alla gestione separata Inps, i quali abbiano meno di quaranta anni entro la data di scadenza ultima per presentare le domande, residenti o domiciliati in Toscana , in possesso di partita IVA.

Quali corsi sono finanziati?

E’ possibile fare domanda di voucher per la copertura (parziale o totale) delle spese di iscrizione per la frequenza a questi percorsi:

1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale, anche in modalità e-learning, erogati da:
– agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana (vedi Delibera 968 del 17/12/2007) o, solo in casi espressamente motivati di percorso realizzato fuori Toscana, accreditate dalla Regione di appartenenza;
– ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inseritte nell’elenco (vedi legge n.4/2013) alla data di ogni singola scadenza dell’avviso;
– associazioni professionali riconosciute ai sensi della L.R.73/2008 alla data di ogni singola scadenza dell’avviso; 
– soggetti eroganti percorsi formativi accreditati dagli stessi ordini/collegi/associazioni;
– provider accreditati ECM – Educazione Continua in Medicina.

2) Master di I e II livello in Italia o in altro paese appartenente all’Unione Europea erogati da:
– Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master;
– Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.

3) Ultimo anno delle Scuole di Specializzazione in possesso del riconoscimento del MIUR.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso formativo. Sono  perciò esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa.

Scadenza presentazione domande

La domanda deve essere presentata al “Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno” tramite sistema online, selezionando “Presentazione Formulario on-line per Interventi individuali” tra le funzioni per il cittadino.


Per presentare domanda, è necessario utilizzare la propria carta sanitaria toscana o la carta nazionale dei servizi abilitata ed essere in possesso di un lettore smart card oppure utilizzando SPID (Sistema Pubblico di identità digitale).

Una volta compilato il formulario, il richiedente deve allegare in formato zip i documenti (firmati e scanerizzati). 
E’ richiesta la marca da bollo dal valore di 16 euro.


Scopri tutte le informazioni nella seguente infografica:

INFORMAZIONI

Settore Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale della Regione Toscana
formazionecontinua@regione.toscana.it
Vai alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana per scoprire come presentare la domanda (dove è possibile consultare anche le FAQ )

– Per assistenza tecnica alla procedura online: numero verde 800 688 306

Voucher formativi individuali per professionisti over 40

Nell’appuntamento di oggi ci occuperemo di un interessante contributo messo a disposizione dalla regione toscana per i suoi professionisti over 40La misura si somma a quella, analoga, rivolta ai giovani professionisti fino a quaranta anni, il cui bando in corso scade il 3 aprile 2018. L’intervento è cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020 ed in particolare dalle risorse finanziarie stanziate sull’asse A “Occupazione”. Continua la lettura dell’articolo per scoprire le novità legate a questo contributo per professionisti over 40. Scarica poi l’infografica e porta sempre con te queste informazioni.

 

Via libera dal 31 gennaio alle domande per i liberi professionisti over 40 che potranno approfittare di un voucher per pagarsi un corso di formazione per valorizzare e accrescere le proprie competenze.

 

La Regione Toscana ha messo a disposizione mezzo milione di euro ed è stato appena approvato e pubblicato il bando, che avrà scadenze trimestrali. Il contributo minimo è di duecento euro ma si può arrivare fino a tremila: sarà concesso al beneficiario del voucher o, tramite delega, all’ente che organizza il corso.

Il contributo

Il costo del percorso formativo per il quale si richiede il voucher deve essere di:

  • almeno 200 euro Iva esclusa (non saranno concessi voucher per corsi di formazione di costo inferiore) e
  • fino ad un massimo di 3.000 euro. Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del voucher è incompatibile con altri contributi pubblici erogati dalla Regione Toscana e da altre Amministrazioni pubbliche.

 

I beneficiari

Possono farne richiesta i lavoratori autonomi di tipo intellettuale, ovvero chi è iscritto all’albo di un’ordine, di un collegio o di una associazione professionale, oppure è iscritto alla gestione separata Inps, i quali abbiano compiuto quaranta anni entro la data di scadenza ultima per presentare le domande, residenti o domiciliati in Toscana , in possesso di partita IVA.

 

Quali corsi sono finanziati?

E’ possibile richiedere il voucher per la frequenza delle seguenti attività di formazione:

1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità e-learning erogati da:
– Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della delibera di Giunta regionale 968/2007 e ss.mm.ii. e della delibera di Giunta regionanle n. 1407/2016;
– Ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inserite nell’elenco di cui alla legge 4/2013;
– provider accreditati ECM – Educazione Continua in Medicina.

2) ultima annualità delle Scuole di Specializzazione in possesso del riconoscimento del Miur.

3) Master di I e II livello in Italia e all’estero erogati da:

– Università e Scuole di alta formazione italiane;

– Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta.

Sono dunque ammissibili a finanziamento i percorsi formativi individuali rispondenti alle esigenze di sviluppo professionale del lavoratore come sopra descritti, purché connessi alla professione del soggetto richiedente, finalizzati al miglioramento della professionalità posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali del richiedente.

  • Non è ammissibile il finanziamento per la partecipazione ad attività di tipo seminariale/ convegnistico

 

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso formativo. Sono  perciò esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa.

 

Scadenza presentazione domande

Le domande di voucher formativo possono essere presentate sono online, a scadenze trimestrali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili:
– 31 gennaio 2018.
– 30 aprile 2018.
 31 luglio 2018.
– 31 ottobre 2018, ecc.

 

Fino a esaurimento fondi

Il bando ha un budget finanziario di 500.000 euro.
Le risorse sono così suddivise:
1) 350 mila euro per corsi di formazione e aggiornamento professionale;
2) 150 mila euro per master di I e II livello/ ultima annualità delle Scuole di alta specializzazione.

 

Scopri tutte le informazioni nella seguente infografica:

Fonte e info: www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-professionisti-over-40