Bonus Baby Sitting
/0 Commenti/in covid19, generale, Paghe/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comGià con il Decreto di marzo conosciuto come “Cura Italia” era stato introdotto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate per il 2020 a decorrere dal 5 marzo. Con l’ultimo decreto, ovvero il Decreto Rilancio, il limite massimo complessivo per l’acquisto di questi servizi è stato innalzato da 600 a ben 1200 euro.
Bonus Baby sitter
In cosa consiste questa misura? Rappresenta una somma corrisposta a genitori o affidatari che necessitano, a causa dell’emergenza in corso, di assistenza ai figli minori fino a 12 anni e senza limitazione d’età per i figli con gravi disabilità. Il bonus potrà essere richiesto fino al 31 luglio 2020 31 agosto 2020 da uno dei due genitori a condizione che l’altro genitore non sia già beneficiario di altre forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione del lavoro, oppure sia inoccupato o non lavoratore. L’obiettivo è dunque quello di permettere ai genitori, che si trovano a lavoro, di poter usufruire di servizi di assistenza per i propri figli durante i periodi di permanenza a casa.
Bonus baby sitting anche per l’iscrizione ai centri estivi
Una novità interessante al riguardo è stata proprio introdotta sempre dal decreto: il bonus potrà infatti essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. A tal proposito ricordiamo che, con la fase 2, i centri estivi potranno tornare aperti dal 15 giugno in tutta Italia. Se siete quindi interessati, scoprite se potete anche voi richiedere questo aiuto economico.
Requisiti per richiedere il Bonus Baby Sitting
Come precisato dall’INPS, i soggetti che possono richiedere il bonus sono: i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e alle gestioni dei lavoratori autonomi dell’INPS (quindi ad esempio artigiani e commercianti) e anche dai professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza privatizzate. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.
Ulteriori informazioni utili per la corretta fruizione
Innanzitutto questo sussidio è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Seconda cosa: l’INPS ha riscontrato, da parte di molti utenti, l’accesso al bando Centri Estivi al posto della pagina per richiedere il bonus babysitting per centri estivi previsto dal decreto Rilancio. Questo bando centri estivi, già presente da tempo nel sito INPS, si tratta di una prestazione diversa (non collegata con l’emergenza di questo periodo), riconosciuta annualmente in alcuni casi particolari. Quindi attenzione nel momento in cui fate la domanda.
Congedo parentale straordinario
Una misura alternativa al bonus baby sitting (molto simile per condizioni) consiste nei Congedi parentali retribuiti. Invece di usufruire di servizi di baby sitting, il genitore può prendersi dei congedi per poter seguire i propri figli. Guardiamo subito alle novità dell’ultimo decreto: vengono innalzati i giorni per utilizzare detto congedo, passando da 15 a 30 giorni. L’estensione del relativo arco temporale di fruizione andrà fino al 31 luglio 2020 31 agosto 2020.
Condizioni e requisiti per effettuare la richiesta
Lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi iscritti all’inps o iscritti alla gestione separata potranno godere di questi congedi per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Anche in questi casi, come per il bonus baby sitter, per richiedere il congedo dal lavoro è necessario avere figli di età non superiore a 12 anni (senza limiti d’età per figli con gravi disabilità) e che l’altro genitore non sia inoccupato o usufruisca di misure di sostegno al reddito (quali ad esempio la cassa integrazione). Se avete figli superiori a 12 anni, ma comunque di età inferiore a 16 anni, sarete interessati a sapere che potete comunque usufruire del congedo. In tal caso non è prevista una relativa indennità economica per i congedi usufruiti, ma non è permesso al datore di lavoro di licenziare il genitore assente con garanzia della conservazione del posto di lavoro.
Ascolta il presente articolo tramite il nostro podcast qui sotto:
Commercio al dettaglio durante l’inizio della fase 2
/0 Commenti/in covid19, generale/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comCon l’inizio della Fase 2 non potevano non soffermarci nel mondo del commercio al dettaglio durante questa emergenza. Siamo tutti in attesa della riapertura di queste attività, prevista per il 18 maggio. Attualmente però dobbiamo ancora rispettare le regole previste nel decreto del 26 aprile. Non dilunghiamoci oltre e partiamo subito dalle Faq del Governo.
Commercio al dettaglio all’inizio della Fase 2
Avevamo già analizzato queste Faq in una precedente contributo. In particolare avevamo visto quelle che erano le attività produttive che possono tornare a produrre in questa nuova fase. Però avevamo precisato (e lo torniamo di nuovo a ribadire) che le attività al dettaglio in negozio sono attualmente chiuse. Le uniche che possono rimanere aperte al pubblico sono espressamente previste nell’allegato 1 al decreto del 26/4/20 e generalmente riguardano beni di prima necessità.
Alcune possibilità di vendita riservate per il commercio al dettaglio in attesa della riapertura al pubblico
Sempre nell’allegato 1 al decreto, viene concessa la possibilità di accedere ad altre forme di vendita previste dallo stesso allegato (internet; televisione; corrispondenza, radio, telefono; distributori automatici). Lo stesso decreto continua poi andando a legiferare quanto già fatto da alcune regioni (vedi la Regione Toscana) in merito alla vendita di cibo da asporto. Tutte queste ulteriori forme di vendita devono avvenire nel rispetto chiaramente di tutte le norme igenico-sanitarie volte a contrastare la diffusione del virus.
Nuove modalità di vendita: come comportarsi dal punto di vista fiscale con la consegna a domicilio
Andiamo ora ad analizzare le regole fiscali che devono essere osservate con modalità di consegna a domicilio. Seguendo le disposizioni fiscali, buona regola vuole che l’ordine sia accompagnato dallo scontrino fiscale. Anzi, secondo me tale scontrino assume quasi un ruolo commerciale oltre che fiscale. Esso ricopre quasi un ruolo di documento di consegna di prodotti in transito, utile se ai fini di un eventuale controllo, le autorità richiedano l’autocertificazione per verificare i motivi dello spostamento. Autocertificazione che deve essere comunque portata con noi.
Emissione dello scontrino elettronico
Riguardo l’emissione di questo scontrino esso dovrà avvenire secondo le nuove regole del 2020. Tutte le attività commerciali infatti dovranno inviare i propri corrispettivi in via telematica. Per fare ciò sarà necessario utilizzare il nostro registratore di cassa telematico, battere lo scontrino e fare l’invio mediante la chiusura giornaliera in maniera telematica. Per gli altri giorni di chiusura non sarà necessario provvedere ad effettuare nessuna “chiusura giornaliera a zero” del registratore telematico. Non sarà inoltre necessario effettuare qualche tipo di intervento sulla macchina. Infatti, il registratore telematico – alla prima trasmissione successiva – provvede all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati a importo zero per i giorni di interruzione.
Se mi trovo nell’impossibilità di accedere al mio registratore di cassa telematico?
Se invece avete necessità di fare l’invio di un corrispettivo ma non potete fisicamente accedere al vostro registratore, ricordatevi che esiste nel sito dell’agenzia delle entrate una procedura web. Si legge infatti che essa è alternativa, anzi aggiuntiva, al registratore di cassa telematico nei casi di consegna a domicilio. Se quindi siete interessati a sapere come funziona, vi invito al leggere il nostro articolo. In questo contributo entriamo nel dettaglio, anche mediante video, su questa procedura online dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i servizi presenti all’interno del portale solidarietà digitale
/0 Commenti/in covid19, generale/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comOggi vediamo insieme come funziona la piattaforma SOLIDARIETÀ DIGITALE. È un’iniziativa del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che offre tantissimi servizi gratuiti per l’operatività e il supporto alle aziende e ai privati. Vi consiglio caldamente di consultare tutta la lista dei servizi disponibili poiché è davvero ricca di tante offerte molto interessanti.
Vuoi offrire i tuoi corsi all’interno di solidarietà digitale
Sei un’azienda o un’associazione e vuoi proporre un servizio digitale completamente gratuito a tutti i cittadini italiani per ridurre l’impatto sociale ed economico del COVID-19? Compila il form con alcune informazioni e partecipa anche tu a questa solidarietà digitale.
Altri servizi gratis disponibili per te
Consulta il nostro precedente contributo dedicato ad alcuni servizi disponibili per gli imprenditori gratuitamente e online. In questo articolo vi illustreremo come accedere gratuitamente alla centrale dei rischi di Banca d’Italia e al cassetto digitale imprenditore
Lo SPID digitale: come accedere a tanti servizi presenti nella piattaforma
Alcuni dei servizi presenti all’interno di Solidarietà digitale sono offerti direttamente dalla pubblica amministrazione. Per utilizzare al meglio questi servizi vi consiglio di procurarvi le credenziali Spid digitale. Per sapere nel dettaglio cosa è lo spid digitale e come ottenerlo, non dovete fare altro che consultare il nostro precedente articolo.
Continua il tuo approfondimento intorno al mondo della solidarietà digitale: scopri insieme a noi i servizi presenti nel portale nel nostro video:
Continua a seguirci tramite il nostro Blog: abbiamo dedicato una specifica sezione sull’emergenza causata dal COVID-19. Entra nella sezione e scopri tutti i nostri articoli.
Servizi gratis per le imprese: accesso alla centrale dei rischi e cassetto digitale imprenditore
/1 Commento/in covid19, Finanziamenti, generale/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comNel presente articolo vi proponiamo due servizi interessanti riservati per gli imprenditori. Prima di iniziare però vi consiglio di consultare il nostro precedente contributo dedicato alla solidarietà digitale. All’interno di questo portale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione troverai tanti servizi gratuiti davvero molto interessanti. Fatto ciò siamo pronti a presentarvi questi due strumenti davvero molto interessanti.
Il cassetto digitale per il cittadino imprenditore
Sei un imprenditore? Allora accedi gratuitamente con SPID e CNS alle informazioni ed ai documenti ufficiali della tua impresa. Un servizio davvero interessante che ti consente di scaricare in ogni momento le tue visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni a portata di touch. Per saperne di più consulta il video presente qui di seguito e vedrai le potenzialità di questo strumento per la tua impresa.
Accesso alla centrale dei rischi offerto da Banca d’Italia
Un altro servizio gratuito è messo a disposizione da Banca d’Italia. Quest’ultima ha concesso l’accesso online alle informazioni presenti all’interno della centrale dei rischi in maniera comoda e gratuita tramite lo Spid digitale o la carta nazionale dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo. Un’importante novità che consente a tutti gli utenti di visualizzare le proprie informazioni presenti all’interno degli archivi della banca d’Italia. La centrale dei rischi è una banca dati che dà una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Serve ai clienti che hanno una buona “storia creditizia” per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori. Un servizio davvero importante, in particolare durante l’emergenza COVID-19: conoscere la propria esposizione finanziaria vi consentirà di gestire al meglio i vostri finanziamenti. Se vuoi conoscere le misure durante questa crisi economico-sanitaria, potete consultare la nostra area del sito dedicata ai finanziamenti cliccando qui.
Lo SPID digitale: come accedere a tanti servizi presenti nella piattaforma
Dall’analisi dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione abbiamo compreso l’importanza dello SPID digitale. Lo SPID è il sistema di autenticazione a disposizione dei cittadini per accedere con un’unica identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. L’identità SPID consta di nome utente e password che vengono rilasciate a seguito dell’elaborazione di una procedura online e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. L’adesione al servizio SPID è gratuita e veloce, ma è molto importante compilare tutti i passaggi e in maniera corretta. Se quindi vuoi sapere come effettuare ottenere questa identità digitale SPID non devi fare altro che consultare il nostro articolo.
Ci siamo: abbiamo visto alcuni servizi molto comodi per gestire la vostra impresa. Prima di salutarci però vi invito a guardare il nostro video qui sotto. Ripercorreremo insieme quanto detto nel corso del presente contributo illustrandovi tutti i servizi di questo articolo e non solo.
Proroga del DURC e albo gestori ambientali
/0 Commenti/in covid19, generale/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comNel’articolo di oggi parliamo di DURC e di albo gestori ambientali. Vediamo insieme le proroghe che riguardano questi due adempimenti sulla base degli ultimi decreti. Un argomento che riveste particolare interesse per tutti quei cantieri aperti durante la Fase 2 dell’emergenza COVID-19.
Durc e Albo gestori ambientali
Il durc: documento unico di regolarità contributiva
Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Un certificato molto importante che seve alle imprese per partecipare alle gare di appalto o subappalto, per la stipula di contratti per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA.
DL Cura Italia: validità del DURC fino al 15 giugno 2020
L’INPS precisa che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è incluso tra i documenti indicati dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020. Questo Decreto prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020. Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva, denominati “Durc On Line”, che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, saranno validi fino al 15 giugno 2020. Per maggiori informazioni consulta direttamente il messaggio dell’INPS cliccando qui.
Conversione del DL Cura Italia: nuovi termini per la scadenza del DURC
Attenzione: nella conversione in Legge del Decreto Cura Italia cambiano i termini: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ma se i termini sono cambiati con la Legge conversione, come mai abbiamo analizzato i “vecchi” termini previsti nel Decreto-legge originale?
Vi invito comunque a seguirci: ci potrebbe essere un dietro front proprio con il nuovo decreto. Nella bozza vegno infatti richiamati proprio le originali scadenze del DL Cura Italia. Vuoi saperne di più? Benissimo, allora guarda il nostro video qui sotto. Entriamo proprio nel dettaglio di questo argomento.
Albo Gestori ambientali: nuove scadenze
Parliamo ora di albo gestori ambientali. Ricordiamo che devono iscriversi a questo albo i gestori di rifiuti e, in particolare, alle ditte che effettuano trasporto in conto proprio di rifiuti, trasporto in conto terzi di rifiuti (sia pericolosi sia non pericolosi), bonifica di siti contaminati oppure bonifica di amianto, intermediazione di rifiuti. Casistiche quindi ricorrenti proprio nei cantieri.
Dal 30 aprile al 30 giugno 2020
Per questi soggetti deve essere versata entro il 30 aprile 2019 i diritti annuali di iscrizione correlati in base alla categoria e alla classe di appartenenza dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In questo caso però come ricorda lo stesso albo la scadenza del pagamento del diritto annuo di iscrizione all’albo è prorogata al 30 giugno 2020.
Credito di imposta per negozi e botteghe: come funziona?
/0 Commenti/in covid19, generale/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comCREDITO DI IMPOSTA PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI C/1
Articolo 65 del Decreto-legge Cura Italia.
In questa puntata approfondiremo l’articolo 65 riguardante le agevolazioni per i cittadini che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Per maggiori informazioni su tutte le novità fiscali introdotte dal Decreto-legge Cura Italia, non dovete fare altro che leggere il nostro specifico articolo.
In cosa consiste questo credito d’imposta?
A chi esercita un’attività d’impresa, per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo di questo anno. Nota bene: gli immobili devono rientrare nella categoria catastale C/1.
Le nostre riflessioni sul credito d’imposta
La metratura del locale
Il credito di imposta trova applicazione indipendentemente dalla metratura del locale oggetto di locazione.
Locazione congiunta con altri immobili di categoria catastale differente
Non viene però chiarito quale sia il comportamento da adottare nel caso di locazione congiunta di più immobili di differente categoria (es. negozio più deposito annesso separatamente censito con la categoria catastale C/2). La stessa Agenzia delle Entrate è intevenuta con la Circolare 11-E del 6-5-2020 precisando che: “Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività“. Nell’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate si faceva riferimento ad un contratto di locazione di un negozio (C/1) e della pertinenza (C/3) con canone unitario. Per maggiori informazioni su questa Circolare vi condividiamo direttamente il comunicato stampa dell’Agenzia del 6-5-2020.
Credito d’imposta e pagamento del canone d’affitto per il mese di marzo 2020
Da notare che la norma fa riferimento specifico “canone di locazione relativo al mese di marzo”, senza menzionare il pagamento del suddetto canone. In altri termini il credito di imposta potrebbe (si noti il condizionale utilizzato) spettare ai richiedenti indipendentemente dal fatto che il canone di affitto sia stato pagato. Noi per prudenza consigliamo di utilizzare questo credito solo qualora vi sia stato a monte il pagamento del canone d’affitto. La relazione illustrativa al Decreto-legge Cura Italia parla infatti “credito pari al 60 % delle spese sostenute”, facendo quindi riferimento al fatto che il locatario abbia effettuato il pagamento del canone per il mese di marzo 2020.
Gli esclusi.
Chi esercita arti e professioni
Sono esclusi dall’agevolazione coloro che esercitano arti e professioni, ad esempio “liberi professionisti”.
Il credito d’imposta non si applica alle attività commerciali che non sono state sospese.
Facciamo un esempio: farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità non possono fruire del credito d’imposta, in quanto fa parte delle attività considerate necessarie e pertanto a pieno regime lavorativo; infatti la ratio è legata al fatto che questa attività ha continuato la propria attività e che almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa prima fase di emergenza da COVID-19.
Chi conduce la propria attività di impresa in locazione in tutte le categorie catastali differenti dalla C/1.
Ci sono infatti molte attività che sono state sospese in quanto non rientranti tra quelle essenziali (allegati 1 e 2 al Dpcm 11 marzo 2020), che vengono svolte in immobili con classificazione catastale diversa. Si pensi ai piccoli artigiani (esempio meccanici) che conducono attività in laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3), alle palestre (D/6) o ai negozi ubicati nei centri commerciali solitamente classificati D/8.
Chi detiene l’immobili all’interno di un contratto d’affitto d’azienda
Proprio in relazione ai gestori delle aziende in affitto ci si domanda se il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” sia da applicare anche ai contratti di affitto d’azienda? Il MEF ha precisato che la misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di azienda .
Utilizzo del credito d’imposta
Per i soggetti aventi diritto il credito di imposta corrisponde al 60% del canone di locazione, esso potrà essere utilizzato in compensazione nell’ambito del modello F24 per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi, da presentare esclusivamente per via telematica attraverso i canali messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Codice tributo e compilazione del modello F24.
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 6914, denominato Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che deve essere riportato nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” deve indicare l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”, quindi sarà: “2020”. Il credito di imposta è compensabile orizzontalmente a partire dalla data 25 marzo 2020.
Vi proponiamo qui di seguito un nostro video dove spiegheremo quanto illustrato nel corso del presente articolo. Buona visione.
Nuovi termini per l’approvazione del bilancio 2020
/0 Commenti/in Bilancio, covid19, generale/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comNell’articolo di oggi vedremo il nuovo iter di approvazione di bilancio in quanto ci sono importanti modifiche a causa del COVID-19. Non ci dilunghiamo: vediamo subito quali sono le novità collegate con l’approvazione dei bilanci 2019.
Prima di tutto: la regola generale del codice civile
Ricordiamo che normalmente l’assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro il termine stabilito dallo statuto/dall’atto costitutivo e comunque non oltre a 120 dalla giorni dalla chiusura dell’esercizio (generalmente è il 30 aprile 2020). Tuttavia in caso di società per azioni, lo statuto può prevedere un maggior termine per l’approvazione del bilancio (non superiore a 180 giorni). Questo maggior termine è concesso in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: redazione del bilancio consolidato o quando vi sono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Anche le S.r.l. possono prevedere a livello di statuto il posticipo del termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze.
Le novità del 2020 riguardo i termini per l’approvazione del bilancio 2019
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, il Decreto-legge Cura Italia ha previsto che l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Con il Decreto viene quindi esteso a tutti questo limite fino a 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il termine di 180 giorni è da intendersi riferito alla prima convocazione; resta ferma la possibilità di tenere effettivamente l’assemblea in seconda convocazione entro il 28 luglio se la prima (entro il 28 giugno) andasse deserta. In ogni caso, i tempi per l’approvazione del bilancio 2019 ora sono previsti per il termine finale del 28 giugno 2020.
Più tempo per l’attività di controllo dei sindaci e revisori sul bilancio d’esercizio
In questa maniera anche i vari organi di controllo come sindaci o revisori avranno più tempo per completare la predisposizione la propria attività di controllo sullo stesso bilancio.
Per avere un’idea più chiara riguardo il nuovo iter di approvazione del bilancio d’esercizio, vi condivido la seguente infografica.

COVID-19: quale informativa dare nel bilancio riguardo questa grave crisi?
Entrando quindi nel vivo proprio di questo documento di bilancio, si ritiene che l’emergenza COVID-19 non rientri tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto è sorta dopo la data di bilancio ed è, quindi, di competenza dell’esercizio 2020, ma, in considerazione della sua importanza, rientra sicuramente tra i fatti successivi che devono essere illustrati in Nota integrativa.
I problemi sulla continuità aziendale
Evidente il fatto che un evento di tale magnitudo possa avere effetti sulla stessa continuità dell’azienda per il prossimo futuro. A fronte proprio di tale difficoltà è stato disposto grazie al Decreto Liquidità il posticipo dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, inizialmente previsto per il 15 agosto 2020: l’applicazione delle nuove regole del codice della crisi in una periodo come questo sarebbe stato devastante. Ricordiamo infatti che il codice della crisi prevede che in caso di indicatori allarmanti ed esposizioni debitori rilevanti, gli organi di controllo interno o i creditori pubblici qualificati (come agenzia delle entrate) debbano fare una comunicazione all’organo di controllo presso le camere di commercio, che avvierà una procedura per risolvere la crisi. Se il testo fosse stato applicato alla scadenza originale sarebbero state moltissime le imprese segnalate a questo organo che gestisce la fase pre-concorsuale. Il codice della crisi è stato dunque rinviato al 1° settembre 2021.
La gestione delle perdite durante questo 2020
Preciso infine che l’art.6 del decreto liquidità dispone che dall’entrata in vigore del decreto (quindi 9 aprile) fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni contenute negli articolo 2446,2447 e 2482-bis inerenti agli adempimenti (anche urgenti) che devono essere messi in campo dagli amministratori in caso di perdite (che possono in alcuni casi anche intaccare il capitale sociale).
Attenzione però: come precisato dalla stessa relazione illustrativa al Decreto-legge Liquidità, l’articolo 6 parla di «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi» tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, non sta facendo riferimento al bilancio approvato in questo arco di tempo, ma alle perdite maturate in questo periodo. Pertanto, nel caso in cui si tratti di perdite che diminuiscono il capitale oltre il terzo e sotto il minimo legale, la società deve essere ricapitalizzata; in mancanza la società si scioglie. Il periodo di “grazia” dunque è concesso per i bilanci 2020 (che saranno approvati nel 2021).
Ora che hai letto il nostro articolo, guarda il nostro video: analizzeremo insieme quanto abbiamo detto e commenteremo queste novità in tema di termini di approvazione del bilancio d’esercizio.
Come gestire i rapporti tra clienti e fornitori durante l’emergenza COVID-19
/0 Commenti/in covid19, generale, servizi/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comNell’appuntamento di oggi vedremo insieme come gestire i rapporti con i propri clienti e fornitori durante questa crisi causata dal COVID-19. A livello legislativo non sono previste sospensioni dei pagamenti verso i fornitori. Lo stato infatti non può intervenire direttamente per regolare le relazioni tra singoli operatori privati nella gestione dei loro rapporti contrattuali. Ma allora quali sono gli strumenti alternativi che possono essere utilizzati durante questa emergenza? Continua la lettura di questo articolo e vediamo quali alternative possono essere utilizzate da un imprenditore in questi tempi di crisi.
COVID-19: quali problemi per gli imprenditori nella gestione dei rapporti commerciali
La mancanza di liquidità causata dal COVID-19 può creare un effetto domino per cui, se un cliente non onora i propri debiti commerciali, l’effetto negativo si ribalta sullo stesso fornitore che a sua volta potrebbe trovarsi in difficoltà ad adempiere ai propri obblighi contrattuali e così via. In assenza di direttive da parte del Governo, la valutazione è rimessa direttamente nelle mani dell’imprenditore che deve valutare i rapporti con i propri fornitori in base alla storia che ha con essi, alla capacità della clientela di aver sempre adempiuto ai propri impegni contrattuali nel passato e chiaramente al potere contrattuale reciproco (che talvolta può portare a veri e propri giochi di forza).
Un primo step importante: comprendere il potere strategico di un proprio fornitore
Sarà fondamentale capire a livello strategico l’importanza che ha un fornitore nei nostri confronti. Comprendiamo quindi quali sono gli strumenti che l’imprenditore deve utilizzare per gestire la propria attività in questo periodo. Fare uno screening dei propri fornitori per comprendere la loro importanza e la capacità ad ottenere alcuni giorni di dilazione (che in taluni casi possono davvero dare un po’ di respiro alle proprie finanze).
Dove possiamo essere più elastici: come comportarsi per non perdere un cliente
Un’attenta valutazione che deve essere fatta parallelamente anche verso i propri clienti. Risulta necessario comprendere dove siamo sicuri di concedere alcune dilazioni (anche per dare una mano in un momento di crisi) e dove invece bisogna porre più attenzione, in particolare a fronte di segnali poco sicuri anche prima della crisi.
Rivedere i propri processi aziendali: un’attività propedeutica per una buona ripartenza
Fare semplice attività di benchmarking: intesa come attività di controllo dei propri processi aziendali volta a comprendere le proprie perfomance e comprendere il proprio valore, avere un controllo sui costi. Essa andrebbe sempre fatta, ma ora potrebbe essere l’occasione per riscoprire il proprio business. Rivedere i propri processi aziendali e scoprire come contenere i costi evitando sprechi ma mantenendo sempre la propria qualità. Comprendere la capacità della nostra azienda di creare valore e liquidità anche di fronte a questo periodo difficile. Fare un’attività amministrativa che magari prima della crisi era difficile fare per motivi di tempo.
Coniugare il mercato locale con mezzi di innovazione tecnologica
Una crisi come questa cambierà sicuramente molte cose a livello economico: la riscoperta di una produzione locale, coniugata con strumenti tecnologici che oggi si sono rivelati fondamentali. Utilizzo di piattaforme online, strumenti web e vendita via internet anche per un mercato locale possono costituire un nuovo metodo di vendita anche per il futuro.
Quali altre soluzioni disponibili per gli imprenditori
Se il Governo da un lato non è potuto intervenire, sono state comunque previste a livello fiscale e finanziario alcune disposizioni volte ad aiutare le aziende in questo periodo, che dobbiamo attentamente valutare.
Finanziamento a 25.000 euro
Ricordiamo innanzitutto l’esistenza del finanziamento a 25.000 euro per le piccole e medie imprese. I tassi bassi del finanziamento, una copertura all 100 % e la quota capitale da pagare dopo due anni permettono di avere un po’ di liquidità per adempiere ai propri obblighi. Su di esso ci abbiamo già fatto un articolo specifico .
Sospensione di tasse e contributi
Ricordiamo inoltre le varie sospensioni a livello fiscale sia per le tasse che per i contributi per i mesi di aprile e maggio al ricorrere di determinati requisiti che abbiamo già trattato:
• Iva, ritenute e contributi per il mese di marzo;
• Iiva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio;
• Imposta di bollo;
• Contributi Enasarco;
Queste sospensioni permettono di poter pagare le tasse entro il 30 giugno (anche in più rate a partire da giugno 2020). Nel caso in cui siate professionisti o agenti di commercio potete anche chiedere la non applicazione della ritenuta d’acconto in fattura, che potrete poi versare più avanti entro il 31 luglio 2020. Tutte misure volte a dare un po’ di respiro e meno pressione fiscale durante questo periodo.
Conclusioni
Fondamentale secondo me è fare fin da ora una pianificazione finanziaria dei propri impegni che dovranno essere sostenuti. Infatti è prevista una sospensione di queste tasse e contributi che comunque dovranno essere pagati. Il pericolo è che l’imprenditore possa trovarsi a pagare tutto insieme un’elevata somma di imposte che potrebbero metterlo in difficoltà. Risulta quindi necessario comprendere gli impegni che dovranno essere onorati, in particolare a livello fiscale. Pianificare dunque le proprie risorse finanziarie in questo periodo risulta più che mai indispensabile. Il tutto per evitare rischi e pericoli di fronte al mancato pagamento dei propri tributi.
