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Una persona fisica può vedere una fattura elettronica?
/10 Commenti/in Fattura Elettronica, IVA/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comTorniamo nell’articolo di oggi a occuparci di fattura elettronica verso privati. Ci sono giunte numerose domande nel corso di queste settimane, in particolare riguardo alla fatturazione verso i privati cittadini. Molte aziende infatti hanno già inviato fatture elettroniche a privati ricevendo avvisi di mancata consegna. Tale notifiche non devono però destare preoccupazione: la persona fisica infatti non ha un canale su cui ricevere le proprie fatture elettroniche. Questi avvisi comunicano all’impresa emittente che la fattura è corretta e che ha superato i controlli dello Sdi. Non essendo però in grado di recapitare la e-fattura al privato, il sistema informatico restituisce questo avviso di non consegna. Sembra però che l’agenzia voglia dare la possibilità anche ai privati di poter consultare le fatture elettroniche ricevute. Ci saranno dunque cambiamenti anche per i privati? Scopri la risposta in questo articolo.
La fattura elettronica e i privati
Ci siamo già soffermati sulla fatturazione elettronica verso privati in un precedente contributo. Nell’appuntamento di oggi torniamo di nuovo su questo argomento, con un’attenzione maggiore verso il soggetto privato che riceve una fattura elettronica.
E’ obbligatorio emettere la fattura in formato elettronico verso un privato?
Sì, a parte alcuni esoneri specifici, la fattura anche nei confronti di un privato cittadino deve essere fatta in maniera elettronica. L’obbligo di emissione in formato elettronico si estende infatti anche nei confronti dei rapporti B2C, ossia nei confronti dei consumatori finali. Un titolare di partita iva dovrà dunque emettere fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino. In questo caso la e-fattura dovrà riportare quale codice destinatario il valore 7 volte zero “0000000” (Provvedimento del 30/04/2018 del direttore dell’agenzia). Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l’obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” del nostro cliente/consumatore. Se questi campi sono stati inseriti correttamente, lo Sdi recapita la fattura al cliente privato, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
Fatture elettroniche per i privati: Come può il privato visualizzare le e-fatture?
Per poter visualizzare le sue fatture il privato può accedere alla sua area riservata tramite le proprie credenziali fisconline, tramite CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite lo Spid digitale. Al suo interno il privato potrà consultare tutte le fatture elettroniche che ha ricevuto.
La stessa agenzia è intervenuta sul punto in questione fornendo un’importante precisazione.
Tramite la Faq n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che “A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche. Con tale servizio il consumatore finale potrà consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso”.
Il consumatore finale deve attendere il 2020
Con provvedimento del 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha posticipato la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica; il nuovo termine per aderire al servizio è fissato per il 28 febbraio 2021 (provvedimento del 23 settembre 2020 – Agenzia delle Entrate). Già dal 1° di marzo però viene data la possibilità ai consumatori finali di poter consultare le proprie fatture nella propria area riservata di Fisconlne.
Se hai deciso di aderire a questo servizio, dovrai seguire i passaggi sotto illustrati:



Successivamente dovrai solo accettare le condizioni del servizio per motivi di tutela della privacy. Grazie a questa consultazione sarai in grado di poter controllare con certezza le fatture ricevute.
Come visualizzare le fatture elettroniche?
Una volta che hai aderito al servizio di consultazione della fattura elettronica, potrai finalmente consultare direttamente a portata di un click, comodamente e gratuitamente online. Come fare per visualizzare le tue fatture ricevute? Niente di più semplice! Nella stessa area dove hai aderito al Servizio di consultazione (come già visto nel punto precedente) avrai la possibilità di vedere le tue fatture:

All’interno di questa sezione potrai poi effettuare una ricerca filtrando le fatture per data di emissione e per partita iva del fornitore.

Infine avrai la lista di tutte le fatture ricevute nel periodo di tempo desiderato. Se hai selezionato la partita iva di uno specifico fornitore ti troverà tutte le fatture inviate da quest’ultimo; se invece non inserisci la partita iva (e lasci dunque il campo “identificativo fornitore” vuoto) sarai in grado di visualizzare tutte le fatture ricevute nel periodo da qualsiasi fornitore.

Una volta che hai cliccato sul simbolo cerchiato in rosso nell’immagine qui sopra, si aprirà il dettaglio della fattura che hai ricevuto. Qui la potrai visualizzare e scaricare la e-fattura in formato PDF oppure in formato XML.

Dal 1 marzo la persona fisica riceverà solo fatture in maniera elettronica?
L’adesione al servizio di consultazione elettronica delle fatture è una facoltà e non un obbligo. Rappresenta un servizio ulteriore messo a disposizione di coloro che (dal 1 marzo 2020) vogliono visualizzare le proprie fatture anche online nel sito web dell’Agenzia delle Entrate. Nel provvedimento del 17 dicembre 2019 si legge infatti: “I consumatori finali potranno consultare le proprie fatture ricevute nel periodo transitorio solo al termine dello stesso, sempre previa adesione al servizio”. Una copia della fattura elettronica deve comunque essere consegnata al cliente finale tramite email oppure semplicemente in maniera cartacea, a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla. Chiaramente, ripetiamo, deve essere una copia leggibile (ad esempio in formato pdf) della fattura in formato xml. La fattura elettronica originale deve essere comunque transitata all’interno dello Sistema d’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate Sdi. Nel video qui sotto, condiviso direttamente dal Canale Youtube dell’Agenzia delle Entrate, viene illustrato in maniera semplice il funzionamento della fattura elettronica emessa verso un privato cittadino:
Per il singolo privato dunque non vi saranno grandi cambiamenti: egli riceverà copia analogica della sua fattura. Potrà poi accedere nella sua area riservata e dal marzo 2020 controllarne l’effettiva correttezza. L’invito che facciamo ai nostri lettori è quello di dotarsi comunque fin da ora di strumenti per poter accedere nella propria area dell’Agenzia delle Entrate (anche se ancora non attiva). Ricordiamo che per poter accedere è necessario munirsi di credenziali fisconline, della CNS (carta nazionale dei servizi), oppure dello Spid digitale.
Conclusioni
Abbiamo parlato poco fa che non vi saranno grossi cambiamenti per il privato: egli riceverà comunque copia della fattura elettronica trasmessa. Ci rimangono comunque alcune perplessità: Cosa succede se il privato riceve copia di una fattura elettronica che viene poi scartata dallo Sdi? Come può accorgersene? Ricordiamo infatti che una fattura elettronica scartata si considera come non emessa. Un documento non presente nello Sdi (tranne specifici esoneri: esempio forfettari) non ha nessuna rilevanza fiscale. Ciò potrebbe generare problemi ad esempio in termini di detrazioni fiscali per lavori relativi a ristrutturazioni edilizie. In tal caso il privato potrebbe portarsi in detrazione costi relativi ad una fattura scartata e non presente nello Sdi? In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia, il nostro invito è quello di munirsi di fisconline, della CNS (carta nazionale dei servizi), oppure dello Spid digitale. Se il privato ha infatti la possibilità di poter visualizzare le proprie fatture effettivamente ricevute, sarà in grado di risolvere questi dubbi. Diteci la vostra lasciando un commento qui sotto.
Il diritto alla detrazione IVA: le fatture elettroniche ricevute a fine anno
/2 Commenti/in Fattura Elettronica, IVA/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comGuida operativa per le fatture elettroniche ricevute durante l’anno e a fine anno.
Deve essere prestata massima attenzione per le fatture ricevute in prossimità della chiusura dell’esercizio. Con l’introduzione del sistema di fatturazione elettronica è divenuto certo il momento di invio e di ricezione del documento elettronico; ogni fattura infatti deve passare attraverso il canale SDI dell’Agenzia delle Entrate. Ma cosa è esattamente lo SDI? Il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate rappresenta un intermediario telematico presso cui vengono comunicate tutte le fatture elettroniche e che ne controlla l’effettiva correttezza. Superato questo controllo, le fatture vengono poi reindirizzate alla pec o al codice destinatario precedentemente registrati sempre nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per una lettura attenta di questo articolo, invitiamo i nostri lettori a tenere ben separati questi due termini:
Data della fattura:
Tale data è da individuarsi all’interno dell’articolo 6 del DPR 633/1972 e corrisponde al momento dell’effettuazione dell’operazione. Per la vendita dei beni tale momento coincide con la spedizione o consegna dei beni venduti, mentre per le prestazioni di servizi con il momento di pagamento o di emissione della fattura.
Data di ricezione:
Questo momento coincide con l’arrivo di una fattura elettronica all’interno del proprio HUB o nella propria casella di posta elettronica certificata (per sapere come funzionano questi due canali di ricevimento, vi invitiamo a leggere un nostro precedente contributo, cliccando qui).
Il momento di ricezione della fattura elettronica potrebbe però differire rispetto alla data della fattura, in particolare:
Fattura immediata
Dal 1/10/2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Superati questi termini le sanzioni saranno applicate in maniera piena.
Fattura differita
La fattura differita si tratta essenzialmente di una fattura riepilogativa che richiama tutti i documenti di trasporto (ddt) consegnati durante il mese. La gestione di tali Ddt può avvenire anche in maniera cartacea (la cosa importante è che questi documenti vengano richiamati nella fattura differita riepilogativa). La grande comodità di tale fattura è che può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni .
Per saperne di più sui tempi di emissione e detrazione di una fattura elettronica in corso d’anno, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento cliccando qui.
Da quando è possibile esercitare il diritto alla detrazione di una fattura elettronica ricevuta?
Il diritto alla detrazione è subordinato al possesso e alla registrazione della fattura. Quindi per poter esercitare questo diritto alla detrazione il cliente dovrà attendere il ricevimento della fattura nel proprio canale Hub (o, in alternativa, nella propria PEC). Potrà poi portarsi in detrazione l’iva della fattura già dal mese di effettuazione dell’operazione a condizione che la fattura venga registrata entro il 15 del mese successivo. L’articolo 14 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre scorso 2018 ha introdotto infatti una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti (conta quindi la data di ricezione -nel proprio HUB o PEC -) e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Esempio
Pertanto, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 28 ottobre 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 2 novembre 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di ottobre (a condizione che la fattura venga registrata entro il 15 di novembre). Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato anche nei mesi successivi fino alla dichiarazione iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto (per saperne di più Tempi ridotti per la detrazione IVA dal 2017). Per il 2019 il limite massimo è rappresentato con il 30 aprile 2020 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione iva).
Fatture elettroniche ricevute durante l’anno.
Qui di seguito riportiamo delle ipotesi di ricezione di una fattura elettronica durante l’anno:

Da come emerge nelle tabelle qui sopra, l’Iva è detraibile nel mese precedente se le fatture vengono ricevute e di conseguenza registrate entro il 15 del mese successivo. Per le fatture elettroniche ricevute a fine anno cambiano totalmente queste regole. Vi invitiamo a leggere con attenzione questa ultima parte dell’articolo per scoprire come gestire le fatture di fine anno.
Fatture elettroniche immediate ricevute alla fine dell’anno.
Non è possibile infatti esercitare la detrazione per le fatture di dicembre ricevute a gennaio, ancorché registrate entro il 15 del mese.
Una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio cadrà quindi nella liquidazione del mese di gennaio.

1° ipotesi
Nella prima ipotesi la fattura è datata dicembre, è stata poi ricevuta e registrata nello stesso mese: in questo caso l’iva della fattura ricevuta concorre senza problemi nella liquidazione IVA del mese di dicembre (o IV trimestre per i contribuenti trimestrali).
2° ipotesi
Nel secondo caso invece la fattura era stata emessa e ricevuta nel mese di dicembre, ma la registrazione è avvenuta nel mese successivo. In questa ipotesi il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al massimo entro il 30 aprile 2020 ovvero il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019. Per queste fatture di dicembre (registrate però in gennaio dell’anno successivo) una soluzione operativa consiste nella creazione di un apposito registro Iva sezionale: esso permette di escluderle dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che sarà il dicembre 2019. Per gestire tali operazioni le imprese dovranno pertanto scegliere se predisporre o meno un apposito registro Iva sezionale (relativo all’Iva 2019) nel registro Iva 2020. Le fatture registrate in ritardo saranno inserite dunque in questo sezionale con uno specifico codice identificativo che determini l’inserimento nella dichiarazione iva relativa al 2019. La detrazione non sarà fatta nelle operazioni periodiche, ma esclusivamente utilizzando il quadro VF del modello IVA 2020.
3° ipotesi
Nella terza ipotesi infine la fattura datata dicembre è stata consegnata telematicamente e registrata nell’anno successivo. In questa ultima fattispecie non sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione nell’anno 2019, ma solamente nell’anno successivo (ovvero il 2020).
Fatture elettroniche differite ricevute alla fine dell’anno.
Riportiamo per completezza espositiva anche le differenti soluzioni in caso di fattura differita di fine anno:

La fattura elettronica verso i privati e gli enti non commerciali
/0 Commenti/in Fattura Elettronica, IVA/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comQuante volte ti sarai domandato: come devo comportarmi con le fatture verso i privati o gli enti non commerciali? Sappiamo con certezza che nei rapporti tra le imprese B2B (ossia Business to Business) tutto è cambiato: dal 1/1/2019 è infatti entrata in vigore la fattura elettronica. Ma se devo fare fattura verso una soggetto non titolare di partita iva? Deve essere anche in questo caso in maniera elettronica? Se sei in cerca di risposte su questo tema, allora sei nel posto giusto.
La fattura elettronica verso i privati
L’obbligo di emissione in formato elettronico si estende anche nei confronti dei rapporti B2C, ossia nei confronti dei consumatori finali. Un titolare di partita iva dovrà dunque emettere fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino. Tale obbligo viene meno se il titolare di partita iva è escluso dall’obbligo di emissione in modalità elettronica (poiché ad esempio appartenente al regime dei forfettari).
Come posso consegnare la fattura elettronica nei confronti dei consumatori finali?
In caso di consumatore finale il codice destinatario da indicare è 7 volte zero “0000000” (Provvedimento del 30/04/2018 del direttore dell’agenzia). Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l’obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” del nostro cliente/consumatore. Se questi campi sono stati inseriti correttamente, lo Sdi recapita la fattura al cliente privato, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Una copia della fattura elettronica dovrà comunque essere consegnata al cliente finale in maniera informatica (ad esempio tramite email) oppure semplicemente in maniera cartacea, a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla. Chiaramente, ripetiamo, deve essere una copia leggibile (ad esempio in formato pdf) della fattura in xml. La fattura elettronica originale deve essere comunque transitata all’interno dello Sistema d’Interscambio dell’agenzia delle entrate Sdi.
Grande novità per i privati
Dal 1° novembre 2019 anche i privati possono visualizzare le fatture elettroniche ricevute!! Le e-fatture saranno infatti collegate al soggetto in base al codice fiscale e saranno disponibili nella sua area riservata. Se sei interessato al servizio comodo e gratuito dell’Agenzia delle Entrate, non dovrai fare altro che consultare il nostro articolo Una persona fisica può vedere una fattura elettronica? Ti illustreremo i passaggi per aderire al servizio di consultazione della fattura elettronica. Dopo sarai pronto per visualizzare tutte le tue fatture.
Domande & Risposte
Soggetto privato italiano con Pec ma senza codice destinatario
Finora avevamo preso in considerazione l’ipotesi di un soggetto privato che non era munito né di codice destinatario né di Pec per la ricezione delle fatture. Potrebbe però verificarsi il caso che il consumatore finale si sia dotato ad esempio della Pec per ottenere le sue fatture in formato xml. In questa ipotesi lo Sdi sarà in grado di recapitare al cliente finale la fattura elettronica perché inoltrata alla Pec indicata nell’Xml della e-fattura. Anche in questa ipotesi il codice destinatario da indicare è 7 volte zero “0000000” . Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l’obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” del nostro cliente/consumatore. In aggiunta a tutto ciò indicheremo anche la pec a cui recapitare la fattura elettronica.
Privato italiano con codice destinatario
E’ un’ipotesi piuttosto improbabile ma potrebbe capitare che un vostro cliente/consumatore finale vi comunichi un suo codice destinatario sul quale ricevere le e-fatture. In questa residuale ipotesi infatti il soggetto privato potrebbe aver deciso di avere un indirizzo telematico sul quale ricevere le proprie fatture elettroniche. In questa ipotesi il codice destinatario da inserire è quello comunicato dal cliente. Non c’è l’obbligo di indicare nell’xml anche la pec che eventualmente c’è stata indicata, in quanto tra le due (ovvero tra la pec e il codice destinatario) comanda il codice destinatario. Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l’obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” del nostro cliente/consumatore.
Soggetto privato straniero
Nelle ipotesi che abbiamo fatto in precedenza avevamo sempre preso in considerazione l’ipotesi di un soggetto privato italiano. Potrebbe però capitare di fare una fattura nei confronti di un soggetto residente invece all’estero. In questa ipotesi possiamo emettere fattura nelle modalità in precedentemente vigore fino al 2018: in modalità cartacea. In alternativa possiamo scegliere di fare la fattura sempre in formato xml: in questa ipotesi il codice destinatario da indicare è 7 volte x “xxxxxxx” . In questo caso però lo Sdi non sarà in grado di recapitare al cliente straniero la fattura emessa (in quanto il sistema di fatturazione elettronica è in vigore solo in Italia). Sarà cura quindi dell’emittente di inviare via email (ad esempio in formato PDF) oppure in maniera cartacea la copia della fattura elettronica.
La fattura elettronica per gli enti non commerciali
In questa seconda parte dell’articolo ci occuperemo invece di fattura elettronica in relazione agli enti non commerciali. Gli enti non commerciali sono quegli enti pubblici o privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Questi enti dunque posso avere una partita iva da utilizzare limitatamente alla loro attività commerciale, oppure non essere titolari di una partita iva in quanto svolgono esclusivamente attività istituzionale. Bisogna pertanto distinguere queste due ipotesi in quanto sono trattate differentemente in termini di fatturazione elttronica.
Enti non commerciali senza partita iva
Emissione di fatture elettroniche
Non si pongono problemi in caso di emissione di fattura elettronica per gli enti che svolgono solo attività istituzionale. Questi soggetti infatti non emettono documenti rilevanti ai fini iva.
Ricezione di fatture elettroniche
In questa ipotesi gli enti commerciali vengono considerati come se fossero dei consumatori finali. Valgono pertanto le stesse considerazioni che avevamo fatto nella prima parte di questo articolo. Pertanto il codice destinatario da indicare è 7 volte zero “0000000”. Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l’obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” dell’ente non commerciale. Se questi campi sono stati inseriti correttamente, lo Sdi recapita la fattura all’ente, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Una copia della fattura elettronica dovrà comunque essere consegnata all’ente in maniera informatica (ad esempio tramite email) oppure semplicemente in maniera cartacea, a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla. Chiaramente, ripetiamo, deve essere una copia leggibile (ad esempio in formato pdf) della fattura in xml. La fattura elettronica originale deve essere comunque transitata all’interno dello Sistema d’Interscambio dell’agenzia delle entrate Sdi.
Come avevamo visto per i consumatori finali l’ente non commerciale potrebbe essersi dotato ad esempio di una Pec per ricevere le sue fatture in formato xml. In questa ipotesi lo Sdi sarà in grado di recapitare all’ente finale la fattura elettronica perché inoltrata alla Pec indicata nell’Xml della e-fattura.
Enti non commerciali con partita iva
In questa ipotesi l’ente commerciale svolge, anche se non in maniera prevalente, attività commerciale. Per questo tipo di attività pertanto entrano a tutti gli effetti in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Attenzione: sono tuttavia esonerati dalla fattura elettronica le associazioni o enti che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito, nell’esercizio di attività commerciali, ricavi per un importo non superiore a 65.000 euro (la stessa soglia che avevamo già visto per i contribuenti forfettari).
Emissione di fatture elettroniche
L’emissione di fatture elettroniche riguarda esclusivamente l’attività commerciale dell’ente. Per l’emissione delle fatture l’ente dovrà dotarsi di tutti gli strumenti necessari per poter emettere fattura in maniera elettronica tramite il sistema di interscambio. Per scoprire di cosa c’è bisogno per emettere correttamente la fattura elettronica vi invitiamo a leggere la nostra guida alla fatturazione elettronica.
Ricezione di fatture elettroniche
In questa ipotesi invece si deve distinguere gli acquisti effettuati per l’attività commerciale e per l’attività di tipo istituzionale. Per quest’ultimo tipo di attività valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente per gli enti che svolgono solo attività istituzionale. Al fornitore pertanto andrà comunicato solo il codice fiscale e quest’ultimo indicherà nella sua fattura Xml il codice destinatario con 7 volte zero “0000000”. Il fornitore rilascerà poi copia cartacea nei confronti dell’ente non commerciale.
Nel caso di acquisti invece effettuati per la propria attività commerciale, l’ente dovrà fornire al proprio fornitore la propria partita iva e il codice destinatario (o in alternativa la pec) su cui ricevere le fatture elettroniche passive.
Il reverse charge interno: l’autofattura deve essere elettronica?
/0 Commenti/in Fattura Elettronica, IVA/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comEccoci di nuovo a parlare di autofattura e di fattura elettronica. In un altro articolo c’eravamo già occupati di questo tema e di molti altri argomenti, come ad esempio le note di credito o le operazioni fuori campo in maniera elettronica. Oggi torniamo ad analizzare un argomento che ha tenuto impegnata tutta la stampa specializzata nelle ultime settimane: l’autofattura per reverse charge in formato elettronico. Finalmente con il telefisco (il forum del Il Sole 24 Ore) del 30 gennaio 2019, l’agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti su questo tema.
Reverse charge
Il reverse charge è un meccanismo di derivazione comunitaria utilizzato spesso in ambito fiscale per combattere l’evasione dell’iva. Succedeva infatti troppo spesso che chi effettuava l’operazione emetteva fattura senza poi procedere al versamento dell’iva dovuta, mentre chi riceveva la fattura si portava in detrazione l’iva, causando un duplice danno nei confronti dell’erario. Per evitare ciò, in diversi settori (tra cui quello dei subappalti nell’edilizia) è stato introdotto il reverse charge. Questo singolare meccanismo funziona in questa maniera:
- il venditore emette fattura senza addebitare l’iva.
- l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota iva dovuta; in fase di registrazione poi annota l’iva sia nel registro delle venite che in quello degli acquisti.
Autofattura per reverse charge interno
Ora che abbiamo un’idea di massima su come funziona il reverse, vediamo operativamente come si applica con la nuova fattura elettronica. Il venditore al momento della compilazione della fattura in fatture e corrispettivi ,(quando applica l’iva) dovrà inserire come aliquota lo 0% (zero per cento) e poi specificare il motivo della mancata applicazione dell’imposta, indicando nel campo natura inversione contabile (reverse charge) [N6]. Quando la e-fattura viene poi emessa, il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate riconosce che la fattura elettronica è stata fatta in reverse. Tale fattura viene poi, come di consueto, comunicata al cliente alla sua pec o al codice destinatario. A questo punto il cliente deve provvedere ad integrare l’iva nella fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa nel registro iva acquisti e iva vendite.
Come fare l’integrazione con la fattura elettronica?
Per fare ciò l’agenzia delle entrate, richiamando la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, ci dice che l’integrazione può avvenire tramite la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Ed è qui che emergono i primi dubbi.
I primi dubbi sull’integrazione elettronica della fattura in reverse
A livello operativo sembra piuttosto difficile trovare un modo per integrare la fattura elettronica. La fattura elettronica viene infatti trasmessa in un formato particolare (conosciuto come XML) impossibile da modificare dopo l’invio al Sistema d’interscambio. Come fare dunque ad integrare concretamente la e-fattura? All’interno delle Faq sulla fattura elettronica, l’agenzia ci indica una modalità alternativa. Secondo quest’ultima ipotesi, il cliente può predisporre un altro documento (chiamato dall’agenzia “autofattura“) da inviare allo Sdi. Come infatti ha chiarito la stessa Agenzia, il documento verrà poi portato automaticamente in conservazione. Per avere un’idea su come funziona il sistema di conservazione dell’agenzia, vi invitiamo a leggere un nostro precedente articolo cliccando qui.
Autofattura per reverse charge interno: ulteriori dubbi
Il termine utilizzato dall’agenzia per indicare il tipo di file da trasmettere elettronicamente è “autofattura“. All’interno del servizio fatture e corrispettivi dell’agenzia delle entrate, possiamo però vedere che l’unica ipotesi prevista per l’autofattura è quella relativa all’autofattura denuncia (ex art.6 d.lgs. 471/1997) TD20. Come illustrato nell’immagine qui sotto, non sembra che vi siano altri documenti disponibili (tra quelli presenti nella lista a tendina) per la generazione della nostra autofattura per reverse interno.

Finalmente l’agenzia delle entrate, con il convegno organizzato dal Il Sole 24-Ore nel febbraio 2019, ha detto che il documento elettronico da utilizzare in questo caso non è l’autofattura (codificata con il TD20), ma la fattura (codificata con il TD01).
Il rischio di duplicazione dei dati trasmessi allo Sdi
Nel caso si voglia dunque fare questa autofattura elettronica, l’agenzia dice di indicare l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, e di inviare poi la stessa elettronicamente allo Sdi. Alcuni dubbi sono però stati sollevati in merito in particolare ad un’eventuale duplicazione dei dati trasmessi al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate. Inoltre, ricordiamo, la stessa agenzia delle entrate quando ci parla di integrazione per reverse charge interno tramite autofattura, parla di una possibilità e non di un obbligo in carico al cliente.
Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura POSSA essere la predisposizione di un altro documento […]. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – PUO’ essere inviato al Sistema di Interscambio
Evidentemente l’agenzia utilizza il verbo potere [e no dovere] per l’assolvimento di tale operazione. Tale tecnica può dunque considerarsi una facoltà e non un obbligo per il cliente.
Quali soluzioni dunque per l’integrazione della nostra fattura per reverse charge interno?
Visto che le soluzioni offerte dall’agenzia sembrano difficilmente applicabili a livello operativo, riteniamo che l’integrazione possa avvenire semplicemente tramite l’annotazione nei registri iva vendite e iva acquisti. A tali conclusioni è giunto anche AssoSoftware che , in un intervento di gennaio 2019, spiega:
In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell’avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell’integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale)
Come fatto poi fino al 2018, possiamo dunque fare una stampa del file ricevuto ed inserirlo in un apposito sezionale con una sua numerazione progressiva speciale.
Autofattura per reverse charge esterno
Qui, rispetto al caso precedente, la questione si fa più semplice. Il problema si risolve a monte in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solamente gli operatori italiani. Pertanto, in caso di acquisti intra-comunitari, l’acquirente può integrare la fattura ai fini del reverse charge come fatto fino al 31/12/2018 (ovvero in maniera cartacea). L’unico obbligo in capo all’acquirente italiano sarà quello di comunicare tale operazione nell’esterometro, il nuovo adempimento in vigore dal 1/1/2019. L’esterometro non è nient’altro che lo spesometro in scala europea. Per approfondimenti vi invitiamo al leggere il nostro articolo sull’esterometro e la fattura elettronica.
Siamo giunti alla fine di questo articolo. Vi invitiamo a consultare sempre il nostro Blog per conoscere tutte le novità in tema di fattura elettronica. Prossimamente faremo altri approfondimenti relativi ai documenti da inserire all’interno della fattura elettronica, come ad esempio i DDT. Per seguirci non dovete fare altro che mettere like alla nostra pagina facebook , Linkedin o Telegram.
Note di credito, autofattura, operazioni fuori campo IVA: come comportarsi con le fatture elettroniche?
/0 Commenti/in Fattura Elettronica, IVA/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comNell’appuntamento di oggi vedremo come trattare quei documenti contabili quali le note di credito, le autofatture o le operazioni fuori campo iva con la nuova disciplina della fattura elettronica.
Note di credito, autofattura, operazioni fuori campo Iva: che rapporto hanno con la fattura elettronica?
Questi tipi di documenti ricorrono spesso nella vita quotidiana di un’impresa ed è bene sapere tutti i passaggi necessari per emettere correttamente questi documenti. Per fare ciò ci appoggeremo al servizio gratuito “fatture e corrispettivi” messo a disposizione dall’agenzia delle entrate. Non temete se voi utilizzate un altro programma per l’emissione delle vostre fatture elettroniche. Le stesse operazioni infatti si ripropongono in maniera similare nei tanti programmi cloud a pagamento delle numerose case di software che si occupano di gestione contabile. In questo articolo tratteremo con ordine:
- Note di credito/debito.
- Autofatture.
- Operazioni fuori campo Iva.
Se siete dunque interessati solamente ad una casistica specifica, vi invitiamo ad andare direttamente al paragrafo di vostro interesse.
1- Note di credito/debito
L’introduzione della fattura elettronica comporta da parte dell’operatore un’attenzione maggiore nella creazione della fattura elettronica. Una volta inviata la e-fattura al sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate non è infatti più possibile tornare indietro. Pertanto per correggere eventuali errori sarà necessario utilizzare una nota di variazione. Questi tipi di documenti possono essere:
- Nota di credito: necessaria per diminuire l’importo indicato in fattura a causa, ad esempio, di errori nel calcolo della base imponibile o dell’iva. Altre ipotesi che ne richiedono l’emissione sono i resi di merce o il mancato inserimento dello sconto in fattura.
- Nota di debito: in maniera opposta serve per aumentare l’importo indicato in fattura, incrementando la base imponibile o l’imposta dovuta.
All’interno di fatture e corrispettivi al momento della compilazione della fattura elettronica da inviare allo Sdi , dovremo scegliere tra i tipi di documento proposti: TD04 – Nota di credito oppure TD05 – Nota di debito. Sarà infine opportuno richiamare la fattura principale che abbiamo deciso di stornare. Se ad esempio vogliamo modificare la fattura n.4 trasmessa il 5/1/2019, andremo ad inserire nel campo causale la seguente scritta Nota di credito a storno totale della fattura n. 4 del 5/1/2019.

Compilata correttamente la nostra nota di credito/debito saremo pronti ad inviarla sempre in maniera elettronica allo Sdi (sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate).
2- Autofattura
Una domanda che in questi giorni ci è stata spesso rivolta è: come devo trattare la mia autofattura? Anche essa deve avvenire in formato elettronico? Premettiamo che quando parliamo di autofattura, parliamo di un mondo composto da differenti casistiche. Per quindi rispondere alla domanda dobbiamo necessariamente fare una distinzione tra tutti i casi un cui è necessario fare autofattura.
Autofattura denuncia
Questa casistica ricorre quando il committente non riceve la fattura al momento dell’effettuazione dell’operazione. In questa ipotesi il committente deve entro 4 mesi provvedere lui stesso all’emissione della fattura sotto forma appunto di autofattura. L’emittente e il destinatario da indicare nell’autofattura sarà lui stesso (ovvero il committente/cliente). All’interno di fatture e corrispettivi durante la compilazione della fattura elettronica da inviare allo Sdi , sarà necessario scegliere tra i tipi di documento proposti: TD20 – Autofattura ex art. 6 d.lgs. 471/1997.
Autofattura per omaggi
In questa ipotesi interviene direttamente l’agenzia della entrate che, nelle sue Faq, precisa in maniera abbastanza concisa, che le autofatture per omaggi sono delle vere e proprie fatture e quindi vanno sempre inviate al sistema d’interscambio. L’agenzia però nella sua risposta non si dilunga ulteriormente: non sembra però possibile utilizzare quale documento l’autofattura TD20 (presente nel sistema Fatture e corrispettivi). L’autofattura elettronica (vedremo dopo) si riferisce solo all’ipotesi di autofattura denuncia. Continua comunque a seguire il nostro blog per scoprire se ci sono evoluzioni riguardo questo argomento.
Reverse charge
Il reverse charge è un meccanismo di derivazione comunitaria utilizzato spesso in ambito fiscale per combattere l’evasione dell’iva. Succedeva infatti troppo spesso che chi effettuava l’operazione emetteva fattura senza poi procedere al versamento dell’iva dovuta, mentre chi riceveva la fattura si portava in detrazione l’iva, causando un duplice danno nei confronti dell’erario. Per evitare ciò, in diversi settori (tra cui quello dei subappalti nell’edilizia) è stato introdotto il reverse charge. Questo singolare meccanismo funziona in questa maniera:
- il venditore emette fattura senza addebitare l’iva.
- l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota iva dovuta; in fase di registrazione poi annota l’iva sia nel registro delle venite che in quello degli acquisti.
Autofattura per reverse charge interno
Ora che abbiamo un’idea di massima su come funziona il reverse, vediamo operativamente come si applica con la nuova fattura elettronica. Il venditore al momento della compilazione della fattura in fatture e corrispettivi ,(quando applica l’iva) dovrà inserire come aliquota lo 0% (zero per cento) e poi specificare il motivo della mancata applicazione dell’imposta, indicando nel campo natura inversione contabile (reverse charge) [N6]. Quando la e-fattura viene poi emessa, il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate riconosce che la fattura elettronica è stata fatta in reverse. Tale fattura viene poi, come di consueto, comunicata al cliente alla sua pec o al codice destinatario. A questo punto il cliente deve provvedere ad integrare l’iva nella fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa nel registro iva acquisti e iva vendite.
Come fare l’integrazione con la fattura elettronica?
Per fare ciò l’agenzia delle entrate, richiamando la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, ci dice che l’integrazione può avvenire tramite la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Ed è qui che emergono i primi dubbi.
I primi dubbi sull’integrazione elettronica della fattura in reverse
A livello operativo sembra piuttosto difficile trovare un modo per integrare la fattura elettronica. La fattura elettronica viene infatti trasmessa in un formato particolare (conosciuto come XML) impossibile da modificare dopo l’invio al Sistema d’interscambio. Come fare dunque ad integrare concretamente la e-fattura? All’interno delle Faq sulla fattura elettronica, l’agenzia ci indica una modalità alternativa. Secondo quest’ultima ipotesi, il cliente può predisporre un altro documento (chiamato dall’agenzia “autofattura”) da inviare allo Sdi. Come infatti ha chiarito la stessa Agenzia, il documento verrà poi portato automaticamente in conservazione. Per avere un’idea su come funziona il sistema di conservazione dell’agenzia, vi invitiamo a leggere un nostro precedente articolo cliccando qui.
Autofattura per reverse charge interno: ulteriori dubbi
Il termine utilizzato dall’agenzia per indicare il tipo di file da trasmettere elettronicamente è “autofattura”. All’interno del servizio fatture e corrispettivi dell’agenzia delle entrate, possiamo però vedere che l’unica ipotesi prevista per l’autofattura è quella relativa all’autofattura denuncia (ex art.6 d.lgs. 471/1997). Come illustrato nell’immagine qui sotto, non sembra che vi siano altri documenti disponibili (tra quelli presenti nella lista a tendina) per la generazione della nostra autofattura per reverse interno.

Inoltre la stessa agenzia delle entrate quando ci parla di integrazione per reverse charge interno tramite autofattura, parla di una possibilità e non di un obbligo in carico al cliente.
Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura POSSA essere la predisposizione di un altro documento […]. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – PUO’ essere inviato al Sistema di Interscambio
Evidentemente l’agenzia utilizza il verbo potere [e no dovere] per l’assolvimento di tale operazione. Tale tecnica può dunque considerarsi una facoltà e non un obbligo per il cliente.
Quali soluzioni dunque per l’integrazione della nostra fattura per reverse charge interno?
Visto che le soluzioni offerte dall’agenzia sembrano difficilmente applicabili a livello operativo, riteniamo che l’integrazione possa avvenire semplicemente tramite l’annotazione nei registri iva vendite e iva acquisti. A tali conclusioni è giunto anche assosftware che , in un intervento di gennaio 2019, spiega:
In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell’avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell’integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale)
Come fatto poi fino al 2018, possiamo dunque fare una stampa del file ricevuto ed inserirlo in un apposito sezionale con una sua numerazione progressiva speciale.
Autofattura per reverse charge esterno
Qui, rispetto al caso precedente, la questione si fa più semplice. Il problema si risolve a monte in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solamente gli operatori italiani. Pertanto, in caso di acquisti intra-comunitari, l’acquirente può integrare la fattura ai fini del reverse charge come fatto fino al 31/12/2018 (ovvero in maniera cartacea). L’unico obbligo in capo all’acquirente italiano sarà quello di comunicare tale operazione nell’esterometro, il nuovo adempimento in vigore dal 1/1/2019. L’esterometro non è nient’altro che lo spesometro in scala europea. Per approfondimenti vi invitiamo al leggere il nostro articolo sull’esterometro e la fattura elettronica.
3- Operazioni fuori campo iva
Ultimo argomento del nostro articolo riguarda le operazioni fuori campo iva. Per tali tipo di operazioni non sussiste (quasi mai) l’obbligo di emissione fattura. All’operatore viene comunque data di poter emettere fattura. Se la scelta ricade su questa ipotesi, la fattura dovrà chiaramente essere fatta secondo le nuove modalità previste con il 2019, ovvero in maniera elettronica. All’interno di fatture e corrispettivi durante la compilazione della fattura elettronica da inviare allo Sdi , si sceglierà tra i tipi di documento proposti: non soggette [N2].

Siamo giunti alla fine di questo articolo. Vi invitiamo a consultare sempre il nostro Blog per conoscere tutte le novità in tema di fattura elettronica. Prossimamente faremo altri approfondimenti relativi ai documenti da inserire all’interno della fattura elettronica, come ad esempio i DDT o le lettere di intento. Per seguirci non dovete fare altro che mettere like alla nostra pagina facebook , Linkedin o Telegram.
La stampa dei registri contabili: la scadenza per il 31/1/2019
/0 Commenti/in Bilancio, IVA, Scadenze/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comUn nuovo adempimento è in arrivo con la fine di questo primo mese del 2019. Con il 31/1/2019 scadrà infatti il termine per la stampa del libro giornale, del libro inventari, del registro dei beni ammortizzabili, dei registri previsti ai fini Iva e di tutte le scritture contabili. L’anno di riferimento delle scritture è il 2017.
Il termine per la stampa dei registri contabili
Il termine per la stampa è stabilito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tenuto conto che la presentazione della dichiarazione modello 2018 (anno 2017) è stata il 31 ottobre del 2018, il termine per la stampa dei registri sarà quindi il 31 gennaio del 2019.
Come deve essere la stampa dei registri?
Se vuoi sapere come applicare l’imposta di bollo all’interno del libro giornale o inventari, vi invitiamo a leggere il nostro articolo: Marca da Bollo di 32 euro ogni 100 pagine del tuo libro giornale o inventari. In questo articolo ci soffermeremo in particolare sulle modalità di stampa dei vari libri contabili e fiscali.
Libro inventari
Numerazione progressiva delle pagineLa numerazione deve essere fatta in maniera progressiva. Ogni nuovo periodo di imposta la numerazione deve iniziare di nuovo da 1, indicando l’anno con 4 cifre. | Imposta di bolloL’imposta viene apposta ogni 100 pagine e la sua apposizione deve essere assolta in via preventiva. Vi è una distinzione tra società di persone e di capitali:
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Libro giornale
Numerazione progressiva delle pagineLa numerazione deve essere fatta in maniera progressiva. Ogni nuovo periodo di imposta la numerazione deve iniziare di nuovo da 1, indicando l’anno con 4 cifre. | Imposta di bolloL’imposta viene apposta ogni 100 pagine e la sua apposizione deve essere assolta in via preventiva. Vi è una distinzione tra società di persone e di capitali:
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Registri iva, beni ammortizzabili, corrispettivi
Numerazione progressiva delle pagineLa numerazione deve essere fatta in maniera progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. | Imposta di bolloL’imposta non è dovuta |
Fatture elettroniche scartate: cosa fare per il loro re-invio?
/0 Commenti/in Fattura Elettronica, IVA/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comNell’articolo di oggi ci occuperemo di fatture elettroniche scartate. Cercheremo in particolare di capire insieme quali sono le condizioni che determinano lo scarto di una fattura elettronica e cosa si deve fare per il loro re-invio. In caso di scarto di una e-fattura sarà necessario muoversi in una determinata maniera. Per scoprire come, vi invitiamo a leggere il nostro articolo. Buona lettura!
Quando possiamo parlare di fatture elettroniche scartate?
Chi ha avuto a che fare con la pubblica amministrazione negli ultimi anni sa cosa vuol dire avere a che fare con delle fatture elettroniche scartate. Il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate (presso cui vengono comunicate tutte le fatture elettroniche) è infatti attivo da diversi anni, anche se fino al 2018 era stato utilizzato esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Con il 2019 è stato esteso anche alle fatture tra privati. Tra i privati e la pubblica amministrazione vi è però una differenza sostanziale:
- la pubblica amministrazione ha la possibilità di poter contestare la fattura elettronica che ha ricevuto e di inviare una ricevuta di scarto al mittente (dove vengono segnalati gli errori). A questo punto il mittente si deve adoperare per inviare un nuovo documento elettronico con le dovute correzioni.
- il privato che riceve una fattura elettronica che ritiene errata (perché ad esempio non è stato inserito in modo corretto l’importo pattuito) non può contestare la fattura che ha ricevuto. In altri termini se il destinatario riceve una e-fattura sbagliata non può richiedere immediatamente l’emissione di un nuovo documento corretto. Per fare ciò sarà necessario prima “annullare” la fattura elettronica ricevuta attraverso una nota di credito da inviare anche essa in maniera elettronica allo Sdi (per scoprire come, leggi il nostro articolo sulle note di credito elettroniche). Successivamente il fornitore potrà emettere una nuova e-fattura, con i dati corretti.
Una fattura elettronica inviata ad un privato tramite lo Sdi si considera a tutti gli effetti emessa e non è più possibile modificare tale fattura. Pertanto per correggere eventuali errori sarà necessario utilizzare una nota di variazione. L’introduzione della fattura elettronica comporta da parte dell’operatore un’attenzione maggiore nella creazione della fattura elettronica.
Nei rapporti tra imprese private, quando vi è uno scarto della fattura elettronica?
Abbiamo appena visto che un’impresa privata che riceve una fattura in formato elettronico, non ha la possibilità di respingere il documento ricevuto. La domanda dunque sorge spontanea: ma quando è che una fattura viene scartata? La fattura tra imprese private viene scartata quando non riesce a superare i controlli dello Sdi (il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate). Ricordiamo infatti che la fattura elettronica non viene inoltrata direttamente al cliente, ma prima deve passare attraverso lo Sdi che sottopone la fattura ad una serie di controlli automatici per verificarne la validità. Superati questi controlli, le fatture vengono poi reindirizzate alla pec o al codice destinatario del cliente. Una fattura scartata dunque non riesce mai a raggiungere il cliente perché viene “bloccata” durante la trasmissione dal sistema d’interscambio.
Quali tipo di errori comportano lo scarto della fattura elettronica?
Codice destinatario assente
Già in un precedente articolo c’eravamo domandati se la mancata indicazione del codice destinatario/pec del cliente poteva determinare lo scarto della fattura. In questo caso il fornitore, non conoscendo il codice destinatario o la PEC, invierà comunque la fattura in formato elettronico allo Sdi, inserendo nel codice destinatario i “famosi” 7 zeri e lasciando vuoto il campo dedicato alla PEC. A questo punto il Sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate, non sapendo a quale canale far consegnare la fattura, restituirà al fornitore un’avviso di mancata consegna. Nota bene: in questa ipotesi la fattura elettronica non sarà scartata, ma sarà a tutti gli effetti emessa.
- Il fornitore a questo punto dovrà comunicare al cliente attraverso canali da lui scelti (es. mail, PEC) che la sua fattura si trova nel sito dell’agenzia delle entrate (Fatture & Corrispettivi).
- Il cliente potrà accedere alla sua area personale presente nel sito web dell’agenzia, visionare la sua fattura per potersi poi portare in detrazione l’iva relativo all’acquisto.
Partita iva/codice fiscale errato
In questa ipotesi la fattura sarà scartata. La fattura trasmessa sarà infatti sottoposta ai controlli dello Sdi che ne daranno un esito negativo comportando lo scarto della e-fattura. Il sistema informatico dell’agenzia farà infatti un controllo incrociato con i dati inseriti nella fattura in xml con quelli presenti all’interno dell’anagrafe tributaria. Nel momento in cui non sarà in grado di trovare la partita iva (o codice fiscale in caso di consumatore finale) nella banca dati tributaria, rileverà un errore e scarterà la fattura. Lo scarto della fattura comporta la mancata emissione della stessa. Sarà quindi necessario l’invio di un nuovo documento elettronico con i dati corretti.
Altre ipotesi di errore
Vediamo ora quali sono altre ipotesi che possono determinare lo scarto di una fattura elettronica:
- Dimensione del file trasmesso: ogni file fattura non può superare i 5MB di dimensione, e gli allegati, considerati nel loro insieme, non possono essere superiori ai 30MB.
- Coerenza dei dati inseriti: lo Sdi verifica se vi è coerenza tra l’iva indicata in fattura rispetto all’imponibile e all’aliquota indicati nel file xml.
- Nome del file: il file che viene inviato non può avere un nome di fantasia, ma deve indicare elementi quali il codice identificativo del paese [IT], il codice identificativo del soggetto trasmittente [partita iva], il progressivo univoco del file (esempio IT01234567891_00001.xml). Ciò viene fatto per evitare la trasmissione di documenti che sono già stati inviati allo Sdi.
- Unicità della e-fattura: la verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata.
- Altri dati obbligatori: il mancato inserimento della data di emissione, della qualità e della quantità dei beni/servizi indicati in fattura.
Come e quando viene comunicato lo scarto di una fattura elettronica?
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. Se hai avuto una ricevuta di scarto perché la tua e-fattura non ha superato i controlli dello Sdi, non ti devi però preoccupare. In base agli errori segnalati nella ricevuta di scarto dovrai fare una nuova fattura da inviare sempre elettronicamente con tutti i dati corretti.
Come fare per il re-invio della fattura elettronica che è stata scartata?
Nella Circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate indica una prima soluzione preferibile. Tale soluzione prevede l’invio di una nuova fattura elettronica entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, recante il medesimo numero e data del documento originario “scartato”.
Ma poco fa non avevamo detto che un requisito essenziale per evitare scarti era l’unicità della fattura inviata (ovvero che le fatture trasmesse non abbiano la stessa data e numero di altre già precedentemente inviate)?
Nella circolare l’agenzia precisa che non ci sarà un nuovo scarto della nuova fattura trasmessa determinato dalla duplicazione di una fattura già inviata proprio perché la precedente fattura era stata scartata e quindi viene considerata come non emessa. Lo scarto della fattura che rechi dati coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa avviene solo nel caso in cui non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.
Ma se non posso fare una nuova fattura con lo stesso numero e data del documento scartato?
E’ un’ipotesi probabile: gli stessi programmi di contabilità potrebbero avere difficoltà a ricreare successivamente un nuovo documento con la stessa data e numero, in particolare se nel periodo intercorso tra la prima emissione e la notifica di scarto sono stati emessi altri documenti elettronici. Come fare dunque?
In questo caso sarà possibile emettere un nuovo documento con una nuova data e un nuovo numero che segua la progressione degli altri documenti che sono già stati inviati elettronicamente. Sarà opportuno richiamare in questo nuovo documento la precedente fattura scartata da SdI.
In alternativa il contribuente emetterà sempre un nuovo documento, ma potrà utilizzare una specifica numerazione utilizzando un apposito sezionale. Già più volte nel corso dei nostri articoli c’eravamo soffermati sull’importanza di utilizzare i sezionali iva per la nostra contabilità. Essi infatti permettono di gestire in maniera separata le differenti situazioni che si possono presentare con la fatturazione elettronica. Un aspetto da tenere a mente è che in tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture
Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.”
Siamo giunti alla fine di questo articolo: abbiamo cercato di capire insieme quali sono le condizioni che determinano lo scarto della fattura, quali sono i tempi e le modalità per il re-invio del documento elettronico corretto. Per ulteriori approfondimenti continua a seguire il nostro Blog!
La conservazione delle fatture elettroniche: modalità e tempi
/0 Commenti/in Fattura Elettronica, IVA/da studiosimonetticommercialisti@gmail.comNuovo articolo sul tema della fattura elettronica. Nell’appuntamento di oggi ci soffermeremo su un altro tema estremamente delicato: la conservazione delle fatture elettroniche. Tramite esempi ed immagini cercheremo di illustrare tutte le modalità e i tempi di conservazione delle fatture nella loro nuova forma: ovvero quella elettronica, in formato XML. Iniziamo.
La conservazione delle fatture elettroniche
La nuova modalità di fatturazione ha portato con se ad un’altra importante modifica. Le fatture elettroniche dovranno anche esse essere conservate in maniera digitale.
La fatturazione elettronica modifica dunque la modalità di conservazione, passando da una conservazione fisica ad una digitale ed elettronica.
Posso dunque archiviare le mie fatture elettroniche nel mio pc, su una penna Usb o su un hard disk esterno?
No, non è possibile conservare le e-fatture su dispositivi esterni quali usb, compact-disk, etc. Vi sono infatti precise regole per la conservazione che ne devono garantire l’immodificabilità, l’integrità e l’autenticità dei documenti. I documenti informatici sono infatti conservati in modo da rispettare le norme civilistiche, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e le altre norme di carattere tributario che riguardano la corretta tenuta della contabilità.
Come conservare dunque le fatture elettroniche?
L’Agenzia delle Entrate ha, a tal riguardo, rilasciato un servizio gratuito che consente la conservazione delle fatture elettroniche per 15 anni. Per usufruire di tale servizio dovrai richiedere l’attivazione al servizio entrato nel sito Fatture e Corrispettivi tramite le proprie credenziali fisconline, tramite la carta nazionale dei servizi o tramite SPID- identità digitale oppure delegando un intermediario (ad esempio un commercialista) ad accedere con le sue credenziali entratel. Una volta entrati nella propria area, procedere come riportato nell’immagine qui sotto:

Sarà poi necessario entrare nell’area dedicata alla conservazione ed infine richiedere l’adesione al servizio di conservazione di fattura. Dal momento dell’adesione saranno portate in conservazione tutte le fatture trasmesse e ricevute dallo Sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate.
La fatture sono conservate per un periodo di 15 anni, ma la convenzione con il servizio di conservazione ha durata triennale. Pertanto alla scadenza sarà necessario rinnovare questo servizio gratuito offerto dall’agenzia delle entrate.
In alternativa o in aggiunta al servizio offerto dall’agenzia sarà possibile usufruire di servizi a pagamento di conservazione delle fatture elettroniche di provider privati. Spesso gli stessi programmatori di software gestionali mettono a disposizione questo servizio per la conservazione delle fatture elettroniche. Se ti appoggi quindi ad un software contabile per l’emissione o la ricezione delle tue e-fatture, contatta il tuo programmatore.
Come mi devo comportare con i documenti che ricevo in formato cartaceo?
Non ci sono sostanzialmente delle modifiche rispetto al passato: se ricevi una fattura cartacea da un soggetto escluso dall’emissione della fattura in formato Xml (perché ad esempio soggetto estero o appartenente al regime forfettario) la registrerai e conserverai come avevi sempre fatto fino al 31/12/2018. Infatti deve essere conservato digitalmente solo tutto ciò che passa tramite lo Sdi dell’agenzia delle entrate.
E se il mio fornitore non ha esclusioni specifiche dalla fattura elettronica, ma emette comunque fattura cartacea?
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Non avrai dunque un documento fiscalmente corretto e non potrai esercitare il diritto alla detrazione dell’iva. In questo caso dovrai richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via Sdi perchè questo, ricordiamo, è l’unica maniera valida. Se non la riceverai sarai obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrai portare in detrazione l’IVA relativa.
