Una sezione dedicata specificatamente alle dichiarazione dei redditi per persone fisiche, società di persone e di capitali.

Il decreto ristori quater e le varie scadenze fiscali

In questo nuovo approfondimento faremo un focus sul decreto ristori quater e sulle novità in arrivo con il mese di dicembre. Cogliamo l’occasione per rimettere un po’ di ordine in tutti questi recenti decreti approvati dal governo.

I vari decreti ristori

Innanzitutto, abbiamo il decreto ristori con il quale sono state previste tutta una serie di nuove misure quali i rinnovati contributi a fondo perduto e i crediti di imposta per locazioni proprio come forma di sostegno alle attività maggiormente colpite dalle limitazioni. Nel frattempo, stavano salendo i contagi da covid-19 e le ulteriori restrizioni hanno portato il governo ad emanare un nuovo decreto (il ristori bis) che tenesse conto della suddivisione del nostro paese in varie aree di emergenza. Con il decreto ristori ter sono poi state apportate alcune correzioni ai precedenti decreti e infine siamo giunti al ristori quater, che si focalizza in particolare sul mese di dicembre.

 

Il Decreto Ristori quater: il rinvio delle scadenze fiscali

Il rinvio della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP

Veniamo quindi alle novità ivi presenti: viene disposto uno slittamento generalizzato della presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP dal 30 novembre al prossimo 10 dicembre. Però attenzione: questo rinvio generalizzato a tutti i contribuenti riguarda solo la presentazione telematica dei modelli dichiarativi.

 

Le mini proroga del ristori quater per gli acconti 2020

Viene inoltre disposto lo slittamento dalla scadenza originaria del 30 novembre al 10 dicembre anche per il versamento degli acconti 2020. Questo rinvio è circoscritto però ai soli “esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede operativa o la sede legale nel territorio nazionale”.

 

La maxi proroga del ristori quater per gli acconti 2020

Ma non finisce qui: il decreto prevede che per quei contribuenti con ricavi nel 2019 non superiori a 50 milioni che abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 potranno addirittura effettuare il versamento entro il 30 aprile 2021. Questo ampio rinvio è garantito senza necessità di aver subito una riduzione di fatturato anche a coloro che esercitano una delle attività con i codici Ateco negli allegati 1 e 2 del decreto Ristori-bis in zona rossa e agli esercenti l’attività di gestione di ristoranti già a partire dalla zona arancione.

 

La maxi proroga per le imposte scadenti nel mese di dicembre 2020

Teniamo ben a mente questi allegati 1 e 2 all’interno del quale troviamo le attività maggiormente toccate dalle restrizioni, tra le quali troviamo bar, ristornanti alberghi e buona parte del commercio al dettaglio di beni di non prima necessità. Per essi, infatti, viene disposta anche la proroga dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva scadenti nel mese di dicembre a prescindere dalla diminuzione del fatturato. Grazie a questa proroga tali versamenti sono rimandati al prossimo 16 marzo. Rinvio quindi incondizionato per chi ha dovuto sospendere le attività e anche per chi ha aperto l’attività in data successiva al 30 novembre 2019. Per gli altri esercenti di attività di impresa arte o professione la medesima proroga è disposta solo però se abbiano avuto una riduzione di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Tutto quanto sopra detto con l’incognita relativa a quei soggetti stabiliti in regioni che hanno effettuato il passaggio dalla zona rossa a quella arancione: il governo deve precisare se questi rinvii incondizionati spettano anche a coloro che sono stati nelle zone di massima allerta fino a fine novembre e che poi ne sono usciti.

 

Decreto ristori quater: una sintesi finale delle varie scadenze

Quindi rimettiamo a posto quanto detto per evitare confusione. Dichiarazioni dei redditi rinviate per tutti con mini-proroga al 10 dicembre. Solo invece per gli esercenti di attività di impresa, arte o professione è valida questa mini proroga anche per il versamento dell’acconto sui redditi. Maxi proroghe dei versamenti imminenti invece per chi ha subito riduzioni di fatturato, per chi ha avuto una sospensione dell’attività e per coloro residenti nelle zone di massima allerta presenti negli allegati 1 e 2 del decreto ristori bis.

 

Conclusioni

Un calendario fiscale, come vedete, fortemente rimodulato e che invitiamo a trattare con massima attenzione per evitare errori. Concludiamo con le altre novità presenti in questo decreto ristori quater: viene ulteriormente allargato il ben noto contributo a fondo perduto all’interno del quale troviamo ora anche un gran numero di agenti di commercio. Se siete quindi dei rappresentanti o procacciatori, vi invitiamo a consultare l’allegato 1 a questo decreto per individuare il vostro codice attività ateco. Viene poi disposta una nuova indennità di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati da questa emergenza economico-sanitaria. Viene poi prevista sempre per il mese di dicembre un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo.

 

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Con oggi è tutto, continuate la lettura sulle novità di questo periodo consultando il nostro approfondimento sul  nuovo bonus cashback

Oneri deducibili e detraibili

In questo articolo vedremo insieme come prepararsi alla dichiarazione dei redditi e quali sono gli oneri più ricorrenti che possiamo portare in detrazione o in deduzione. Per maggiori approfondimenti vi consigliamo di consultare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E.

 

Oneri detraibili e deducibili

La lista di questi costi detraibili è davvero molto lunga e riveste particolare interesse per il contribuente. Grazie alla deduzione o detrazione di queste spese infatti è possibile ridurre rispettivamente la base imponibile o l’imposta netta che deve essere versata allo stato. Noi oggi ci concentreremo sui costi più ricorrenti e partiamo subito dalle spese mediche.

 

Spese mediche

Generalmente per tali spese viene riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 19%. Non vi sono limiti alla loro detraibilità: solo un limite minimo (franchigia) di € 129,11. Per i soggetti fiscalmente a carico la detrazione è fruibile da chi ha sostenuto la spesa. Per l’acquisto di medicinali ricordiamo ad esempio che le spese devono essere attestate con fattura o scontrino parlante (ovvero riportante il codice fiscale).

 

Le novità della legge di bilancio 2020

A tal proposito ricordiamo una novità del 2020 sulle regole per la detrazione: la legge di bilancio ha imposto il pagamento con mezzi tracciabili (quindi bancomat o carte di credito) per numerose spese detraibili tra cui quelle mediche. Dal 2020 quindi il pagamento presso un medico privato dovrà avvenire con mezzi tracciabili se si vorrà usufruire della detrazione. La stessa legge di Bilancio consente comunque il pagamento anche con strumenti non tracciabili (quindi contante) senza far venire meno il beneficio della detrazione per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate dal servizio sanitario nazionale. Per saperne di più, consulta il nostro articolo.

 

Spese veterinarie e spese funebri

Altre spese che dovete tenere a mente per la vostra dichiarazione sono le spese veterinarie e quelle funebri. Per le prime è sempre valida la franchigia minima di 129,11 ma vi è un tetto massimo di spesa di circa 387 euro (innalzato dal 2020 a 500 euro). Per le seconde un limite massimo di 1.550 (la cui detrazione al 19% concede una detraibilità massima di 294,50).

 

I contributi previdenziali e assistenziali

Abbiamo poi tutta la sezione dedicata ai contributi: in via generale questi contributi previdenziali e assistenziali (ad esempio i contributi IVS) sono deducibili dal reddito complessivo. Non sono presenti limiti di deducibilità e la cosa interessante è che l’onere è deducibile anche per il soggetto che ha sostenuto la spesa per conto di familiari a carico (come può accadere nelle imprese familiari).

 

La previdenza complementare

Alla previdenza obbligatoria può aggiungersi una previdenza complementare con lo scopo di costituirsi una rendita per la pensione: questi contributi versati a forme di Previdenza Complementare sono generalmente deducibili dal reddito fino alla soglia annua di 5.164,57 euro. 

 

Riscatto anni di laurea

Sono inoltre integralmente deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea.

 

Assegni per il mantenimento

Passiamo ora agli assegni corrisposti all’ex coniuge in quanto sono sì deducibili senza limiti, ma devono comunque avere una cadenza periodica disposta ad esempio da un Autorità giudiziaria. Attenzione: non sono deducibili invece gli assegni per il mantenimento dei figli e per il coniuge che riceve l’assegno, tale periodica somma è assimilata a reddito di lavoro dipendente (e quindi confluisce in dichiarazione).

 

Detrazioni per il nucleo familiare

Mantenendoci nell’ambito familiare parliamo ora delle spese per gli addetti all’assistenza personale. L’onere è detraibile per chi ha sostenuto la spesa ed è pari al 19% per un importo non superiore a 2.100, se il reddito complessivo non è superiore a 40.000 euro.

 

Le locazioni: quali detrazioni?

Altre detrazioni di cui tenere conto sono riferite alle spese sostenute dagli inquilini per i canoni di locazione. Esse variano in base alle fasce di reddito e ai tipi di conduttore. Prestiamo quindi molta attenzione per giovani inquilini tra 20 e 30 anni o per gli studenti universitari fuori sede.

 

Abbonamenti per il trasporto pubblico

Per la vostra dichiarazione non devote dimenticare le spese sportive per ragazzi e spese e per gli abbonamenti per il servizio per il trasporto pubblico. Conservate dunque i titoli di viaggio, per usufruire del 19% nel limite complessivo di spesa di 250 euro.  

 

Il mondo dell’istruzione

Abbiamo poi il capitolo dedicato alle spese di istruzione: dalle spese per la frequenza di asili nido (il cui beneficio massimo per ogni bambino è di € 120,08), alle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria fino ad arrivare alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria (tra cui rientrano le più conosciute tasse universitarie). Anche le spese per la mensa scolastica o per il trasporto scolastico, che i genitori hanno sostenuto per i loro figli nel 2019, rientrano tra le spese che garantiscono un beneficio di detrazione e che dovrete inserire in dichiarazione.

 

Altre spese da tenere ben a mente

Tra le ultime spese più ricorrenti che vi ricordiamo di verificare troviamo gli interessi sui mutui della prima casa, le erogazioni liberali (ovvero le donazioni) verso enti, associazioni fondazioni e i premi di assicurazione contro il rischio di morte, invalidità permanente, non autosufficienza e eventi calamitosi su unità ad uso abitativo. Vi consigliamo in qualsiasi caso di controllare i dati presenti nella vostra dichiarazione precompilata poiché potrete scoprire l’esistenza di eventuali oneri  che non avevate considerato. Manca all’appello tutto il mondo delle spese per ristrutturazione, ecobonus sismabonus che saranno oggetto di specifiche puntate anche alla luce delle recentissime novità del Decreto Rilancio (vedi il 110%).

La detrazione delle spese mediche: le novità con il 2020

La legge di bilancio 2020 presenta numerose novità verso le quali dobbiamo prestare massima attenzione. Una di esse toccherà in particolare tutti i contribuenti ed è per questo che vi invitiamo a leggere con cura questo articolo. Alla fine, presenteremo una comoda infografica che riassumerà quanto detto nel corso di questo contributo.

 

Il nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.

Una grande novità è stata introdotta dal comma 679 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020. Questa modifica riguarda gli oneri indicati all’interno dell’art. 15 del TUIR. La lista di questi costi detraibili è davvero molto lunga e riveste particolare interesse per il contribuente. Grazie alla detrazione di queste spese infatti è possibile ridurre l’imposta netta che deve essere versata allo stato. Tra queste spese rientrano le spese mediche (oggetto del presente articolo) e altri costi quali le spese funebri, le erogazioni liberali, le spese per la frequenza di corsi universitari e tanto altro (per una lista completa cliccare qui).

Di quale novità si tratta?

Il suddetto comma prevede che:

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19  per  cento  degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e in altre  disposizioni  normative  spetta  a condizione che  l’onere  sia  sostenuto  con  versamento  bancario  o postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento tracciabili.

Pertanto, dal 2020 in avanti, sarà necessario effettuare pagamenti con mezzi tracciabili per mantenere la detrazione di queste spese. I mezzi con cui possiamo pagare saranno bonifici bancari, carte di credito, bancomat, assegni e carte prepagate.  Precisiamo che tale obbligo si riferisce alle spese la cui detraibilità in dichiarazione è pari al 19 % del costo sostenuto.

 

Le spese mediche: modalità per la detrazione

Tra le spese per le quali è riconosciuta una detrazione pari al 19 % rientrano le spese mediche (per la parte che eccede i 129,11). Dal 2020 sarà necessario procedere al pagamento mediante strumenti tracciabili se vogliamo usufruire della detrazione ai fini fiscali.

 

Ma l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili riguarda tutte le spese mediche?

No, l’uso del contante sarà ancora ammesso, ma ci sono alcune limitazioni. In particolare, dal successivo comma (680) dell’art.1 della legge di bilancio 2020 prevede che:

La disposizione di cui al  comma  679  non  si  applica  alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché  alle  detrazioni  per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o  da  strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La legge dunque permette di pagare in contanti (e di usufruire delle detrazioni fiscali) solo nelle casistiche espressamente previste qui sopra. In tutti gli altri casi sarà necessario pagare con mezzi di pagamento tracciabili.

 

Quando sarà necessario pagare con strumenti tracciabili?

La visita specialistica presso un professionista privato sarà dunque detraibile solo se il pagamento avverrà con carte di credito, assegni o bancomat.

Una novità decisamente rilevante che costringerà numerosi professionisti a dotarsi di POS e dispositivi elettronici in grado di accettare questi tipi di pagamento (i cui costi, per ora, sono purtroppo a carico dello stesso professionista).

 

La nostra infografica

Ai nostri lettori abbiamo deciso di riservare un’infografica che riassume tutte le novità in tema di detrazioni fiscali per le spese mediche 2020:

Con la Legge di Bilancio 2020 sono previste delle importanti novità riguardo la detrazione delle spese mediche.

Soglia massimale per la detrazione

Ultima novità che riguarda tutte le spese rientranti nell’art. 15 del TUIR, è stata introdotta dall’art. 629 della legge di bilancio 2020. Come abbiamo ricordato all’inizio di questo articolo, all’interno dell’art. 15 tuir sono elencate una serie di spese che garantiscono (nella maggioranza dei casi) una detrazione d’imposta pari al 19% della spesa sostenuta. Ora con il nuovo comma si prevede una riduzione della soglia massima di spesa ammissibile in detrazione. Dal 2020 (dichiarazione dei redditi 2021) la detrazione di cui al presente articolo spetta:

1) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

2) per la parte corrispondente  al  rapporto  tra  l’importo  di 240.000 euro, diminuito del  reddito  complessivo,  e  120.000  euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Precisiamo però che le spese mediche non subiscono questi limiti di reddito. L’emendamento infatti che limitava le spese mediche a questa soglia di reddito è stato eliminato. La limitazione comunque opera per le altre spese presenti all’interno dell’art. 15 del TUIR.

 

Conclusioni

Continua a seguire il nostro Blog e rimani sempre aggiornato sulle novità in tema fiscale e tributario. Ogni anno vengono introdotte nuove regole per la detrazione di costi per le famiglie e i contribuenti. Ci siamo già occupati in passato delle detrazioni relative all‘abbonamento per il trasporto pubblico e dell’acquisto dei prodotti alimentari per motivi medici speciali.  Per questo e tanto altro ancora non devi fare altro che seguire il nostro Blog.

Aumento Enasarco: la nuova aliquota contributiva per il 2020

Agenti di commercio: con il 2020 ci sarà un aumento dell’enasarco. La nuova aliquota a carico degli agenti di commercio salirà al 8,50%.

 

La nuova aliquota contributiva per il 2020

L’Enasarco rappresenta l’ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. I contributi a favore di questo ente vengono effettuati direttamente dall’impresa mandante. La quota da versare  viene determinata mediante una percentuale da applicare sulle somme dovute all’agente o al rappresentante per lo svolgimento della propria attività. 

aliquota contributiva enasarco 2012-2020

Come si può vedere nell’immagine qui sopra, l’aliquota contributiva Enasarco è aumentata rispetto al 2019, passando dal 16,50% al 17,00%. Tenuto conto che tale somma va ripartita al 50% tra agente e casa mandante, la quota Enasarco a carico dell’agente per il 2020 è pari al 8,50% (rispetto all’8,25% del 2019).

 

Le ultime novità per gli agenti di commercio durante la crisi del COVID-19

Per conoscere tutte le ultime novità riguardanti gli agenti di commercio, vi condividiamo qui sotto i nostri ultimi articoli dedicati al mondo Enasarco e INPS:

  1. Indennità per agenti di commercio riconosciuta dall’INPS;
  2. Come presentare la domanda per i 600 euro all’INPS;
  3. Erogazione straordinaria Enasarco: come ottenere questa ulteriore indennità?;
  4. Sospensione delle ritenute d’acconto per agenti di commercio relative al mese di marzo 2020 e ai mesi di aprile e maggio 2020.
  5. I contributi Enasarco: chi beneficia della sospensione del versamento? La ditta mandante o lo stesso agente?

La comunicazione all’Enea: modalità di invio e scadenze

Nell’approfondimento di oggi ci soffermeremo sulla comunicazione all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Tale comunicazione è necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus ristrutturazione per la riduzione dei consumi energetici. Se quindi avete fatto di recente un intervento di questo tipo, leggete con attenzione questo articolo. La comunicazione, ripetiamo, è necessaria per esercitare la detrazione fiscale.   

 

La comunicazione Enea: cosa è e come funziona?

La comunicazione Enea è un adempimento obbligatorio per tutti i contribuenti che voglio usufruire delle detrazioni fiscali relative a:

  • Ecobonus al 65%.
  • Bonus ristrutturazione edilizia al 50% per quegli interventi che comportano una riduzione dei consumi energetici.

 

La Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) ha prorogato per tutto il 2019 le condizioni di accesso agli incentivi per la riqualificazione energetica (Ecobonus) e per la ristrutturazione edilizia (Bonus Casa).

 


Resta confermata dunque l’aliquota di detrazione al 50% per:

  •  interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  •  schermature solari,
  •  caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

 


Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

 


Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

  • gli interventi di tipo condominiale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 


Come inviare la dichiarazione?

Per inviare la documentazione il cliente dovrà accedere al sito dell’enea (per il lavori effettuati nel 2018 è disponibile il questo link). All’interno del sito poi dovrete seguire i seguenti passaggi:

  1. Registrati
  2. Accedi al sistema
  3. Inserisci i dati anagrafici del beneficiario
  4. Inserisci immobile oggetto dell’intervento
  5. Scegli il comma da applicare
  6. Compila gli allegati
  7. Verifica i dati
  8. Invia la dichiarazione e stampa

 

Le scadenze per l’invio della comunicazione all’enea

Per i lavori terminati entro il 21/11/2018

All’interno del sito dell’Enea possiamo leggere:

 

ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it, inizialmente previsto per il 19 febbraio 2019, è prorogato al 01 aprile 2019.

 

Inizialmente la scadenza era prevista per il 19/2/2019. La proroga ha fatto però slittare la domanda al 21/2/2019. La scadenza è stata poi ulteriormente rinviata: la data prevista è il 1° aprile 2019. Vale pertanto il seguente schema. 

Rinvio comunicazione enea

 

Per i lavori terminati dopo il 21/11/2018

Per i lavori ultimati successivamente al 21/11/2018, i documenti ai fini fiscali per non perdere le detrazioni devono essere trasmessi con altre tempistiche. La comunicazione all’ENEA deve infatti avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per il lavori ultimati completati entro la fine del 2018, sarà necessario presentare la domanda in questo portalePer la trasmissione all’ENEA delle pratiche relative agli interventi terminati nel 2019 occorrere attendere la messa online del portale dedicato. Per conoscere la data in cui sarà attivato il portale del 2019, non dovrete fare altro che seguire il nostro Blog.

La cedolare secca per gli immobili commerciali (negozi e botteghe)

Tra le tante novità del 2019 spicca sicuramente la cedolare secca sugli immobili commerciali. Nel corso degli anni passati abbiamo  avuto modo di conoscere i vantaggi della cedolare secca. Fino al 2018 tale regime era limitato esclusivamente alle locazioni abitative tra privati. Con il 2019 questa agevolazione si è estesa anche agli immobili commerciali. Ci sono però delle regole che è bene osservare per poter applicare correttamente la cedolare secca per il fondo commerciale. Per sapere quali sono, non devi fare altro che leggere il nostro articolo e rimanere sempre aggiornato seguendo il nostro blog. 

 

La cedolare secca: i pro e i contro

La cedolare secca è un sistema di tassazione agevolata (alternativo all’Irpef) previsto per la tassazione di immobili. Inizialmente questo regime era previsto esclusivamente per le locazioni di immobili abitativi tra privati. Se vuoi conoscere di più su questo argomento, vi rimandiamo ad un nostro precedente contributo

 

I vantaggi della cedolare secca

La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Questa imposta si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone annuo stabilito dalle parti. Si può avere una riduzione addirittura al 10% in presenza di canoni concordati.

 

Cosa è il canone concordato?

Nel canone concordato, l’importo del canone non può superare un limite massimo fissato dagli accordi territoriali tra le principali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Quindi se si vuole ottenere una tassazione ridotta al 10%, devi rispettare un importo del canone di locazione già pre-fissato. Altrimenti possiamo determinare un canone libero, con una tassazione (comunque agevolata) pari al 21%.

 

Ulteriori vantaggi?

Grazie alla cedolare secca inoltre è inoltre possibile non pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo per la registrazione, risoluzione o la proroga del contratto di locazione.

 

Gli svantaggi della cedolare secca

Il locatore deve tenere a mente che per tutta la durata del contratto non può chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa ad esempio la variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo.

 


La cedolare secca: le novità del 2019

Con il 2019 questo regime agevolativo è stato esteso anche agli immobili ad uso commerciale. Ci sono però alcune limitazioni che devono essere rispettate.

 

Uno schema sulla cedolare secca 2019 per gli immobili commerciali

 

La categoria catastale

Per l’applicazione della cedolare secca è necessario che la categoria catastale di riferimento sia C1, che si riferisce ai negozi o botteghe per attività commerciali di vendita di prodotti. Tale regime agevolativo è esteso anche a pertinenze classificate a livello catastalmente come C2 (cantine), C6 (rimesse) e C7 (tettoie). L’importante è che queste ultime pertinenze vengano locate congiuntamente all’immobile soggetto a cedolare (la cui categoria catastale, ricordiamo, deve essere C1).

La metratura massima per usufruire della cedolare secca per immobili commerciali

La metratura massima che può raggiungere l’immobile locato, al netto delle partinenze, è di 600 mq.

Le aliquote previste

Come abbiamo visto nella prima parte di questo articolo, la cedolare secca si calcola applicando una percentuale del 21% sul canone di locazione annuo, che si riduce al 10% in caso ci canone concordato. 

La decorrenza 

E’ possibile applicare il regime cedolare secca sugli immobili commerciali per i contratti stipulati nel corso del 2019. Nota bene: Il regime non è applicabile a quei contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15/10/2018 risultava già in essere un contratto non scaduto per lo stesso immobile e tra le stesse parti, interrotto con anticipo rispetto alla scadenza.

Aumento Enasarco: la nuova aliquota contributiva per il 2019

Agenti di commercio: con il 2019 c’è stato un aumento dell’enasarco. La nuova aliquota a carico degli agenti di commercio è salita al 8,25%.

 

La nuova aliquota contributiva per il 2019

L’Enasarco rappresenta l’ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. I contributi a favore di questo ente vengono effettuati direttamente dall’impresa mandante. La quota da versare  viene determinata mediante una percentuale da applicare sulle somme dovute all’agente o al rappresentante per lo svolgimento della propria attività. 

aliquota contributiva enasarco 2012-2020

Come si può vedere nell’immagine qui sopra, l’aliquota contributiva Enasarco è aumentata rispetto al 2018, passando dal 16% al 16,50%. Tenuto conto che tale somma va ripartita al 50% tra agente e casa mandante, la quota Enasarco a carico dell’agente per il 2019 è pari al 8,25% (rispetto all’8% del 2018).

Se vuoi calcolare esattamente il contributo Enasarco, clicca qui.

Forfettari e Fatture: professionisti, imprenditori, agenti e procacciatori d’affari

Sei nel regime dei forfettari e non sai come e se devi fatturare? Hai però qualche dubbio e vuoi essere sicuro al 100% prima di cominciare? In questo caso ti converrà leggere questo articolo e vedrai che  tutto risulterà più semplice e chiaro. Scoprirai che il regime dei forfettari risulterà davvero conveniente, non solo in termini di tassazione ridotta, ma anche in termini di adempimenti IVA e di registrazione contabile. Leggi il nostro articolo e completa la lettura con l’ultimo approfondimento: L’estensione del regime forfettario, le novità con il 2020

Chi è nel regime dei forfettari deve emettere fattura?

Sì, Come in tutti i tutti i titolari di Partita Iva, anche i forfettari devono emettere fattura quando vendono un bene o prestano un servizio. In base all’attività svolta, ci sono talvolta alcune eccezioni alla obbligo di fatturazione: in alcuni casi, come i commercianti al minuto, la fattura può ad esempio essere sostituita dallo scontrino fiscale. Nell’articolo di oggi ci limiteremo però all’ipotesi di un soggetto che deve emettere una fattura nel regime forfettario.

La fatturazione nel regime forfettario

In particolare ci occuperemo della fatturazione di quei soggetti che si trovano all’interno del regime forfettario. Cercheremo di trattare l’argomento in maniera concreta proponendo esempi relativi ad ogni figura professionale o imprenditoriale. In particolare verranno approfondite le seguenti figure:

  • Professionisti con albo di appartenenza;
  • Professionisti senza un albo di appartenenza;
  • imprenditori;
  • Agenti;
  • Procacciatori d’affari.

Adempimenti iniziali

Prima di iniziare a fatturare nel regime forfettario devi assicurarti di aver effettuato tutte le comunicazioni all’agenzia delle entrate, alla camera di commercio/ordine professionale (rispettivamente nel caso di imprenditori o professionisti) ed eventualmente anche all’inps e all’inail. Per scoprire di quale adempimenti stiamo parlando vi invitiamo a consultare la guida cliccando qui.

Ora che hai fatto tutte le comunicazioni necessarie, possiamo finalmente passare a vedere come fatturare nel regime forfettario.

Ma come devo fatturare? Cosa devo inserire nella mia fattura?

Vediamo insieme gli elementi da inserire nella fattura. Per ulteriori dubbi potrai poi lasciare un commento o contattare lo studio in privato attraverso la comoda chat in basso sulla destra.


Professionisti con albo di appartenenza

Come prima figura ci occuperemo di quei professionisti che, una volta superato l’esame di stato, devono iscriversi ad una cassa di assistenza e previdenza propria di ogni albo professionale (commercialisti, architetti, avvocati,..). Nel corpo della fattura dovranno riportare in dettaglio l’attività svolta nei confronti del cliente e il compenso per il proprio servizio professionale. In questa maniera verrà determinato l’imponibile della fattura.

Contributo integrativo

Su l’imponibile verrà poi calcolato un contributo integrativo alla cassa professionale, che sarà addebitato al cliente direttamente in fattura. Di solito il contributo si determina applicando alla basse imponibile una percentuale diversa per ogni cassa professionale (può variare dal 2%/4%/5%).

Iva

Chi applica il regime forfetario non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti e non detrae l’iva sugli acquisti. Pertanto non liquida l’imposta, non la versa e non è obbligato a presentare la dichiarazione. Nella fattura pertanto non viene applicata l’iva: sussiste però l’obbligo di indicare in fattura il motivo dell’esenzione (ovvero l’adesione al regime forfettario). Di seguito si riporta un esempio di dicitura per comunicare al cliente il carattere dell’esenzione:

Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89 (regime forfettario). 

E la ritenuta d’acconto?

Di solito il professionista che emette fattura, dovrà indicare una ritenuta del 20% della base imponibile che il cliente dovrà trattenere e versare per conto del professionista (con i relativi obblighi di versamento, certificazione unica e 770). Il forfettario invece per il suo regime di specialità, determina le imposte in sede di dichiarazione annuale dei redditi a forfait, applicando una percentuale del 15% (per le start-up 5%) sui compensi annuali. Pertanto non dovrà subire alcun tipo di ritenuta (di conseguenza mancherà in fattura alcun riferimento alla ritenuta d’acconto). In fattura comunichiamo al cliente l’esenzione dalla ritenuta d’acconto tramite la seguente espressione: 

Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190/2014 art.1 comma 67.

Totale fattura e totale a pagare

Regime forfettario: la somma dell’imponibile e del contributo darà il totale fattura (coincidente con la somma totale che il cliente deve pagare). 

 


Professionisti senza albo di appartenenza

La figura è piuttosto simile a quella analizzata in precedenza: valgono infatti le stesse considerazioni fatte prima in tema di Iva e ritenuta d’acconto. L’unica differenza sostanziale è che manca per queste figure un albo professionale: e dunque, come fare? Non avendo un albo di riferimento, ti potrai iscrivere ad un fondo previdenziale speciale conosciuto come Gestione Separata Inps. L’iscrizione Gestione Separata Inps da parte di Lavoratori Autonomi è dovuta per quelle attività svolte da soggetti che, non avendo i requisiti per entrare in una specifica Cassa o Fondo di previdenza sociale, devono iscriversi presso un fondo previdenziale speciale allo scopo di assicurare la tutela previdenziale. L’iscrizione alla Gestione Separata INPS, va effettuata presso gli uffici INPS presentando il Modello di iscrizione alla Gestione Separata cod. SC04.  

Come indicare in fattura la gestione separata INPS?

Tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata, possono addebitare una maggiorazione del 4% sui compensi lordi ai loro committenti. In fattura basterà semplicemente indicare la voce contributo integrativo INPS 4% e l’importo ottenuto moltiplicando il 4% ai compensi lordi.

Totale fattura e totale a pagare

Regime forfettario: la somma dell’imponibile e del contributo darà il totale fattura (coincidente con la somma totale che il cliente deve pagare). 


Imprenditori

In tema di fatturazione la questione per gli imprenditori si fa più semplice: non vi sono infatti casse professionali o iscrizioni alla gestione separata. L’unica accortezza al momento della fatturazione sarà quella della mancata applicazione dell’iva.

Iva

Come abbiamo visto per i professionisti, dovremo indicare in fattura il motivo dell’esenzione. Indicheremo così la seguente espressione: 

Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89 (regime forfettario).

Fondo di previdenza sociale

Chi esercita un’attività artigianale, commerciale o di servizi, ha l’obbligo di iscriversi rispettivamente alla gestione speciale artigiani o commercianti dell’INPS per il versamento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici (per saperne di più clicca qui). Le aliquote contributive sono generalmente del 24% dell’imponibile lordo (con alcune riduzioni o maggiorazioni). Molto interessante è la possibilità riservata ai titolari di partita Iva in regime forfettario di poter pagare i contributi Inps con aliquota ridotta del 35%. Per ottenere questa riduzione è necessario presentare apposita domanda che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

A differenza dei professionisti iscritti alla cassa di previdenza o alla gestione separata INPS, l’imprenditore non ha però la possibilità di rivalersi dei contributi versati nei confronti del cliente. Nella fattura non vi è dunque alcun tipo di riferimento ai contributi Inps.

Piuttosto l’imprenditore, anche forfettario, dovrà versare separatamente dei contributi fissi e (se superiori ad una determinata soglia) anche variabili, all’inps.

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:

    • 16 maggio;
    • 20 agosto;
    • 16 novembre;
  • 16 febbraio, dell’anno successivo.

Totale fattura e totale a pagare

Regime forfettario: il valore dell’imponibile  darà il totale fattura (coincidente con la somma totale che il cliente deve pagare). 


Agente di commercio

Occupiamoci ora dell’agente di commercio: per prima cosa partiamo dal caso ordinario e in seguito faremo un approfondimento sul regime speciale dei forfettari.

Iva, trattenute fiscali e Enasarco

Gli agenti devono generalmente applicare sull’imponibile, un’aliquota iva del 22% e poi operare due tipi di ritenute: una trattenuta fiscale pari al 23% del 50% dell’imponibile (oppure 23% del 20% in caso di agenti che si si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi) e una trattenuta Enasarco pari all’8,50% dell’imponibile (entro delle soglie minime e massime di provvigione: per saperne di più clicca qui). 

E nel caso di un agente forfettario come deve essere la fattura?

In questo caso l’agente dovrà operare solo una trattenuta Enasarco. Nella fattura non dovrà invece essere indicata l’Iva in fattura e la trattenuta fiscale, in quanto prevalgono le regole speciali del regime forfettario.

Eventuali contributi Inps dovranno essere indicati in fattura?

Gli agenti di commercio devono iscriversi presso la gestione speciale commercianti dell’INPS e devono versare regolarmente i contributi. Ricordiamo che per anche agli agenti forfettari è riservata la possibilità di poter pagare i contributi Inps con aliquota ridotta del 35%. Per ottenere questa riduzione è necessario presentare apposita domanda che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge. 

Per questi soggetti valgono infine le considerazioni fatte sopra per gli imprenditori: non vi sarà alcun tipo di rivalsa in fattura dei contributi Inps versati. 

Totale fattura e totale a pagare

Regime forfettario: la somma dell’imponibile e della trattenuta Enasarco darà il totale fattura (coincidente con la somma totale che il cliente deve pagare). 


Procacciatore d’affari

L’ultima figura analizzata in questo articolo è infine quella del Procacciatore d’affari. Questa figura è affine a quella dell’agente di commercio. Il procacciatore svolge però un’attività in maniera episodica/occasionale, in assenza di uno specifico contratto di agenzia (disciplinato specificatamente dalla legge: art. 1742 c.c.).

Iva e le trattenute fiscali

Valgono anche per il procacciatore le stesse considerazioni fatte prima in materia di agenti. Pertanto le prestazioni saranno soggette ad Iva 22 % e ad una trattenuta fiscale. Chiaramente se il nostro procacciatore ha aderito al regime dei forfettari, Iva e trattenuta in fattura vengono meno

E le trattenute Enasarco?

I procacciatori d’affari non devono essere iscritti presso l’Enasarco, e pertanto non dovranno effettuare la trattenuta all’interno della fattura.

Eventuali contributi Inps dovranno essere indicati in fattura?

Anche il procacciatore d’affari deve iscriversi presso la gestione speciale commercianti dell’INPS e deve versare regolarmente i contributi. Ricordiamo che per anche ai procacciatori forfettari è riservata la possibilità di poter pagare i contributi Inps con aliquota ridotta del 35%. Per ottenere questa riduzione è necessario presentare apposita domanda che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge. 

Valgono infine le considerazioni fatte sopra per gli imprenditori: non vi sarà alcun tipo di rivalsa in fattura dei contributi Inps versati. 

Totale fattura e totale a pagare

Regime forfettario: il totale fattura corrisponde al valore dell’imponibile (coincidente inoltre con la somma che il cliente deve pagare). 


Imposta di bollo

Molta attenzione all’importo totale della vostra fattura: se infatti il totale viene sopra i 77,47 € dovrete applicare alla vostra fattura una marca da bollo del valore di due euro, che potrete addebitare al vostro cliente.


Fattura elettronica

Ultimo argomento del nostro articolo riguarda la fattura elettronica e i forfettari. L’introduzione della fattura elettronica ha portato un cambiamento epocale nei rapporti commerciali tra privati.

Ma anche i forfettari dovranno fare fattura elettronica?

No, i forfettari non rientrano tra coloro che saranno obbligati ad emettere fattura in maniera elettronica, pertanto per loro non vi sono cambiamenti (per saperne di più consulta il nostro articolo sui contribuenti minimi e forfettari e la fattura elettronica).


Siamo giunti alla fine del nostro articolo.  Vi invitiamo dunque a seguire il nostro blog per rimanere sempre aggiornati.

Schema cedolare secca

Tutto sulla cedolare secca in un unico schema

La cedolare secca è un sistema di tassazione agevolata (alternativo all’Irpef) previsto per la tassazione di immobili abitativi tra privati, locati per un uso abitativo. Con il 2019 questo regime agevolativo è stato esteso anche agli immobili ad uso commerciale. A breve uscirà un intero articolo dedicato appositamente su quest’ultimo tema. Per questo vi invitiamo a seguire il nostro Blog per conoscere tutti gli aggiornamenti. Nel contributo di oggi ci soffermeremo invece all’ipotesi di affitto di immobili abitativi tra privati.

Questo tipo di regime ha avuto notevole diffusione: per ogni dettaglio vi rimandiamo alla pagina dell’agenzia delle entrate.

In questo articolo vi proponiamo invece uno schema sintetico e utile, contenente tutte le informazioni riguardo questo particolare regime. Per ogni dubbio o maggiore informazione non esitate a contattare i nostri esperti.

La cedolare secca: tutti i requisiti e le agevolazioni a portata di mano

Un regime opzionale e alternativo all'Irpef per la locazione fra privati di immobili abitativi

Uno schema sintetico e pratico contenente tutte le informazioni sul regime agevolato della cedolare secca.

Con il 2019 è prevista un’estensione della cedolare secca anche sugli immobili commerciali. Continua a seguire il nostro Blog: a breve uscirà anche il nostro prossimo articolo dedicato alla cedolare secca sugli immobili commerciali.