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Detrazione per l’acquisto di mascherine al 19%

Nell’articolo di oggi parliamo di detrazione per l’acquisto di mascherine durante questa emergenza causata dal COVID-19. Per fare ciò partiremo dalla recente Circolare 11/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate che entra nel merito proprio di questa questione. Vi consigliamo di vedere il nostro video alla fine in quanto analizzeremo quanto detto nel corso del presente articolo con l’ausilio di illustrazioni e immagini.

 

Detrazione per l’acquisto di mascherine

In riferimento all’acquisto di mascherine anti COVID-19 l’agenzia riconosce la detrazione del 19% fatta salva la franchigia di euro 129,11. Ricordiamo infatti che è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.

 

Detrazione ammessa per le spese sanitarie

Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l’elenco puntuale dei dispositivi medici. La lista però presente è davvero lunga. Nonostante ciò, risulta più che mai importante verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati. Teniamo infatti conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero.

 

Come verificare se la mascherina è conforme a quanto disposto dal Ministero della Salute?

Un primo aspetto da valutare è vedere cosa è riportato nello scontrino fiscale. Non è valida una descrizione generica, ma devono essere rispettate delle diciture precise presenti nel documento fiscale. Viene infatti richiamata una precedente circolare 31 maggio 2019, n. 13/E. In questa circolare l’Agenzia precisa che nel documento deve essere espressamente indicata la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa.

 

I dati presenti nella fattura o nel cosiddetto scontrino “parlante”

Per essere detraibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente. Fondamentale risulta, quindi, il dato relativo alla natura del prodotto acquistato. A tale proposito, la natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante la codifica AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. In presenza di questo codice, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

 

Se non è presente questa codifica nel mio documento fiscale?

Diverso è, invece, il discorso nel caso in cui non sia riportata tale codifica. In tale ipotesi è necessario che il dispositivo sia conforme con ai requisiti previsti nelle direttive europee dimostrata dalla presenza sul prodotto del marchio CE.

 

Devo quindi conservare tutta la documentazione che certifichi la mia marcatura CE in caso di detrazione per l’acquisto di mascherine?

Come sostiene l’Agenzia nella Circolare 11/E/2020, resta inteso che il soggetto che vende il dispositivo medico può farsi carico dell’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E/2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non è tenuto a conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

 

Conclusioni

Per concludere l’Agenzia delle Entrate precisa che se le mascherine protettive sono classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettano i requisiti di marcatura CE, è riconosciuta la detrazione per l’acquisto delle mascherine. Vi consiglio di completare questa analisi sulle spese mediche consultando un nostro precedente contributo relativo alla ricetta medica elettronica e la detrazione per le spese mediche per il 2020.

Come promesso, qui di seguito, il nostro video relativo all’argomento di questo articolo: buona visione.

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Rimborso al 100% per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale DPI

Rimborso al 100% dei dispositivi per la protezione individuale. Questo è il tema dell’articolo di oggi riferito proprio al bando indetto da Invitalia. Un incentivo di grande interesse visto che molte imprese stanno sostenendo costi connessi con la riapertura delle proprie attività. Inquadriamo subito l’oggetto del bando.

 

Rimborso al 100% per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale

QUALI SPESE SONO RICONOSCIUTE?

Invitalia riconosce un rimborso totale delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi di sicurezza per la protezione individuale. Invitalia nello stesso bando individua chiaramente le spese che rientrano in questo rimborso.

 

QUANDO DEVONO ESSERE SOSTENUTE LE SPESE OGGETTO DEL RIMBORSO?

Le condizioni sono stringenti e devono essere rispettate: solo le spese sostenute dal 17 marzo (data di entrata in vigore del Decreto-legge Cura Italia) e la data di invio della domanda di rimborso. Tali fatture devono risultate pagate sempre alla data di invio della domanda e attraverso strumenti tracciabili (riconducibili ai conti correnti intestati all’impresa beneficiaria).

 

QUALE è L’IMPORTO MINIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA?

Il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamente, a 500 euro.

 

COME EFFETTUARE IL CALCOLO DI QUESTO VALORE?

Nell’effettuare il calcolo della fattura (o cumulando più fatture) si deve tenere conto del solo imponibile, non considerando quindi nel conteggio anche la relativa IVA. Questa informazione si ricava direttamente dallo stesso bando che esplicita questa esclusione.

 

QUALE è L’IMPORTO MASSIMO PER ADDETTO?

Ci sono due soglie da tenere a mente:

1) nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI ù

2) fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.

Comprendente bene quindi che questo rimborso è una misura messa in atto per tutelare i propri lavoratori, al quali vengono forniti degli specifici dispositivi volti a tutelari. Tale orientamento era già comprensibile dalla stessa provenienza di questi fondi che erano stati rilasciati dall’INAIL, istituto pubblico per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Non è quindi riferibile alla clientela in visita presso l’azienda, ma agli stessi lavoratori: ne trova conferma il fatto che nella domanda si deve indicare il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto del DPI.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, (oltre ad avere la sede principale o secondaria in Italia ed ad essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti) siano regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese. Si comprende che l’iscrizione al registro imprese è fondamentale: leggiamo infatti nelle Faq di Invitalia che i liberi professionisti non rientrano nell’ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA?

FASE 1

Prenotazione del rimborso: procedura disponibile dal 11 maggio al 18 maggio 2020,dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedìal venerdì).

FASE 2

Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta; Un sorta quindi di click day per accedere al bonus con un disponibilità massima del fondo pari a 50 milioni di euro. Il medesimo elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso, con le modalità previste nella Fase 3.

 

FASE 3

Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: procedura riservata alle sole prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso, disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell’11 giugno.

 

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(al minuto 2:07, se non si sente bene l’audio, vi preciso che ho detto: “strumenti che, come ricorda la stessa Invitalia nel proprio sito, devono essere riconducibili ai conti correnti intestati all’impresa beneficiaria “).

PER CHI E’ ESCLUSO?

Per i professionisti che non sono ammessi e per chi non è riuscito a rientrare nel bando ci sono ancor altre possibilità. Si potrà comunque godere del bonus relativo. Su di esso abbiamo già pronto uno specifico articolo ma che ancora non abbiamo pubblicato, in quanto non sono state ancora definite le modalità di fruizione del credito.

 

IL BANDO INVITALIA E IL CREDITO DI IMPOSTA AL 50% SONO TRA LORO CUMULABILI?

Una domanda a cui ad oggi è difficile dare una risposta. Nel decreto infatti non è prevista una specifica esclusione: quando il legislatore ha voluto evitare che lo stesso soggetto potesse godere di più benefici lo ha fatto espressamente specificando le varie incompatibilità (vedi l’indennità dei 600 euro INPS). Qui invece non c’è: dobbiamo quindi arrivare alla risposta in maniera deduttiva. Il bando Invitalia chiedeva che per usufruire del rimborso le fatture siano state pagate. Stesso discorso per il credito di imposta per la sanificazione: parla di spese sostenute. Se ho un rimborso del 100% è evidente che tale onere non inciderà più sulle casse della mia attività e non si considererà come rientrante tra i costi sostenuti nell’anno.

Continua a seguirci tramite il nostro Blog: abbiamo dedicato una specifica sezione sull’emergenza causata dal COVID-19. Entra nella sezione e scopri tutti i nostri articoli.

Indennità per artigiani e commercianti riconosciuta dal decreto Cura Italia

Nel presente articolo ci occuperemo della nuova indennità riconosciuta a coloro che sono iscritti alle sezioni speciali dell’AGO dal  Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 (se vuoi leggere il nostro commento alle novità fiscali del decreto, clicca qui). Ci siamo già occupati in un precedente contributo dei professionisti e dei collaboratori e avevamo cercato di capire quali erano i professionisti toccati da questo “bonus”. Se sei quindi interessato ad approfondire questo argomento, non devi fare altro che cliccare qui. Nel presente articolo continuiamo l’analisi di questo Decreto. Vista l’emergenza che sta colpendo il nostro paese, si stanno susseguendo numerosi Decreti Leggi volti ad arginare il pericolo (sia sanitario che economico) causato dal Covid-19. La continua evoluzione normativa necessita da parte nostra un continuo aggiornamento ed è per questo che vi invitiamo a consultare con frequenza il nostro Blog. Pubblicheremo tutte le news in merito a questo e a tutti gli argomenti dedicati all’emergenza Covid-19. Vi proponiamo per comodità la sezione del nostro Blog dedicata appositamente alla crisi economico-sanitaria di questo 2020. 

 

Indennità per artigiani e commercianti

Chi sono gli iscritti all’AGO?

L’acronimo Ago sta ad indicare Assicurazione Generale Obbligatoria. L’INPS è l’istituto che gestisce tale forma di assicurazione sociale per fini pensionistici e di invalidità.  

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell’AGO (fonte sito INPS).

All’interno dell’AGO vi dunque sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti. In alternativa ad esso vi sono delle forme sostitutive dell’AGO che si occupano di determinate tipologie di lavoratori dipendenti. Sempre all’interno dell’Ago vi sono i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni: quindi non i dipendenti) che sono iscritti a gestioni speciali dell’AGO e i professionisti senza cassa che sono iscritti alla gestione separata INPS. 

 

L’indennità di 600 € come sostegno economico a fronte dell’emergenza COVID-19

Fatta questa premessa iniziale, ci occuperemo ora dell’indennità di 600 euro riconosciuta per gli iscritti alle sezioni speciali dell’AGO grazie al Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 (meglio conosciuto come decreto Cura Italia). Oltre a questi soggetti, anche i professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS godono di questo aiuto economico; ci siamo già occupati di loro in un altro articolo che vi invitiamo a leggere.

I lavoratori autonomi iscritti a gestioni speciali dell’Ago

Anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS potranno godere dei 600 euro che il governo ha deciso di riconoscere come sostegno economico per le perdite subite dalla crisi COVID-19. L’art. 28 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 così recita:

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Dalla lettura della norma possiamo subito individuare i requisiti richiesti per poter fruire di questa indennità:

  • Non essere titolari di pensione
  • Non essere iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.

 

No Click-day per ottenere l’indennità per artigiani e commercianti

Le modalità di erogazione della suddetta indennità non sono state ancora precisate. Era stata prevista inizialmente una sorta di Click Day per ottenere i fondi messi a disposizione dall’INPS, fino ad esaurimento dei fondi. L’ipotesi però è stata smentita dalla stessa INPS, con un comunicato stampa del 20/3/2020. Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo assicura che le risorse stanziate dal Governo saranno sufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari. 

 

Dal 1° aprile si parte con le richieste all’INPS: ma chi vi potrà accedere?

Oltre ai commercianti, artigiani, coltivatori diretti coloni e mezzadri, vi sono altre categorie di soggetti che potranno ottenere questo bonus di 600 euro da parte dell’INPS.

 

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separa INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Su di loro abbiamo già fatto un approfondimento: per consultarlo clicca qui.

 

Agenti di commercio

Aggiornamento del 30/3/2020: Il MEF ha cambiato idea sugli agenti di commercio ed ora anche loro sono inclusi nella platea di soggetti che possono beneficiare del bonus di 600 euro per il mese di marzo.Per maggiori informazioni, Vai direttamente all’ultima parte di questo articolo.

 

Settore turistico

Nell’ambito di tale categoria ricordiamo che per l’aziende turistico ricettive sono state ammesse forme di integrazione salariale come la cassa integrazione in deroga. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.  Per maggiori info, clicca qui.

 

Operai agricoli a tempo determinato

Possono fare la domanda se non sono titolari di pensione e che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell’indennità.


Norme a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Nell’ambito di tale categoria di lavoratori, quelli a tempo determinato come quelli a tempo indeterminato possono beneficiare innanzitutto del trattamento di integrazione salariale previsto dal sistema delle casse. Invece Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Per maggiori info: clicca qui

 

Collaborazioni sportive

Infine coloro che hanno Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23.02.2020. Ancora devono essere definite le modalità di erogazione. Al momento è stata attivata una mail dedicata: curaitalia@sportesalute.eu. L’indennità in questo caso è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.
Le domande degli interessati dovranno essere presentate a tale ente unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro. Per maggiori info: clicca qui

 

 

La lista di coloro che sono ammessi all'indennità di 600 euro da parte dell'INPS

 


Domande e risposte sull’indennità di 600 euro per artigiani e commercianti

Ma i soci di società di persone o di capitali che svolgono l’attività in forma societaria sono tra i destinatari di questo indennizzo?

Il MEF precisa che rientrano in tale categoria di beneficiari i soci di società di persone e di capitali (che svolgono l’attività in forma societaria) che siano iscritti alle gestioni speciali dell’AGO. L’indennità ha infatti natura personale e non è attribuibile alla società in quanto tale.
I soci di società artigiane e commercianti hanno quindi diritto all’indennità al pari dei titolari di ditte individuali. Il bonus rimane escluso invece per i soci lavoratori che non operano in settori assicurati dalla gestione previdenziale AGO, come il settore industriale. Il bonus per i soci lavoratori riguarda anche i soci amministratori di Srl, che operano in ambiti per cui è prevista l’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti INPS.

Chiunque può avere accesso al bonus oppure la domanda di indennizzo è subordinata alla chiusura per decreto dell’attività?

La richiesta non è legata alla chiusura dell’attività. Si parla solo di lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO.

I collaboratori familiari hanno diritto al bonus?

Ci sono stati alcuni dubbi su questa figura. Il decreto legge Cura Italia non parla di imprenditori ma di lavoratori autonomi: potrebbero quindi avere diritto ai 600 anche i collaboratori, purché con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti-artigiani, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie, ad eccezione della Gestione Separata. Fortunatamente l’INPS ha confermato la loro inclusione nel bonus di marzo: nella circolare del 30/3/2020 n.49 si legge: “Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome”. 


 

Continuiamo la lettura del’articolo proponendovi per prima cosa una comoda infografica riguardo gli artigiani e commercianti. Successivamente tratteremo in maniera approfondita della figura dell’Agente di commercio.

Per artigiani e commercianti riconosciuta indennità 600 euro

 

Alcuni dubbi: agli agenti di commercio sarà riconosciuta questa indennità?

Anche gli agenti di commercio devono iscriversi presso la gestione speciale commercianti dell’INPS e devono versare regolarmente i contributi. Con loro però si pone un problema di tutto rilievo. Gli agenti infatti sono iscritti anche all’Enasarco e versano dei contributi anche a questa Fondazione. Nel sito della Fondazione Enasarco possiamo comprendere la natura di questo contributo:

il contributo assistenziale, attraverso il quale la Fondazione eroga annualmente molte prestazioni integrative ed assistenziali

Sembra dunque che si tratti di una forma aggiuntiva previdenza assistenziale aggiuntiva rispetto a quella dell’INPS. I problemi si configurano in quanto, come illustrato precedentemente all’interno dell’art.28 del Decreto Legge Cura Italia, uno dei requisiti richiesti per fruire di questa indennità è quello di non essere iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Tale previsione potrebbe escludere gli Agenti di commercio (obbligati a iscriversi all’Enasarco) da questo tipo di indennità per artigiani e commercianti? 

Aggiornamenti dal Ministero dell’Economia

Intorno alla figura dell’agente di commercio si è creta molto confusione. Prima il sotto-segretario all’economia (video facebook: https://www.facebook.com/Articolo1Modempro/videos/221616555909725/) aveva aperto all’inclusione degli agenti nel bonus di marzo; il MEF nelle Faq di giovedì 26 marzo era poi intervenuto escludendo gli agenti da questo indennizzo dei 600 euro. Infine con modifica del 30/3/2020 il MEF ha cambiato un’altra volta idea sugli agenti di commercio ed ora anche loro sono inclusi nella platea di soggetti che possono beneficiare del bonus di 600 euro per il mese di marzo. Ci auguriamo che sia la decisione definitiva da parte del Ministero. Per conferma vi mettiamo la Faq del MEF che conferma l’inclusione degli agenti.

Vecchia Faq del MEF del 26/3/2020
Agenti esclusi dall'indennizzo dei 600 euro.

Nuova Faq del MEF del 30/3/2020

Agenti di commercio inclusi

Aggiornamenti dalla Fondazione Enasarco

Facciamo presente che proprio dal profilo Facebook della fondazione Enasarco è stato comunicata l’intenzione da parte della fondazione di mettere a disposizione dei propri agenti uno stanziamento di oltre 8,4 milioni di euro per gli agenti in difficoltà, aumentando il budget a disposizione. Non sono ancora definite le modalità e criteri di erogazione. per maggiori informazioni, vi mettiamo a disposizione la delibera del Cda della fondazione data 18/3/2020. Anche in questo caso devono essere definiti criteri e modalità di erogazione che permettano di accedere in modo semplice e rapido alle misure di sostegno per gli iscritti in difficoltà. 

Sempre tanti aggiornamenti: ma come fare per rimanere aggiornati?

In questa continua evoluzione normativa volta ad arginare i problemi causati dall’emergenza COVID-19, è facile perdersi e non conoscere le ultime news a livello fiscale e non solo. Per questo vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina facebook, linkedin o telegram per ricevere le ultime notizie commentate direttamente da noi.

Indennità per i professionisti riconosciuta dal decreto Cura Italia

Nel presente articolo presenteremo la nuova indennità riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori autonomi dal  Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 (se vuoi leggere il nostro commento alle novità fiscali del decreto, clicca qui). L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sta mettendo in grosse difficoltà le varie partite iva del nostro paese e per questo il legislatore è intervenuto offrendo un aiuto economico ai professionisti e lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Ma questo aiuto è valido per tutti i professionisti? Si estende ad esempio anche a coloro che hanno un albo professionale e una cassa di previdenza privata? Cercheremo di dare una risposta a queste domande nel corso del presente articolo. 

 

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il decreto legge del 17 marzo 2020, rinominato Decreto Cura Italia, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e firmato dal capo di stato Sergio Mattarella. Questo decreto tratta delle Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; in questo scritto affronteremo un articolo in particolare, relativo a all’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’articolo n. 27.
L’articolo 27 è rivolto ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che sono iscritti alla Gestione separata.

 

Il testo del Decreto-Legge

Con il famoso Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18  il Legislatore ha previsto una misura ad hoc per le partita iva che sono iscritte presso la Gestione separata dell’INPS. All’art.27 del decreto si legge:

Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Dal tenore letterale della norma, il Legislatore sembra concedere questa indennità di 600 € esclusivamente ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi iscritti alla Gestione separata [INPS].  Sempre all’interno del suddetto articolo, viene precisato che l’indennità non è riconosciuta ai titolari di pensione e a chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità per professionisti iscritti alla gestione separata: il nostro schema illustrativo

Per offrire ai nostri lettori una visione più chiara di questa norma, abbiamo deciso di illustrarvi i passaggi salienti tramite una comoda infografica.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18: indennità di 600 euro per i professionisti

 

La natura dell’indennità corrisposta dall’INPS

L’indennità sarà erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020, essa non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 [TUIR].

L’INPS provvederà nei prossimi mesi al monitoraggio delle spese sostenute per l’indennità al fine di verificare la rispondenza della spesa prevista con l’effettiva erogazione. Di questo monitoraggio verrà informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze. Se dal predetto monitoraggio si verifichino degli scostamenti dal limite di spesa prefissato non verranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.

 

E per i professionisti iscritti ad albi con casse previdenziali private?

Attualmente per questi professionisti non pare che vi sia una possibilità di usufruire di questo “bonus” da 600 euro.

Leggendo però i comunicati stampa delle Presidenza del Coniglio dei Ministri sembra che sia prevista per il futuro una forma simile di indennità anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali. Nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.37 del 16 marzo 2020   viene infatti comunicata l’istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza. In particolare, il comunicato stampa prevede che:

 Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;

Sembra dunque che vi sia l’intenzione da parte del governo di riconoscere un’indennità anche a coloro che sono rimasti esclusi dal Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18

 

Conclusioni

Siamo in attesa di ricevere ulteriori delucidazioni circa le modalità di richiesta dell’indennità per le categorie dei professionisti menzionate nel presente articolo, pertanto provvederemo a tenere aggiornato il nostro il nostro Blog. La limitazione dei fondi erogati prevede quindi in tetto massimo di spesa e pertanto consigliamo ai nostri clienti di provvedere a tenersi aggiornati per non rischiare di perdere l’opportunità ricevuta. Oltre ai professionisti iscritti alla gestione separata, anche gli artigiani e commercianti potranno usufruire di questa indennità del valore di 600 euro: per saperne di più consulta il nostro approfondimento L’indennità per artigiani e commercianti riconosciuta dal Decreto Cura Italia.

Le novità fiscali del decreto Cura Italia

Tantissime le misure di urgenza approvate dal Governo con il nuovo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 per far fronte alla crisi causata dal COVID-19. L’emergenza del COVID-19 ha colto tutti impreparati e si stanno succedendo a cascata numerosi decreti urgenti per far fronte a questa crisi economico-sanitaria. Come precisato dal Ministro dell’economia Gualtieri, questo Decreto (ribattezzato dalla stampa come Decreto Cura Italia) è riferito solo alle misure urgenti del mese di marzo. Potrebbe quindi essere previsto nel mese di aprile un  nuovo decreto ad hoc. Per questo, vi invitiamo a seguirci ancora tramite il nostro Blog per rimanere sempre aggiornati su news di carattere fiscale. Iniziamo ora l’analisi del decreto di marzo Cura Italia, studiando le principali novità fiscali che toccheranno i professionisti e le imprese italiane. Riassumeremo il tutto in alcune comode e schematiche infografiche.

Sospensione dei versamenti: le disposizioni ante Decreto Cura Italia

Decreto 8 marzo 2020, n.9

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio-turismo e i tour operator erano già state previste disposizioni speciali con il Decreto-Legge 9 dell’8 marzo 2020. Gli effetti infatti del COVID-19 nei confronti del settore turistico sono stati pesanti e il governo ha deciso di intervenire alleggerendo la pressione fiscale nei confronti di quest’ultimi. In particolare, dall’8 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute d’acconto per lavoro dipendente (e addizionali), dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per dare un aiuto a questo settore, è stata concessa la possibilità di effettuare i versamenti sospesi con un’unica soluzione entro il 31 maggio o in massimo 5 rate mensili da maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

L’arrivo del nuovo decreto 17 marzo 2020, n. 18: Decreto Cura Italia

Con il decreto Cura Italia, il governo ha deciso per prima cosa di allargare la platea dei soggetti beneficiari delle disposizioni presentate nel punto precedente. 

I nuovi soggetti beneficiari

Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e
lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.estesi per un lungo periodo.

 

Imposta sul valore aggiunto

Oltre ai contributi e alle ritenute di lavoro dipendente (e assimilato), viene concessa la sospensione dei termini relativi a all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator e a tutti i nuovi soggetti aggiunti nel precedente paragrafo.

 

Associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Beneficio ancora più esteso per Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: la sospensione infatti è prevista fino al 31 maggio 2020. Ciò vuol dire che i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Le principali novità fiscali del decreto Cura Italia

Continuiamo con l’analisi dei principali aspetti fiscali riservati in questo caso a tutte le imprese del tessuto economico italiano. Il COVID-19 sta a mettendo a dura prova tutte le aziende del nostro paese. Le -giuste- disposizioni previste dal governo per arginare la diffusione del virus, hanno comportato per molte attività la chiusura obbligatoria  al pubblico, creando indubbiamente perdite e danni. Per questo lo stato, in questa prima fase, ha previsto diverse agevolazioni dal punto di vista fiscale mirate proprio a ridurre i danni causati da questo virus. Per prima cosa vi presentiamo la nostra infografica relativa al Decreto Cura Italia, dove sono riassunte le principali novità fiscali di questo nuovo decreto. Subito dopo commenteremo insieme queste nuove disposizioni e ne illustreremo gli effetti a livello fiscale.

Le novità fiscali del decreto Cura Italia

 

 

Sospensione dei versamenti per le attività con ricevi inferiori ai 2 milioni di euro

Per esercenti di impresa, arte o professione con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente è previsto con il nuovo decreto:

La sospensione del versamento IVA, delle ritenute d’acconto per lavoro dipendente (e addizionali), dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Sono sospesi quei versamenti i cui termini scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo.

I versamenti da farsi in un’unica soluzione entro il 31 maggio o in massimo 5 rate mensili da maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Sospensione delle ritenuta d’acconto

I lavoratori autonomi e agenti di commercio (con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che non hanno avuto spese di lavoro dipendente nel mese precedente) possono richiedere la non applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti dal data di pubblicazione del decreto al 31 marzo 2020.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Altri adempimenti

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Resta comunque ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Rimane pertanto bloccato al 31 marzo il termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche (che, era già stato precedentemente prorogato dal 9 marzo al 31 marzo 2020).

 

Ulteriori novità fiscali presenti nel decreto Cura Italia

Con la seguente infografica presentiamo infine le ulteriori disposizioni fiscali decise dal governo Conte per far fronte all’emergenza COVID-19. 

Ulteriori novità fiscali presenti nel Decreto Cura Italia

La comunicazione all’Enea: modalità di invio e scadenze

Nell’approfondimento di oggi ci soffermeremo sulla comunicazione all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Tale comunicazione è necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus ristrutturazione per la riduzione dei consumi energetici. Se quindi avete fatto di recente un intervento di questo tipo, leggete con attenzione questo articolo. La comunicazione, ripetiamo, è necessaria per esercitare la detrazione fiscale.   

 

La comunicazione Enea: cosa è e come funziona?

La comunicazione Enea è un adempimento obbligatorio per tutti i contribuenti che voglio usufruire delle detrazioni fiscali relative a:

  • Ecobonus al 65%.
  • Bonus ristrutturazione edilizia al 50% per quegli interventi che comportano una riduzione dei consumi energetici.

 

La Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) ha prorogato per tutto il 2019 le condizioni di accesso agli incentivi per la riqualificazione energetica (Ecobonus) e per la ristrutturazione edilizia (Bonus Casa).

 


Resta confermata dunque l’aliquota di detrazione al 50% per:

  •  interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  •  schermature solari,
  •  caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

 


Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

 


Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

  • gli interventi di tipo condominiale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 


Come inviare la dichiarazione?

Per inviare la documentazione il cliente dovrà accedere al sito dell’enea (per il lavori effettuati nel 2018 è disponibile il questo link). All’interno del sito poi dovrete seguire i seguenti passaggi:

  1. Registrati
  2. Accedi al sistema
  3. Inserisci i dati anagrafici del beneficiario
  4. Inserisci immobile oggetto dell’intervento
  5. Scegli il comma da applicare
  6. Compila gli allegati
  7. Verifica i dati
  8. Invia la dichiarazione e stampa

 

Le scadenze per l’invio della comunicazione all’enea

Per i lavori terminati entro il 21/11/2018

All’interno del sito dell’Enea possiamo leggere:

 

ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it, inizialmente previsto per il 19 febbraio 2019, è prorogato al 01 aprile 2019.

 

Inizialmente la scadenza era prevista per il 19/2/2019. La proroga ha fatto però slittare la domanda al 21/2/2019. La scadenza è stata poi ulteriormente rinviata: la data prevista è il 1° aprile 2019. Vale pertanto il seguente schema. 

Rinvio comunicazione enea

 

Per i lavori terminati dopo il 21/11/2018

Per i lavori ultimati successivamente al 21/11/2018, i documenti ai fini fiscali per non perdere le detrazioni devono essere trasmessi con altre tempistiche. La comunicazione all’ENEA deve infatti avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per il lavori ultimati completati entro la fine del 2018, sarà necessario presentare la domanda in questo portalePer la trasmissione all’ENEA delle pratiche relative agli interventi terminati nel 2019 occorrere attendere la messa online del portale dedicato. Per conoscere la data in cui sarà attivato il portale del 2019, non dovrete fare altro che seguire il nostro Blog.

La cedolare secca per gli immobili commerciali (negozi e botteghe)

Tra le tante novità del 2019 spicca sicuramente la cedolare secca sugli immobili commerciali. Nel corso degli anni passati abbiamo  avuto modo di conoscere i vantaggi della cedolare secca. Fino al 2018 tale regime era limitato esclusivamente alle locazioni abitative tra privati. Con il 2019 questa agevolazione si è estesa anche agli immobili commerciali. Ci sono però delle regole che è bene osservare per poter applicare correttamente la cedolare secca per il fondo commerciale. Per sapere quali sono, non devi fare altro che leggere il nostro articolo e rimanere sempre aggiornato seguendo il nostro blog. 

 

La cedolare secca: i pro e i contro

La cedolare secca è un sistema di tassazione agevolata (alternativo all’Irpef) previsto per la tassazione di immobili. Inizialmente questo regime era previsto esclusivamente per le locazioni di immobili abitativi tra privati. Se vuoi conoscere di più su questo argomento, vi rimandiamo ad un nostro precedente contributo

 

I vantaggi della cedolare secca

La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Questa imposta si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone annuo stabilito dalle parti. Si può avere una riduzione addirittura al 10% in presenza di canoni concordati.

 

Cosa è il canone concordato?

Nel canone concordato, l’importo del canone non può superare un limite massimo fissato dagli accordi territoriali tra le principali organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Quindi se si vuole ottenere una tassazione ridotta al 10%, devi rispettare un importo del canone di locazione già pre-fissato. Altrimenti possiamo determinare un canone libero, con una tassazione (comunque agevolata) pari al 21%.

 

Ulteriori vantaggi?

Grazie alla cedolare secca inoltre è inoltre possibile non pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo per la registrazione, risoluzione o la proroga del contratto di locazione.

 

Gli svantaggi della cedolare secca

Il locatore deve tenere a mente che per tutta la durata del contratto non può chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa ad esempio la variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo.

 


La cedolare secca: le novità del 2019

Con il 2019 questo regime agevolativo è stato esteso anche agli immobili ad uso commerciale. Ci sono però alcune limitazioni che devono essere rispettate.

 

Uno schema sulla cedolare secca 2019 per gli immobili commerciali

 

La categoria catastale

Per l’applicazione della cedolare secca è necessario che la categoria catastale di riferimento sia C1, che si riferisce ai negozi o botteghe per attività commerciali di vendita di prodotti. Tale regime agevolativo è esteso anche a pertinenze classificate a livello catastalmente come C2 (cantine), C6 (rimesse) e C7 (tettoie). L’importante è che queste ultime pertinenze vengano locate congiuntamente all’immobile soggetto a cedolare (la cui categoria catastale, ricordiamo, deve essere C1).

La metratura massima per usufruire della cedolare secca per immobili commerciali

La metratura massima che può raggiungere l’immobile locato, al netto delle partinenze, è di 600 mq.

Le aliquote previste

Come abbiamo visto nella prima parte di questo articolo, la cedolare secca si calcola applicando una percentuale del 21% sul canone di locazione annuo, che si riduce al 10% in caso ci canone concordato. 

La decorrenza 

E’ possibile applicare il regime cedolare secca sugli immobili commerciali per i contratti stipulati nel corso del 2019. Nota bene: Il regime non è applicabile a quei contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15/10/2018 risultava già in essere un contratto non scaduto per lo stesso immobile e tra le stesse parti, interrotto con anticipo rispetto alla scadenza.

Schema cedolare secca

Tutto sulla cedolare secca in un unico schema

La cedolare secca è un sistema di tassazione agevolata (alternativo all’Irpef) previsto per la tassazione di immobili abitativi tra privati, locati per un uso abitativo. Con il 2019 questo regime agevolativo è stato esteso anche agli immobili ad uso commerciale. A breve uscirà un intero articolo dedicato appositamente su quest’ultimo tema. Per questo vi invitiamo a seguire il nostro Blog per conoscere tutti gli aggiornamenti. Nel contributo di oggi ci soffermeremo invece all’ipotesi di affitto di immobili abitativi tra privati.

Questo tipo di regime ha avuto notevole diffusione: per ogni dettaglio vi rimandiamo alla pagina dell’agenzia delle entrate.

In questo articolo vi proponiamo invece uno schema sintetico e utile, contenente tutte le informazioni riguardo questo particolare regime. Per ogni dubbio o maggiore informazione non esitate a contattare i nostri esperti.

La cedolare secca: tutti i requisiti e le agevolazioni a portata di mano

Un regime opzionale e alternativo all'Irpef per la locazione fra privati di immobili abitativi

Uno schema sintetico e pratico contenente tutte le informazioni sul regime agevolato della cedolare secca.

Con il 2019 è prevista un’estensione della cedolare secca anche sugli immobili commerciali. Continua a seguire il nostro Blog: a breve uscirà anche il nostro prossimo articolo dedicato alla cedolare secca sugli immobili commerciali.