Consulta questa pagina per scoprire notizie riguardo le agevolazioni fiscali

Superbonus 110% per le seconde case e condomini

Continuiamo il nostro approfondimento speciale sul superbonus al 110%. Nei precedenti episodi avevamo parlato delle condizioni per accedere a questo beneficio fiscale e delle modalità di utilizzo del credito che si genera da questi speciali interventi. Oggi risponderemo insieme ad alcune delle domande più frequenti in termini di seconde case e condomini.

 

Superbonus 110% per le seconde case

Iniziamo subito. Il superbonus al 110% può essere utilizzato anche per una seconda casa? Bene, la risposta ci viene fornita direttamente dalla legge conversione al Decreto Rilancio. La legge infatti prevede che si possano beneficiare delle detrazioni ecobonus al 110% per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari. A tal proposito sono intervenuti degli importanti chiarimenti proprio in commento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per i lavori in edifici singoli non è necessario che uno dei due immobili sia una prima casa. L’ecobonus del 110% può essere dunque fruito in case diverse dall’abitazione principale. Quindi viene confermata la possibilità di fruire del superbonus 110% per le seconde case.

 

Quali immobili rimangono esclusi dal superbonus al 110%

Attenzione però: restano sempre esclusi dagli sconti fiscali gli immobili di lusso quali:

  • le abitazioni signorili (categoria catastale A1).
  • le ville (A8)
  • i castelli o palazzi di pregio storico o artistico (A9).

 

Superbonus 110% per le seconde case: qual è il numero massimo di unità immobiliari?

Il superbonus è fruibile anche per le seconde e terze case e, novità ancor più interessante, è che in qualsiasi caso sono riconosciuti gli interventi effettuati nelle parti comune dell’edificio.

 

Superbonus 110% per le seconde case e condominio: una casistica particolare

Supponiamo di avere un appartamento in un condominio che ha deciso di effettuare degli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni sfruttando questo superbonus. Posso in teoria usufruire ancora del bonus al 110% per altri lavori realizzati su una seconda e terza casa? La risposta è affermativa.

Sono in qualsiasi caso riconosciuti gli interventi effettuati sulle parti comuni, senza quindi guardare al limite di unità immobiliari previste.

 

Superbonus 110% per le seconde case in caso di interventi anti-sismici

Questi limiti alle unità immobiliari coinvolte non toccano poi il sismabonus, il secondo dei macro-interventi agevolabili al 110%. Come già chiarito nella guida dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.


Focus sul condominio

Abbiamo poco fa parlato di condominio. La domanda a cui ora risponderemo è la seguente: se ho un appartamento posso accedere all’ecobonus al 110%?

Ecco, come ribadito dalla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate sono ammessi solo gli interventi cosiddetti trainati (ad esempio la sostituzione di infissi) sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di un condominio. Per un approfondimento riguardo la differenza tra interventi trainanti e trainati potete consultare un nostro specifico articolo.

 

Superbonus al 110%: quali requisiti per l’accesso in un condominio

Questo cosa comporta per il condomino? Che egli potrà accedere all’ecobonus al 110% solo se vengono realizzati dallo stesso condominio degli interventi sulle parti comuni (come il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale centralizzati). L’esecuzione di almeno un intervento trainante darà poi il diritto ad effettuare su ogni singola unità immobiliare altri specifici interventi trainati previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli infissi.

 

FAQ: anche gli infissi rientrano all’interno del superbonus 110%

La semplice installazione degli infissi in un’unità immobiliare da diritto alla detrazione elevata al 110%?

Sì, anche gli infissi rientrano negli interventi che possono godere di questo superbonus. Dobbiamo nuovamente precisare che l’accesso degli infissi al bonus del 110% può avvenire però solo se tali lavori (trainati) siano realizzati assieme ai lavori trainanti. Tra quest’ultimi troviamo il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono infatti questi interventi (trainanti) che garantiranno un’estensione di tale beneficio ad altri interventi quali l’installazione di infissi o schermature solari.

 

La stella polare dell’ecobonus 110%: il recupero di due classi energetiche

Tutti questi lavori, sia trainanti e gli eventuali trainati dovranno poi assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche.  Se non possibile, devono garantire almeno il conseguimento della classe energetica più alta. La sola sostituzione degli infissi se non realizzata con un intervento più importante previsto nel decreto rilancio non permetterà dunque l’accesso al 110%. Vale la pena comunque ricordare che questi interventi (come la installazione di infissi o schermature solari) rimangono in qualsiasi caso agevolabili secondo le regole però del classico ecobonus. Quindi è comunque riconosciuta una detrazione fiscale pari al 50% per un periodo di utilizzo in dieci anni.

Anche oggi abbiamo concluso il nostro approfondimento sul superbonus al 110%. Seguiteci come sempre sul nostro Blog per rimanere aggiornati con noi. Potete ascoltare la versione audio di questo articolo tramite il podcast qui sotto:

 

La cessione della detrazione del 110%

Oggi torniamo a parlare del famoso superbonus al 110%. Avevamo concluso l’ultimo approfondimento domandandoci se questi interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica e alla messa in sicurezza degli edifici possano essere effettivamente realizzati in maniera gratuita.

 

La cessione della detrazione del 110%: considerazioni inziali

La percentuale di detrazione così elevata (addirittura superiore alla spesa sostenuta) e la possibilità di ottenere uno sconto di pari importo da parte del fornitore, ha spinto molti a ritenere possibile la realizzazione di interventi senza dover mettere mano al proprio portafoglio. Al posto quindi di potarsi in detrazione il 110% della spesa sostenuta in 5 anni, il contribuente può cedere questo credito alla banca o in alternativa richiedere allo stesso fornitore uno sconto in fattura. Va però subito precisato che il fornitore o le banche non hanno l’obbligo rispettivamente a scontare l’importo totale o prendersi in carico il credito generati da questi lavori.

 

La cessione della detrazione del 110%

Per incentivare forme di utilizzo di questo beneficio fiscale, alternative alla classica detrazione in dichiarazione dei redditi, il legislatore ha quindi riconosciuto una percentuale superiore addirittura alla stessa spesa sostenuta.

 

Lo sconto in fattura

Questa riflessione ci permettere di comprendere il senso di questo particolare 110% come bonus fiscale: il cliente potrà anche avere i lavori gratis ma non bisogna aspettarsi che gli venga riconosciuto il 10% extra.

Uno euro oggi infatti non corrisponde ad un euro domani.

La ditta che effettua i lavori e decide di applicare lo sconto in fattura non avrà un ritorno immediato in termini di liquidità. Si farà piuttosto finanziatrice di una spesa, talvolta, anche elevata a cui applicare un giusto interesse. Questo 10% aggiuntivo trova quindi la sua ragione d’essere per venire incontro a chi applica lo sconto in fattura.

I vantaggi relativi alla cessione della detrazione del 110%

Se da un lato potete ben comprendere che non tutte le imprese potranno farsi finanziatrici di determinati interventi, dall’altro lato tale opzione può essere particolarmente interessante. Ci rivolgiamo infatti ai quei contribuenti che vogliono realizzare i lavori e magari non hanno capienza IRPEF. Se non si avrà capienza IRPEF sufficiente per portare in detrazione questo 110% in 5 anni, si rischia infatti di perdere una parte del bonus.

 

Tassazione separata: il caso dei contribuenti forfettari

Questo discorso non è rivolto solo a chi ha redditi non elevati, ma anche a coloro che pur avendo reddito, se lo vedono tassato separatamente come può avvenire per i contribuenti forfettari e per chi ha locazioni soggette a cedolare secca. L’ipotesi della cessione nel regime forfettario è stata confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate con uno specifico interpello. Valutazione estremamente importante da fare visto che è possibile ottenere lavori di una certa importanza con una grande agevolazione.

 

La cessione della detrazione del 110% alla banca

Resta in alternativa la possibilità di cedere il credito alla banca. Ma anche questo anticipo avrà indubbiamente un costo. Molte banche si stanno muovendo in tale direzione offrendo in alcuni casi un ritorno pari al 102% al contribuente che ha sostenuto la spesa. Un elemento chiave del nostro ragionamento riguarderà inoltre la capacità del contribuente di anticipare gli investimenti previsti dal 110%. La cessione infatti sarà più agevole in quei casi in cui sia il contribuente a sostenere finanziariamente gli interventi previsti per poi procedere ad una cessione una volta conclusi i lavori (o per lo meno durante lo stato di avanzamento lavori).

 

Ottenere un finanziamento come soluzione alternativa

In assenza di una liquidità inziale, la direzione operativa più probabile consisterà in un finanziamento concesso dallo stesso istituto di credito per il sostentamento dei lavori. Finanziamento che presumibilmente andrà poi ad estinguersi in maniera contestuale con la cessione del credito una volta ultimati i lavori. A tal punto infatti sarà certo il totale del credito maturato grazie al 110%. Alcuni aspetti da considerare consistono dunque negli interessi maturati in questo intervallo di tempo e nell’istruttoria che inevitabilmente la banca per la concessione del finanziamento. 

 

Ulteriori considerazioni sulla cessione della detrazione del 110%

Comprendete bene che la cessione del credito non è così veloce e semplice. Richiede infatti un’attenta analisi tecnica e finanziaria vista l’importanza dei lavori previsti dalla normativa. Sicuramente rappresenta un’occasione per coloro che avevano già intenzione di effettuare tali interventi. Siamo di fronte ad un’aliquota di detrazione mai vista nel panorama fiscale italiano.

 

Ma per qualsiasi intervento è possibile fruire di questa aliquota elevata?

Ecco, un ultimo aspetto da tenere bene a mente sono i tetti massimi di spesa previsti dalla legge per questi interventi (agevolabili al 110%). In particolare, il limite di spesa nelle case indipendenti (come ad esempio le villette a schiera) è di 50 mila euro per l’isolamento degli involucri edilizi e di 30 mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

I limiti di spesa nei condomini

Per le spese previste nel condominio ci sono dei tetti massimi di detraibilità:
• per il cappotto termico sono agevolati gli interventi fino a 40 mila euro per i condomini da due a otto unità, e si scende a 30 mila euro per i condomini con oltre otto unità.
• per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni ha come tetto 20 mila per i condomini da due a otto unità immobiliari e a 15 mila euro per le unità più grandi.

Chiaramente per determinare il tetto massimo complessivo dell’intervento nei condomini, i limiti di spesa appena citati devono essere moltiplicati per il numero di unità che compongono l’edificio.

 

Considerazioni finali sulla cessione della detrazione del 110%

Sicuramente il superbonus rappresenta un’interessante opportunità per chi vuole effettuare investimenti su edifici. Un ritorno anche al lungo termine in quanto tali interventi porteranno ad un risparmio energetico e favoriranno la messa in sicurezza degli edifici. Sono lavori complessi che richiedono necessariamente l’assistenza di professionisti preparati. Torneremo a parlare di superbonus al 110% e risponderemo in particolare ad alcune delle domande più frequenti.

 

Un nuovo mercato delle cessioni dei crediti fiscali?

Vogliamo concludere questo articolo volendo condividere con voi una riflessione riguardo queste nuove modalità di cessione del credito. Se volete anche voi partecipare alla discussione potete lasciare un commento qui sotto. Le cessioni delle detrazioni fiscali non riguardano esclusivamente il superbonus al 110%. Grazie al Decreto Rilancio infatti è stata concessa la detrazione anche per altri interventi edilizi, come ad esempio il bonus facciate.

 

Un nuovo mercato dei crediti fiscali

Si sta quindi aprendo un mercato su questi crediti e sulla loro compravendita. Ci sono infatti portali che dove è possibile “mettere in vendita” il proprio credito, a prezzi chiaramente inferiori (in quanto chi si prenderà in carico il credito non avrà un ritorno immediato in termini di liquidità). Ma la domanda è: con l’avanzare della crisi scatenata dal covid-19 potranno verificarsi casi di soggetti bisognosi di liquidità immediata; di quanto si abbasserà il valore di cessione dei crediti rispetto alla detrazione prevista ex lege? Una domanda a cui non è possibile dare subito una risposta: sarà il tempo a dircelo. 

Quali requisiti per l’accesso al superbonus al 110%

Iniziamo la nostra serie di articoli dedicati al famoso superbonus al 110%. Data la rilevanza di questo argomento, esso verrà trattato nel corso di più articoli dove cercheremo di rispondere insieme alle domande più frequenti. In questo approfondimento facciamo un’introduzione a questo argomento e vedremo le caratteristiche principali.

 

Introduzione al superbonus al 110%

Si tratta di un’agevolazione fiscale riconosciuta sotto forma di detrazione dall’imposta lorda (pari al 110% della spesa sostenuta) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

 

I requisiti d’accesso al superbonus al 110%: gli interventi trainanti

Più precisamente vengono individuati degli interventi cosiddetti trainanti che consentono di accedere, da soli, al Superbonus. Essi possono essere divisi in due macro-categorie

 

1) Ecobonus al 110%

Negli interventi “trainanti” rientrano quegli interventi volti all’isolamento termico. Essi riguardano le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, cosiddetto “cappotto termico”. Questi interventi devono interessare almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda. 

Altri lavori che permettono l’accesso al superbonus al 1110% afferiscono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per un maggiore dettaglio potete consultare la scheda tecnica dell’Agenzia delle Entrate.

 

2) – Sismabonus al 110%

La detrazione per gli interventi antisismici erano già prevista dall’dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Ora grazie al Decreto Rilancio viene innalzata l’aliquota di detrazione fino al 110%. Anche questi interventi possono essere considerati trainanti.

 

Ulteriori agevolazioni del superbonus al 110%: gli interventi trainati

La cosa interessante è che gli interventi trainanti sopra citati consentono l’accesso a questa super detrazione del 110% anche ad altri interventi ad essi collegati (che possiamo definire trainati). Tra di essi, ad esempio, troviamo:

  • l’installazione di pannelli solari e accumulatori di energia collegati ai pannelli solari.
  • la sostituzione degli infissi
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Alcuni degli interventi sopra citati già godono delle precedenti (e ancora in vigore) aliquote di detrazione previste per il classico ecobonus che vanno dal 50% fino al 85% a seconda dei casi. Ma grazie al nuovo decreto rilancio tali spese riescono ad ottenere l’aliquota potenziata al 110% se realizzate insieme ad uno dei precedenti interventi trainanti.

 

Ecobonus al 110% solo se vi è un effettivo miglioramento energetico

Per ottenere questo superbonus gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche.  Ove non sia possibile, deve essere comunque assicurato il conseguimento della classe energetica più alta.

 

Aggiornamenti sul superbonus al 110%: la legge di bilancio 2021

Rifacciamo dunque il punto della situazione: il nuovo superbonus è fruibile per gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici. Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione sarà poi  ripartita in 5 rate di pari importo.

 

Le nuove tempistiche della Legge di Bilancio 2021

Grazie alla nuova legge di bilancio vi è un’estensione della di questa maxi agevolazione fino al 30 giugno 2022. L’orizzonte temporale si estende addirittura fino fino al 31 dicembre 2022 per quegli edifici che al 30 giugno 2022 abbiano concluso il 60% dei lavori.

 

Chi può richiedere il superbonus al 110%

Vediamo ora chi sono i soggetti che possono usufruire del bonus al 110%. Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • Condomini.
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni.
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  • Enti del terzo settore (quindi organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale).
  • Associazioni e alle società sportive dilettantistiche limitatamente però ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Conclusioni

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, al posto della fruizione diretta della detrazione in 5 rate annuali, di uno sconto in fattura direttamente da chi realizza l’intervento o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad esempio a banche o intermediari finanziari. Quest’ultime possibilità stanno in questo periodo suscitando grande interesse da parte di molti contribuenti, ben felici di poter realizzare questi interventi praticamente in maniera gratuita (visto che la percentuale di agevolazione fiscale è addirittura superiore alla spesa sostenuta). Sarà davvero così? Bene, abbiamo risposto a questa domanda all’interno di questo articolo.

 


Precisiamo che il podcast è stato pubblicato nell’agosto 2020: non sono presenti al suo interno dunque le novità della Legge di Bilancio 2021

Tutti i requisiti per il bonus facciate al 90%

Nell’articolo di oggi andremo a vedere insieme i requisiti per il bonus facciate e le condizioni di accesso a questa interessante agevolazione. Nelle puntate precedenti avevamo visto le potenzialità di questo bonus, molto utile anche per semplici lavori di imbiancatura o tinteggiatura. In particolare c’eravamo soffermati sulle varie tipologie di interventi agevolabili e sulle differenti modalità di utilizzo del stesso tramite detrazione fiscale al 90% o mediante cessione del credito alla banca o al proprio fornitore. 

 

Quali requisiti per il bonus facciate: il concetto di visibilità dal suolo pubblico

Ricordiamo che il bonus è riconosciuto per gli interventi effettuati sull’involucro esterno dell’edificio visibile dalla strada. Ed è qui che si introduce un elemento piuttosto particolare: ovvero il concetto di visibilità della superficie esterna dalla strada o dal suolo pubblico. In virtù di ciò l’Agenzia delle Entrate ritiene che abitazioni (esempio ville) presenti al termine di una strada privata, in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o suolo pubblico, non possano rientrare tra gli interventi agevolabili da questo bonus.

È necessario infatti che la superficie sia visibile.

Se ricorre tale requisito allora non solo la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, ma anche gli altri lati dello stabile potranno ottenere il bonus purché, ripetiamo, visibili da suolo pubblico.

 

Un esempio per comprendere meglio i requisiti per il bonus facciate

Condominio con una superficie che affaccia su una via pubblica e un’altra su una corte interna.

In questa ipotesi l’agevolazione toccherà solo la prima superficie (quella che affaccia sulla strada pubblica).

 

Quali interventi sono esclusi dal bonus facciate

Gli interventi dunque si riferiscono esclusivamente alle facciate dell’immobile oggetto dell’intervento di risanamento esterno. Le recinzioni pertanto non sono parte della facciata e non sono ammesse al beneficio. Con l’occasione segnaliamo altri interventi che, a parere dell’Agenzia, non rientrano in questo beneficio. In particolare sono esclusi i lavori su grate, cancelli e muri di cinta. Sulla base di quanto detto fino ad ora, gli unici interventi detraibili al 90% sono solo quelli che insistono sulla superfice visibile dell’immobile: sono quindi ammessi lavori su balconi, ornamenti, parapetti, pluviali e fregi ivi presenti.

 

 

Altri due requisiti per il bonus facciate

Il concetto di superficie opaca

Per prima cosa il bonus facciate riguarda la superficie opaca. Il riferimento al concetto di superficie opaca (che non fa quindi filtrare la luce) tende quindi ad escludere dal 90% le spese sostenute per la sostituzione di portoni, vetrate, infissi e strutture accessorie e di completamento quali oscuranti e persiane.

 

Lavori solo sulla struttura verticale

Seconda cosa, sono ammissibili solo gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura verticale”. Secondo tale definizione non vi rientrano dunque superfici inclinate quali tetti e superfici orizzontali quali lastrici solari.

 

Alcune aperture da parte dell’Agenzia delle Entrate

A fronte di queste limitazioni, l’Agenzia è comunque intervenuta offrendo aperture su alcuni aspetti dibattuti. In merito ad esempio ai balconi presenti sulla facciata, vi era il dubbio se gli interventi agevolabili potessero riguardare anche la pavimentazione del balcone, poiché superficie orizzontale e di conseguenza tecnicamente esclusa. Su questo aspetto l’Agenzia ha ritenuto di poter estendere l’agevolazione anche alle spese sostenute per la “rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura”.

Diversi quindi i limiti presenti anche se, come abbiamo appena visto, l’agenzia sta ancora fornendo chiarimenti o aperture riguardo le questioni più controverse.

 

I requisiti per il bonus facciate: attenzione alla zona di ubicazione

Colgo l’occasione per ricordarvi di un ultimo ed importante requisito da rispettare per l’accesso al bonus. Prima infatti di farsi numerose domande riguardo l’ammissibilità o non ammissibilità degli specifici interventi, si deve in prima battuta conoscere l’ubicazione esatta dell’immobile oggetto dell’intervento di risanamento della superficie. La detrazione del 90% spetterà infatti solo per immobili esistenti ubicati nelle zone territoriali comunali di tipo A (ovvero i centri storici) e B (definite anche zone di completamento con una certa densità abitativa ed edilizia). Per individuare se il vostro immobile appartiene ad una di queste due zone, è necessario consultare il Piano regolatore generale (PRG) comunale o il Piano di Governo del territorio (PGT).

 

I requisiti per il bonus facciate: un’ultima precisazione

Precisiamo infine che la norma parla di immobili esistenti. Pertanto, non spetta alcuna agevolazione in merito alle “nuove costruzioni”.

 

Conclusioni

Un bonus quindi molto interessante che richiede, come per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, un esame preventivo dei requisiti necessari. E anche con il bonus facciate è tutto. Ascolta se vuoi la versione podcast di questo articolo qui sotto.

 

L’utilizzo diretto o la cessione del bonus facciate: cosa scegliere?

Oggi continuiamo a parlare di Bonus Facciate. Colgo l’occasione per ricordavi brevemente di cosa si tratta. E’ un bonus pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 riguardo interventi di risanamento e recupero della facciata esterna di edifici presenti all’interno delle zone del centro storico o con una determinata densità abitativa. Nel precedente articolo avevamo visto che tra tali lavori vi rientrano anche semplici interventi di tinteggiatura e imbiancatura della facciata.

Se avete intenzione di sostenere un lavoro sulla vostra facciata o lo state già effettuando, vi invito a seguire alcune regole essenziali. Faremo un breve excursus sulle modalità di pagamento e sulla cessione del bonus facciate. Continua con la lettura di questo articolo oppure ascolta il podcast in fondo a questa pagina.

 

Il bonifico parlante nel bonus facciate

Come per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, sarà necessario effettuare il pagamento tramite dei bonifici (potremo dire) speciali per usufruire delle relative detrazioni.

Questi bonifici (detti comunemente bonifici parlanti) saranno caratterizzati nella seguente maniera:
• causale del versamento con il riferimento alla norma;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Particolare attenzione dunque in fase di pagamento dei lavori della propria facciata: questo infatti è un passaggio necessario per accedere a questo bonus.

 

L’utilizzo in detrazione del bonus facciate

Una volta ottenuto questo bonus, la domanda è: come utilizzare operativamente questo beneficio fiscale? E’ possibile fare la cessione del bonus facciate?

L’utilizzo diretto in detrazione

Il punto comune a gli interventi di ristrutturazione edilizia consiste nell’utilizzo sotto forma di detrazione fiscale dei relativi bonus per ridurre la propria imposizione fiscale in fase di dichiarazione dei redditi. Il bonus facciate non è da meno e garantisce una detrazione pari, ricordiamo, al 90% da utilizzare in rate di pari importo nell’arco temporale di 10 anni.

 

La cessione del bonus facciate

Su questo punto vi vorrei proprio informare di una novità di quest’ultimi mesi. Come evidenziato nella Guida al superbonus dell’Agenzia delle Entrate e dalla legge conversione al Decreto Rilancio, anche per il bonus facciate è riconosciuta la possibilità di utilizzo mediante cessione del credito o dello sconto in fattura.

Le stesse modalità di utilizzo tanto pubblicizzate per l’ecobonus e il sismabonus al 110%.

Al posto quindi di potarsi in detrazione il 90% della spesa sostenuta in 10 anni, al contribuente viene offerta la possibilità di cedere questo credito alla banca o in alternativa di richiedere allo stesso fornitore uno sconto in fattura. Va però subito precisato che il fornitore o le banche non sono obbligati rispettivamente a scontare l’importo totale o prendersi in carico il credito generati da questi lavori.

 

I vantaggi relativi alla cessione della detrazione del 110%

Se da un lato non tutte le imprese potranno farsi finanziatrici di determinati interventi, dall’altro lato tale opzione può essere particolarmente interessante per quei contribuenti che vogliono realizzare i lavori e magari non hanno capienza IRPEF. Se non si avrà capienza IRPEF sufficiente per portare in detrazione questo 90%, si rischia infatti di perdere una parte del bonus. Questo discorso risulta determinante per coloro che, pur avendo reddito, se lo vedono tassato separatamente. Una casistica ricorrente ad esempio per i contribuenti forfettari e per coloro che hanno locazioni soggette a cedolare secca.


Precisiamo che il podcast è stato pubblicato nell’ottobre 2020: non sono presenti al suo interno dunque le novità della Legge di Bilancio 2021

Le condizioni di accesso al bonus facciate 2020-2021

Il bonus facciate doveva essere la grande novità del 2020, ma a causa dell’imprevedibile crisi economico sanitaria e dei numerosi decreti ad essa collegati, sono state varate una serie di misure ancora più rilevanti vedi ad esempio l’ecobonus e il sismabonus al 110%.  Nonostante ciò, il bonus facciate suscita ancora grande interesse per via di una percentuale di detrazione comunque molto elevata, ovvero pari al 90%. Ma non dilunghiamoci oltre e vediamo subito le caratteristiche principali di questo bonus.

 

Bonus facciate: la detrazione pari al 90% in 10 anni

Si tratta di un beneficio riconosciuto sotto forma di detrazione fiscale pari  al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 e, grazie alla Legge di Bilancio 2021, anche per l’anno 2021. Questi interventi riguardano lavori di risanamento e recupero della facciata esterna di edifici presenti all’interno delle zone del centro storico o con una determinata densità abitativa. L’agevolazione concerne gli interventi effettuati sull’involucro esterno dell’edificio, visibile dalla strada. Pertanto, tale bonus non può toccare quegli interventi fatti sulle facciate interne dello stesso, come ad esempio androni o scale interne di un condominio. Se vuoi sapere di più riguardo il concetto di visibilità ai fini del bonus facciate, puoi consultare il seguente articolo.

 

Quali interventi per l’accesso al bonus facciate

Vediamo ora più nel dettaglio quali sono gli interventi che permettono l’accesso a questo beneficio. Tra essi vi rientrano a titolo esemplificativo:

  • Lavori di pulitura intonacatura e tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio e di balconi, ornamenti e fregi.
  • Lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni.
  • Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il riferimento al concetto di superficie opaca (che non fa quindi filtrare la luce) tende quindi ad escludere le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli.

 

[siteorigin_widget class=”Sydney_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

Il vero punto di forza del bonus facciate

La semplicità talvolta di alcuni interventi (come ad esempio la semplice imbiancatura dell’edificio) costituisce un punto di forza di questo bonus. Per altri interventi ancora più rilevanti (vedi l’ecobonus al 110%), avevamo visto nel corso di precedenti puntate i vincoli e le regole precise da dover rispettare per l’accesso al contributo, come ad esempio il recupero di due classi energetiche.

Nel bonus facciate invece viene consentita la detrazione anche alle spese legate alla mera pulitura e tinteggiatura della superficie.

Il bonus ha come scopo quello di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano e rivolti a conservare l’organismo edilizio dei nostri paesi e delle nostre città.

 

Quali spese rientrano nel bonus facciate

Tra le spese agevolabili troviamo l’acquisto dei materiali, la progettazione dell’intervento e altre prestazioni professionali ad esso collegate quali perizie e sopralluoghi nonché il rilascio dell’APE. Vi rientrano inoltre altri costi relativi alla realizzazione dell’intervento come ad esempio:

  • Le spese relative all’installazione di ponteggi.
  • La tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente.
  • Lo allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori.
  • L’IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione.

 

Quali sono gli immobili interessati dal bonus facciate?

La detrazione spetterà per immobili esistenti ubicati nelle zone territoriali comunali di tipo A (ovvero i centri storici) e B (definite anche zone di completamento con una certa densità abitativa e edilizia). Per individuare se il vostro immobile appartiene ad una di queste due zone, è necessario consultare il Piano regolatore generale (PRG) comunale o il Piano di Governo del territorio (PGT).

 

Chi può accedere al Bonus facciate?

Potranno ottenere la detrazione non solo le persone fisiche (sulla singola unità abitativa o condominio), ma anche i professionisti e le imprese. Attenzione però: tenete sempre a mente il limite alle sole zone comunali A & B. In virtù di ciò, la sede legale di un’impresa o l’ufficio di un professionista potranno ottenere tale contributo solo se rientranti in tali zone. Un intervento quindi molto interessante che torneremo a trattare nel corso delle prossime puntate. Non dovete dunque fare altro che seguirci per rimanere aggiornati con noi. Qui di seguito potete ascoltare la versione audio del nostro articolo. Ci trovate anche su Spotify e Gooogle Podcast: dovete cercare i “I Vostri Interessi” per la nostra radio su temi di carattere fiscale ed economico.

 

Bonus cash back

Nell’articolo di oggi parleremo della grande novità di questo fine 2020, ovvero del bonus cash back. Vedremo insieme come attivare questo bonus e quali acquisti garantiranno il rimborso. Commentate anche voi questo articolo e fateci sapere come procede il conteggio del rimborso sui vostri dispositivi.

 

Bonus cash back – primo passo: Download dell’APP IO

Per prima cosa scaricate sui vostri smartphone l’APP IO, app che permette di interagire facilmente e in modo sicuro con diverse Pubbliche Amministrazioni italiane, locali o nazionali.

 

Quali servizi offre l’App IO?

Tra i vari servizi presenti, segnaliamo la possibilità di: ricevere comunicazioni dagli enti pubblici; gestire le scadenze verso la Pubblica Amministrazione e ricevere avvisi di pagamento, con la possibilità di pagare servizi e tributi dall’app in pochi secondi (tramite, ad esempio, scansione QR dell’avviso cartaceo). Interessante, inoltre, la possibilità di tenere traccia dei propri pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, grazie allo storico delle operazioni svolte. L’iscrizione a questa APP offre quindi tanti comodi servizi: ricordiamo tra l’altro che è la stessa app con cui è stato gestito il bonus vacanze 2020.

 

Bonus cash back – secondo passo: Accesso all’APP IO

Per prima cosa vediamo come accedere all’APP. L’accesso avviene tramite la Carta d’Identità Elettronica abbinata al PIN o in alternativa mediante l’identità digitale SPID.

 

SPID + IO = un accesso sicuro e immediato

Torniamo quindi nuovamente a parlare di questa identità SPID che sta diventando sempre più utile per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Ricondiamo infatti che non solo l’INPS, ma ora anche INAIL sta incentivando l’accesso all’area riservata in favore di un’identificazione digitale mediante SPID. Invitiamo dunque i nostri radio ascoltatori a richiedere lo SPID gratuitamente anche alle poste. In seguito alla prima registrazione, sarà poi possibile accedere all’app IO digitando il codice di sblocco di 6 cifre personalizzato o tramite riconoscimento biometrico (quindi impronta digitale o riconoscimento facciale). Per chi aveva già scaricato in precedenza l’applicazione consigliamo preventivamente di aggiornarla all’ultima versione.

 

Bonus cash back – terzo passo: Attivazione del serivizio di rimborso

Una volta al suo interno andare nella voce portafoglio e scegliere cashback dai servizi in evidenza. Ricordiamo che il servizio è dedicato a coloro residenti in italia, maggiorenni e attivabile solo per acquisti personali (quindi non legati all’esercizio di impresa arte o professione). Una volta accettate le condizioni del servizio si deve inserire l’IBAN personale dove sarà effettuato l’accredito (il famoso cash back). Fatto ciò, potremo inserire e selezionare i metodi di pagamento compatibili (quindi le varie carte di credito, di debito, prepagate) e abbinabili al servizio cashback per ottenere il famoso rimborso.

 

[siteorigin_widget class=”Sydney_Video_Widget”][/siteorigin_widget]
 

Bonus cash back – quarto passo: quali acquisti danno diritto al rimborso

Attenzione: non concorrono alla formazione del bonus gli acquisti fatti online; verranno riconosciuti SOLO gli acquisti presso punti vendita fisici e per i servizi resi da artigiani e professionisti, effettuati tramite lo strumento di pagamento elettronico sul quale è stato attivato il Cashback. Una misura quindi che va a rilanciare l’economia già fortemente colpita da questa emergenza COVID-19 incentivando l’acquisto presso esercizi locali come bar, ristoranti supermercati, o presso artigiani e professionisti.

 

Bonus cash back – quinto passo: la tempistiche

Saranno conteggiati ai fini del rimborso gli acquisti effettuati a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo all’attivazione dei propri metodi di pagamento. Questo bonus è valido per gli acquisti a partire dal 8 dicembre al 31 dicembre 2020 e prende il nome di extra cash back. L’appellativo extra sta ad indicare la sua natura speciale riservata proprio per questo breve periodo natalizio. Dal 2021 infatti entrerà a pieno regime e toccherà altri semestri: il primo e il secondo del 2021 e il primo del 2022.

 

Bonus cash back – sesto passo: l’entità del rimborso

Ogni acquisto effettuato con carte e app di pagamento registrate ai fini del Cashback, fa accumulare il 10% dell’importo speso, fino a un rimborso massimo di €15 per singola transazione. Se quindi, ad esempio, avete effettuato una transazione di 700 euro, questa spesa sarà considerata rilevante ai fini del calcolo del rimborso nel limite di 150, quindi al massimo vi darà diritto a un rimborso di 15, ossia il 10% di 150 euro.

 

Bonus cash back – settimo passo: il numero minimo di transazioni

Il cashback accumulato sarà riconosciuto inoltre solo se alla fine del periodo si sarà raggiunto il numero minimo di transazioni valide: per questo primo periodo extra delle vacanze di natale il numero di transazioni minime è di 10; per i periodi successivi (quindi per ciascun semestre a partire dal 2021) il numero minimo di transazioni sarà di 50. In qualsiasi caso per ogni periodo in programma, è possibile ottenere un rimborso massimo di € 150, pari a €300 annui. Non c’è un importo minimo di spesa.

 

Bonus cash back – ottavo passo: le novità dal 2021

Addirittura, a partire dal 2021 i primi 100mila partecipanti che, nel singolo semestre di riferimento, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento registrati ai fini del Programma, riceveranno un Super Cashback di €1.500.

 

Conclusioni

Quindi questa è la direzione verso un italia sempre più zero contanti. Per cercare di combattere l’evasione fiscale spesso collegata a transazioni in contanti, si cerca di premiare coloro che utilizzano pagamenti tracciabili. Il cashback non è l’unico degli strumenti messi in atto con questo obiettivo: ricordiamo il bonus POS riservato agli esercenti pari al 30% delle commissioni bancarie addebitate e la lotteria degli scontrini in arrivo con il nuovo anno.

Ascolta questo articolo grazie ai nostri podcast.

Crediti di imposta sulle locazioni

Oggi parleremo della gestione durante questo periodo di emergenza di un costo spesso ricorrente per la propria attività ma anche gravoso, ovvero il canone d’affitto. Se da un lato infatti il Legislatore non è potuto intervenire direttamente nella riduzione del canone o in una sua sospensione in quanto atti rimessi alla autonomia contrattuale privata, sono state comunque proposte una serie di misure volte a favorire e a semplificare la gestione dell’affitto nella propria attività professionale o imprenditoriale. In ogni caso, la legge non prevede espressamente alcun diritto alla sospensione o alla riduzione del canone, che è da pagare, regolarmente.

 

La gestione dell’affitto durante la crisi

Piuttosto il conduttore potrebbe richiedere al proprio locatore di prorogare la scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalità o in alternativa stipulare una scrittura privata tra le parti per una riduzione temporanea (per un periodo esplicitamente indicato) dei canoni, dovuta all’emergenza Covid-19.

Sei interessato ad approfondire questo argomento da un punto di vista più giuridico? Bene, non devi fare altro che consultare il nostro specifico contributo.

Tutto quanto detto, ricordiamo, dietro il consenso libero (e non imposto) di entrambe le parti (quindi conduttore e locatore).  

 

Alcune agevolazioni dall’Agenzia delle Entrate

Se la riduzione concordata è la strada scelta, allora sarete interessati a conoscere un’interessante agevolazione resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate per venire incontro alle esigenze degli utenti nel corso del periodo. Da 3 luglio 2020, è infatti più semplice comunicare la variazione di un contratto di affitto. Si potrà infatti segnalare una rinegoziazione dei canoni di locazione, sia in caso di diminuzione (molto più probabile in questa crisi) che di aumento del canone, all’Agenzia delle entrate direttamente via web, tramite PEC o e-mail con il Modello, denominato RLI, senza bisogno di recarsi allo sportello.

 

Vi sono costi o tasse da pagare per la registrazione?

Come precisa la stessa Agenzia la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente dall’imposta di registro e di bollo. Una semplificazione interessante e senza costi dunque: ma non finisce qui.

 

Credito di imposta sulle locazioni

Parliamo infatti del credito di imposta sulle locazioni. Tale misura è riservata per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel precedente periodo d’imposta. Una misura simile era già stata riconosciuta per marzo ma solo per immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe); ma è con il decreto di maggio che si potenzia, in quanto l’agevolazione viene riconosciuta in generale immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento ad esempio delle attività industriali, commerciali o professionali. Il credito di imposta riconosciuto è pari al 60 % del canone di locazione (30% nel caso di affitto d’azienda).

 

Quali sono le condizioni per poter ottener questo credito di imposta sulle locazioni?

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta nel caso in cui si sia subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Come funziona il calcolo di questo beneficio fiscale? Allora, si confronta marzo 2020 con marzo 2019: se tra i due mesi c’è stata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, avremo diritto ad un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese (nell’esempio marzo 2020). Lo stesso facciamo poi per i mesi di aprile e maggio 2020 (per le strutture ricettive con attività solo stagionale tutto scala di 1 mese e si prende a riferimento i mesi di aprile, maggio, giugno 2020). Ovviamente è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito.

 

Come utilizzare questo credito di imposta sulle locazioni?

Fatto ciò, sarà possibile utilizzare detto credito in compensazione (per ridurre le altre tasse che devono essere pagate) oppure può essere ceduto a istituti di credito o al proprio locatore. In quest’ultima interessante casistica, il credito di imposta può essere trasferito in pagamento di parte del canone. Cosa significa?

Facciamo un esempio riferito al mese di aprile 2020

Facciamo un esempio per comprendere al meglio questo credito di imposta sulle locazioni: prendiamo un’impresa con ricavi nel 2019 pari a 180.000 euro.

 

Verifica dei requisiti

Il primo requisito è verificato: i ricavi del 2019 sono inferiori ai 5 milioni di euro. Guardiamo ora alla riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2019 ha fatturato 30.000 euro e nell’aprile 2020 ha un fatturato pari a zero. Ipotesi probabile visto che molte attività sono rimaste chiuse durante lo scorso aprile. In questa ipotesi il secondo requisito è confermato: l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è chiaramente inferiore al 50% del fatturato di aprile 2019. L’impresa ha diritto al credito di imposta pari al 60% del canone di locazione di aprile.

 

Calcolo del contributo

Canone di aprile 2020 pari a 1.000 euro; il credito del 60% è pari a 600 euro. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione (per ridurre le altre tasse che devono essere pagate).

 

Utilizzi alternativi del credito di imposta sulle locazioni

L’operazione a questo punto si può concludere anche nella seguente maniera: il conduttore versa 400 euro e  concorda la cessione del credito al locatore compensando il corrispettivo spettante (600 euro).

In questa maniera il locatore in via solidale viene incontro alla difficoltà del proprio conduttore. Conduttore che dovrà comunque comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tale cessione tramite l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 tramite. Il locatore che avrà ricevuto il credito deve comunicare l’accettazione della cessione e poi potrà utilizzarlo con le stesse modalità già previste per il cedente, quindi ad esempio tramite l’utilizzo in compensazione.

 

Conclusioni

Ultima precisazione dell’Agenzia: il cessionario (nel nostro caso il locatore) avrà tempo entro la fine dell’anno per l’utilizzo del credito, pena la perdita della somma non utilizzata. Ascolta anche il presente articolo mediante il nostro podcast.

Contributi a fondo perduto: requisiti per presentare la domanda

È riconosciuto un contributo a ai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva. Tra i lavoratori autonomi sono ricompresi anche gli artigiani e commercianti.

 

Il contributo a fondo perduto: i requisiti

Vediamo subito i requisiti per accedervi: avere avuto ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Verificato ciò dobbiamo controllare un ulteriore requisito: ovvero che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore Ai due terzi (ripeto risulti inferiore ai due terzi) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Nessuna condizione, invece, per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 .

 

Come calcolare il contributo a fondo perduto

Se sussiste questa riduzione, Per calcolare questo contributo sarà necessario moltiplicare la riduzione avuta tra i due mesi per delle percentuali che variano tra il 20% e il 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.

 

Alcuni esempi per il calcolo del contributo spettante

Ricavi 2019 inferiori a 400.000 euro

Facciamo un esempio per comprendere al meglio questo contributo: Prendiamo un’impresa con ricavi nel 2019 pari a 300.000 euro. Verificato dunque il primo requisito (ovvero ricavi inferiori ai 5 milioni di euro), Guardiamo ora alla riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2019 ha fatturato 50.000 euro e nell’aprile 2020 ha un fatturato pari a zero. Ipotesi probabile visto che molte attività sono rimaste chiuse durante lo scorso aprile. In questa ipotesi il secondo requisito è confermato: l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è chiaramente inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019. Bene, la differenza quindi tra i due mesi è di 50.000 euro.  Moltiplichiamo questa differenza per la percentuale (in questo caso) pari al 20% e otteniamo un contributo a fondo perduto erogabile al richiedente pari a 10.000 euro.

 

Ricavi 2019 tra 400.000 euro e 1.000.000 euro

Prendiamo un’impresa con ricavi nel 2019 pari a 800.000 euro. Verificato dunque il primo requisito (ovvero ricavi inferiori ai 5 milioni di euro). Guardiamo ora alla riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2019 ha fatturato 80.000 euro e nell’aprile 2020 ha un fatturato pari a 40.000. Anche in questa ipotesi il secondo requisito è confermato: l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è  inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019. Bene, la differenza quindi tra i due mesi è di 40.000 euro.  Moltiplichiamo questa differenza per la percentuale (in questo caso) pari al 15% e otteniamo un contributo a fondo perduto erogabile al richiedente pari a 6.000 euro.

 

Ricavi 2019 tra 1.000.000 euro e 5.000.000 euro

Prendiamo un’impresa con ricavi nel 2019 pari a 3.000.000 euro. Verificato dunque il primo requisito (ovvero ricavi inferiori ai 5 milioni di euro). Guardiamo ora alla riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2019 ha fatturato 120.000 euro e nell’aprile 2020 ha un fatturato pari a 50.000. Anche in questa ipotesi il secondo requisito è confermato: l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è  inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019. Bene, la differenza quindi tra i due mesi è di 70.000 euro.  Moltiplichiamo questa differenza per la percentuale (in questo caso) pari al 10% e otteniamo un contributo a fondo perduto erogabile al richiedente pari a 7.000 euro.

 

Ammontare del fatturato di aprile 2020 NON è inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019

Prendiamo un’impresa con ricavi nel 2019 pari a 4.000.000 euro. Verificato dunque il primo requisito (ovvero ricavi inferiori ai 5 milioni di euro). Guardiamo ora alla riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2019 ha fatturato 800.000 euro e nell’aprile 2020 ha un fatturato pari a 700.000. In questa ipotesi il secondo requisito non è confermato: l’ammontare del fatturato di aprile 2020 non è inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019. Il contributo non è dovuto. 

 

Fatturato zero su zero per aprile 2019 e aprile 2020

Prendiamo un’impresa con ricavi nel 2019 pari a 80.000 euro. Verificato dunque il primo requisito (ovvero ricavi inferiori ai 5 milioni di euro). Guardiamo ora alla riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2019 ha fatturato 40.000 e nell’aprile 2020 ha anche un fatturato pari a zero. In questa ipotesi il secondo requisito non è confermato: come confermato dall’Agenzia delle Entrate il rapporto zero su zero non determina una riduzione del fatturato. Contributo non dovuto.

 

Attività aperta dopo il 1/1/2019 -Ammontare del fatturato di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019

Prendiamo un’impresa con ricavi nel 2019 pari a 150.000 euro. Verificato dunque il primo requisito (ovvero ricavi inferiori ai 5 milioni di euro). Guardiamo ora alla riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2019 ha fatturato 40.000 e nell’aprile 2020 ha anche un fatturato pari a zero. Ipotesi probabile visto che molte attività sono rimaste chiuse durante lo scorso aprile. In questa ipotesi il secondo requisito è confermato: l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è chiaramente inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019. Bene, la differenza quindi tra i due mesi è di 40.000 euro.  Moltiplichiamo questa differenza per la percentuale (in questo caso) pari al 20% e otteniamo un contributo a fondo perduto erogabile al richiedente pari a 8.000 euro.

Attività aperta dopo il 1/1/2019 -Ammontare del fatturato di aprile 2020 NON è inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019

Prendiamo un’impresa con ricavi nel 2019 pari a 380.000 euro. Verificato dunque il primo requisito (ovvero ricavi inferiori ai 5 milioni di euro). Guardiamo ora alla riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2019 ha fatturato 50.000 e nell’aprile 2020 ha anche un fatturato pari a 60.000. In questa ipotesi probabile addirittura il fatturato di aprile 2020 è superiore a quello del 2019. Come avevamo visto in precedenza, nessuna condizione è  però prevista per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Quindi in tal caso il contributo è dovuto: ma come calcolarlo? E’ comunque previsto un importo minimo: di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalla persone fisiche. Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate si legge: nel caso in cui tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

 

Il contributo sarà corrisposto mediante accredito diretto in conto corrente.