La lettera d’intento e la fattura elettronica: come fatturare agli esportatori abituali

In questo articolo ci occuperemo della figura dell’esportatore abituale e delle lettere d’intento in relazione con la fattura elettronica. Dal 1/1/2019 è entrata in vigore la fattura elettronica anche nei rapporti commerciali tra privati, rappresentando una vera e propria rivoluzione per l’imprenditoria italiana. La portata di questa rivoluzione ha modificato la gestione delle fatture che ora, ricordiamo, devono obbligatoriamente passare all’interno dello Sdi. La composizione della fattura richiede che il file sia in formato Xml, contenente alcuni campi obbligatori che ne condizionano il corretto invio (per saperne di più clicca qui). In questo articolo vedremo come la lettera d’intento deve essere inserita all’interno del file Xml e come deve essere trattata la relativa iva nella e-fattura.

 

La figura dell’esportatore abituale

L’esportatore abituale è quel tipo di soggetto che, come possiamo facilmente intuire, intrattiene abitualmente operazioni con clienti esteri. Per essere precisi, possiamo definire esportatori abituali tutti coloro che hanno compiuto (nel precedente anno solare o nei 12 mesi precedenti) operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari. Data la sua natura, l’esportatore abituale si trova ad emettere fattura in regime di non imponibilità verso i propri clienti esteri (non si applica infatti l’iva in quanto manca il requisito essenziale della territorialità per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto). Allo stesso tempo però si ritrova costantemente con dell’Iva a credito per le fatture relative agli acquisti effettuati nel territorio italiano. Per evitare ciò, agli esportatori abituali viene data la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi o importazioni senza dover corrispondere l’IVA.

 

Il plafond

La possibilità di acquistare senza pagare la relativa iva al fornitore è ammessa entro il limite del plafond disponibile. Il suddetto limite (plafond) viene determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate effettuate nell’anno precedente (o nei 12 mesi precedenti).

 

La lettera d’intento

Se il nostro esportatore intende dunque acquistare o importare senza applicazione dell’IVA,  lo deve comunicare al suo fornitore italiano e all’agenzia delle entrate. Tale comunicazione è conosciuta come lettera d’intento. Solo dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta (di invio all’agenzia), il fornitore potrà fare fattura senza addebitare l’iva.

 

La lettera d’intento nella fattura elettronica

Mettiamoci dunque nei panni del fornitore italiano che deve emettere fattura nei confronti dell’esportatore abituale. Per fare ciò ci appoggeremo al servizio gratuito fatture e corrispettivi” messo a disposizione dall’agenzia delle entrate. Le stesse operazioni infatti si ripropongono in maniera similare nei tanti programmi cloud a pagamento delle numerose case di software che si occupano di gestione contabile.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”. Per selezionare questo campo nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine che segue:

LETTERA D'INTENTO IN FATTURE E CORRISPETTIVI

 

Come indicare la non imponibilità iva nella fattura elettronica?

Il nostro fornitore deve indicare la non imponibilità Iva nella propria fattura. Per fare ciò all’interno di fatture e corrispettivi nella sezione relativa a  “Beni e servizi”, dovrà indicare la non imponibilità come segue:

Possiamo notare nell’immagine qui sopra, che nel campo relativo ad “Aliquota Iva” abbiamo messo 0%. Dobbiamo dunque specificare i motivi della mancata applicazione dell’iva: pertanto indicheremo come campo natura: “Non imponibili” (N3). Nel blocco “Altri dati gestionali” possiamo poi valorizzare il riferimento alla lettera d’intento che abbiamo precedentemente indicato nella causale della e-fattura.

Moratoria e minori sanzioni per la fattura elettronica nei primi mesi del 2019

La fattura elettronica rappresenta una novità di portata epocale per tutte le imprese italiane. Consapevole delle difficoltà iniziali che questo tipo di fatturazione porterà nelle relazioni tra le varie imprese, l’agenzia delle entrate ha deciso di dare un margine di tolleranza per chi non invia subito la fattura elettronica. Se quindi ti trovi in difficoltà nella gestione delle tue e-fatture, non ti devi preoccupare. Vedrai che termini per emettere fattura in xml sono piuttosto ampi per i primi mesi del 2019. Quando la fattura elettronica sarà però entrata a regime, questi termini diventeranno molto più ristretti. Tieni quindi bene a mente ciò che ti verrà detto nel corso di questo articolo. Per aiutarci nelle spiegazione del nostro articolo ci aiuteremo facendo due esempi. Ci metteremo nei panni di un imprenditore, contribuente mensile, che deve emettere due fatture per della merce: la numero 1 del 20/1/2019 e la numero 50 del 16/10/2019. Vedremo nel dettaglio quali sono i tempi a lui concessi per poter emettere queste fatture elettroniche. 

 

Premessa

L’argomento relativo all’emissione della fattura deve ottenere la massima attenzione del lettore. La violazione degli obblighi inerenti alla documentazione (e alla registrazione) di operazioni imponibili ai fini dell’IVA è punita in maniera pesante. Ai sensi dell’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato nel corso dell’esercizio. Fortunatamente per i primi del 2019 queste sanzioni sono ridotte o addirittura assenti. Scopri qui sotto  a quali condizioni puoi avere queste agevolazioni.

 

Moratoria e minori sanzioni per la fattura elettronica nei primi mesi del 2019

Per l’emissione delle fatture elettroniche l’agenzia delle entrate ha fatto una concessione davvero interessante: per i primi 9 mesi del 2019 è possibile emettere fattura elettronica in ritardo senza sanzioni. Tale periodo si riduce ai primi 6 mesi per i contribuenti trimestrali (legge conversione del decreto legge 119/2018). 

Quale è l’unica condizione da rispettare?

L’unica condizione è che l’emissione debba avvenire entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo in cui è stata effettuata l’operazione. La relativa iva deve poi concorrere alla liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione. 

 

Come si traduce tutto ciò operativamente?

Mettiamoci nei panni del nostro imprenditore che ha consegnato dei beni il 20 gennaio 2019 e deve fare la prima fattura dell’anno. Che tempi ha per emettere la fattura dal momento dell’operazione? In questa ipotesi il nostro contribuente mensile ha tempo fino alla liquidazione del periodo (16 febbraio) per poter emettere fattura senza sanzione. La data effettuazione dell’operazione sarà quindi il 20 gennaio. La data di emissione invece potrà essere posticipata (ad esempio il 12 febbraio).  L’unica cosa importante è che l’iva relativa deve essere comunque computata a debito nella liquidazione di gennaio. 

 

Se vado oltre questo termine cosa succede?

Se non riesci a fare la fattura entro il termine delle liquidazione, non ti devi preoccupare: ti viene dato un ulteriore mese di tempo. Un bel margine di tempo! In questa ipotesi le sanzioni saranno ridotte del 80 per cento se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. 

Tornando al nostro esempio, l’imprenditore che ha fatto l’operazione il 20 gennaio ha la possibilità di poter emettere fattura fino al 16 marzo. In questa ipotesi la sanzione sarà ridotta dell’80%. In questo caso  l’iva relativa sarà computata a debito nella liquidazione di febbraio. 

 

 

Dopo i primi 9 mesi del 2019, con l’entrata e regime della e-fattura, cosa è cambiato?

Con l’entrata a regime della fattura elettronica si sono ridotti notevolmente i tempi per poter emettere una fattura rispetto alla data di operazione. Dal 1/10/2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Superati questi termini le sanzioni saranno applicate in maniera piena, esattamente come previsto nella premessa di questo articolo.

Ritornando all’esempio del nostro imprenditore che deve fare la fattura n.50 il 16/10/2019: egli ha tempo fino al 28/10/2019 per poter fare fattura elettronica [12 giorni]. 

 

Ci sarà anche in futuro un modo per avere più tempo a disposizione per l’emissione delle fatture elettroniche?

La risposta è si, è possibile. Nell’ipotesi che abbiamo visto sopra facevamo riferimento ad una fattura immediata che, ricordiamo, dovrà essere emessa entro il termine di 12 giorni. Il D.p.r. 633 ci offre però la possibilità di poter sfruttare la fattura differita. La fattura differita si tratta essenzialmente di una fattura riepilogativa che richiama tutti i documenti di trasporto (ddt) consegnati durante il mese. La gestione di tali Ddt può avvenire anche in maniera cartacea (la cosa importante è che questi documenti vengano richiamati nella fattura differita riepilogativa). La grande comodità di tale fattura è che può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.  La relativa iva deve comunque concorrere alla liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione. 

Ritorniamo quindi al nostro imprenditore: si trova al 16 ottobre 2019 e deve decidere se fare una fattura immediata oppure differita. Nel primo caso avrà 12 giorni di tempo dal momento dell’operazione per fare fattura elettronica. Nel secondo caso invece al 16/10/2019 farà una bolla accompagnatoria (ddt) che accompagni la merce inviata. Entro poi il 15 di novembre potrà fare la sua fattura differita. Ciò che si dovrà tenere a mente è che l’iva relativa deve essere comunque computata a debito nella liquidazione di ottobre. 

 


 Continua a seguire il nostro Blog per avere aggiornamenti sulla fattura elettronica. Per sapere quali sono tutti gli argomenti trattati durante la settimana della fattura elettronica, vi invitiamo a cliccare qui.

Fatture elettroniche scartate: cosa fare per il loro re-invio?

Nell’articolo di oggi ci occuperemo di fatture elettroniche scartate. Cercheremo in particolare di capire insieme quali sono le condizioni che determinano lo scarto di una fattura elettronica e cosa si deve fare per il loro re-invio. In caso di scarto di una e-fattura sarà necessario muoversi in una determinata maniera. Per scoprire come, vi invitiamo a leggere il nostro articolo. Buona lettura!

 

Quando possiamo parlare di fatture elettroniche scartate?

Chi ha avuto a che fare con la pubblica amministrazione negli ultimi anni sa cosa vuol dire avere a che fare con delle fatture elettroniche scartate. Il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate (presso cui vengono comunicate tutte le fatture elettroniche) è infatti attivo da diversi anni, anche se fino al 2018 era stato utilizzato esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Con il 2019 è stato esteso anche alle fatture tra privati. Tra i privati e la pubblica amministrazione vi è però una differenza sostanziale:

  • la pubblica amministrazione ha la possibilità di poter contestare la fattura elettronica che ha ricevuto e di inviare una ricevuta di scarto al mittente (dove vengono segnalati gli errori). A questo punto il mittente si deve adoperare per inviare un nuovo documento elettronico con le dovute correzioni.
  • il privato che riceve una fattura elettronica che ritiene errata (perché ad esempio non è stato inserito in modo corretto l’importo pattuito) non può contestare la fattura che ha ricevuto. In altri termini se il destinatario riceve una e-fattura sbagliata non può richiedere immediatamente l’emissione di un nuovo documento corretto. Per fare ciò sarà necessario prima “annullare” la fattura elettronica ricevuta attraverso una nota di credito da inviare anche essa in maniera elettronica allo Sdi (per scoprire come, leggi il nostro articolo sulle note di credito elettroniche).  Successivamente il fornitore potrà emettere una nuova e-fattura, con i dati corretti. 

Una fattura elettronica inviata ad un privato tramite lo Sdi si considera a tutti gli effetti emessa e non è più possibile modificare tale fattura. Pertanto per correggere eventuali errori sarà necessario utilizzare una nota di variazione. L’introduzione della fattura elettronica comporta da parte dell’operatore un’attenzione maggiore nella creazione della fattura elettronica.

 

Nei rapporti tra imprese private, quando vi è uno scarto della fattura elettronica?

Abbiamo appena visto che un’impresa privata che riceve una fattura in formato elettronico, non ha la possibilità di respingere il documento ricevuto. La domanda dunque sorge spontanea: ma quando è che una fattura viene scartata? La fattura tra imprese private viene scartata quando non riesce a superare i controlli dello Sdi (il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate). Ricordiamo infatti che la fattura elettronica non viene inoltrata direttamente al cliente, ma prima deve passare attraverso lo Sdi che sottopone la fattura ad una serie di controlli automatici per verificarne la validità.  Superati questi controlli, le fatture vengono poi reindirizzate alla pec o al codice destinatario del cliente. Una fattura scartata dunque non riesce mai a raggiungere il cliente perché viene “bloccata” durante la trasmissione dal sistema d’interscambio.

 

Quali tipo di errori comportano lo scarto della fattura elettronica?

Codice destinatario assente

Già in un precedente articolo c’eravamo domandati se la mancata indicazione del codice destinatario/pec del cliente poteva determinare lo scarto della fattura. In questo caso il fornitore, non conoscendo il codice destinatario o la PEC, invierà comunque la fattura in formato elettronico allo Sdi, inserendo nel codice destinatario i “famosi” 7 zeri e lasciando vuoto il campo dedicato alla PEC.  A questo punto il Sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate, non sapendo a quale canale far consegnare la fattura, restituirà al fornitore un’avviso di mancata consegna. Nota bene: in questa ipotesi  la fattura elettronica non sarà scartata, ma sarà a tutti gli effetti emessa

  • Il fornitore a questo punto dovrà comunicare al cliente attraverso canali da lui scelti (es. mail, PEC) che la sua fattura si trova nel sito dell’agenzia delle entrate (Fatture & Corrispettivi).
  • Il cliente potrà accedere alla sua area personale presente nel sito web dell’agenzia, visionare la sua fattura per potersi poi portare in detrazione l’iva relativo all’acquisto.

 

Partita iva/codice fiscale errato

In questa ipotesi la fattura sarà scartata. La fattura trasmessa sarà infatti sottoposta ai controlli dello Sdi che ne daranno un esito negativo comportando lo scarto della e-fattura. Il sistema informatico dell’agenzia farà infatti un controllo incrociato con i dati inseriti nella fattura in xml con quelli presenti all’interno dell’anagrafe tributaria. Nel momento in cui non sarà in grado di trovare la partita iva (o codice fiscale in caso di consumatore finale) nella banca dati tributaria, rileverà un errore e scarterà la fattura. Lo scarto della fattura comporta la mancata emissione della stessa. Sarà quindi necessario l’invio di un nuovo documento elettronico con i dati corretti. 

 

Altre ipotesi di errore

Vediamo ora quali sono altre ipotesi che possono determinare lo scarto di una fattura elettronica:

  • Dimensione del file trasmesso: ogni file fattura non può superare i 5MB di dimensione, e gli allegati, considerati nel loro insieme, non possono essere superiori ai 30MB. 
  • Coerenza dei dati inseriti: lo Sdi verifica se vi è coerenza tra l’iva indicata in fattura rispetto all’imponibile e all’aliquota indicati nel file xml.
  • Nome del file: il file che viene inviato non può avere un nome di fantasia, ma deve indicare elementi quali il codice identificativo del paese [IT], il codice identificativo del soggetto trasmittente [partita iva],  il progressivo univoco del file (esempio IT01234567891_00001.xml). Ciò viene fatto per evitare la trasmissione di documenti che sono già stati inviati allo Sdi.
  • Unicità della e-fattura: la verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata.
  • Altri dati obbligatori: il mancato inserimento della data di emissione, della qualità e della quantità dei beni/servizi indicati in fattura.

 

Come e quando viene comunicato lo scarto di una fattura elettronica?

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. Se hai avuto una ricevuta di scarto perché la tua e-fattura non ha superato i controlli dello Sdi, non ti devi però preoccupare. In base agli errori segnalati nella ricevuta di scarto dovrai fare una nuova fattura da inviare sempre elettronicamente con tutti i dati corretti.

 

Come fare per il re-invio della fattura elettronica che è stata scartata?

Nella Circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate indica una prima soluzione preferibile. Tale soluzione prevede l’invio di una nuova fattura elettronica entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, recante il medesimo numero e data del documento originario “scartato”.

 

Ma poco fa non avevamo detto che un requisito essenziale per evitare scarti era l’unicità della fattura inviata (ovvero che le fatture trasmesse non abbiano la stessa data e numero di altre già precedentemente inviate)? 

 

Nella circolare l’agenzia precisa che non ci sarà un nuovo scarto della nuova fattura trasmessa determinato dalla duplicazione di una fattura già inviata proprio perché la precedente fattura era stata scartata e quindi viene considerata come non emessa. Lo scarto della fattura che rechi dati coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa avviene solo nel caso in cui non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

 

Ma se non posso fare una nuova fattura con lo stesso numero e data del documento scartato?

E’ un’ipotesi probabile: gli stessi programmi di contabilità potrebbero avere difficoltà a ricreare successivamente un nuovo documento con la stessa data e numero, in particolare se nel periodo intercorso tra la prima emissione e la notifica di scarto sono stati emessi altri documenti elettronici. Come fare dunque?

In questo caso sarà possibile emettere un nuovo documento con una nuova data e un nuovo numero che segua la progressione degli altri documenti che sono già stati inviati elettronicamente. Sarà opportuno richiamare in questo nuovo documento la precedente fattura scartata da SdI. 

In alternativa il contribuente emetterà sempre un nuovo documento, ma potrà utilizzare una specifica numerazione utilizzando un apposito sezionale. Già più volte nel corso dei nostri articoli c’eravamo soffermati sull’importanza di utilizzare i sezionali iva per la nostra contabilità. Essi infatti permettono di gestire in maniera separata le differenti situazioni che si possono presentare con la fatturazione elettronica Un aspetto da tenere a mente è che in tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture 

Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.”

 


Siamo giunti alla fine di questo articolo: abbiamo cercato di capire insieme quali sono le condizioni che determinano lo scarto della fattura, quali sono i tempi e le modalità per il re-invio del documento elettronico corretto. Per ulteriori approfondimenti continua a seguire il nostro Blog!

Contribuenti minimi e forfettari: sono davvero esclusi dalla fattura elettronica?

Ecco! Ci siamo! Ora tocca finalmente ai nostri contribuenti forfettari. Queste figure sono nate proprio per semplificare la vita nei confronti di quei contribuenti con un reddito più basso. Numerose sono infatti le agevolazioni riconosciute nei confronti di questa categoria. Se siete interessati ad approfondire questo argomento, non dovete fare altro che cliccare qui. In questo articolo invece ci “limiteremo” ad analizzare la fattura elettronica in relazione alla figura del contribuente minimo o forfettario.

 

La fattura elettronica e il regime dei forfettari

Per offrire ai nostri lettori una visione a 360° abbiamo deciso di sviluppare il seguente articolo in questa maniera:

  1. per prima cosa ci metteremo nei panni di un soggetto nel regime forfettario che emette e riceve fatture nello svolgimento della propria attività professionale o imprenditoriale.
  2. ci sposteremo poi sul lato opposto e analizzeremo come si deve comportare un’impresa che ha a che fare con i contribuenti minimi e forfettari. Ci soffermeremo in particolare sulle modalità di ricezione e di emissione delle fatture verso questi tipo di soggetti.
  3. infine analizzeremo le modalità di conservazione delle fatture sia per i contribuenti forfettari, sia per chi riceve fatture da quest’ultimi.

 

Se siete dunque interessati solamente ad una casistica specifica, vi invitiamo ad andare direttamente al paragrafo di vostro interesse.

 


1- La gestione delle fatture per i contribuenti minimi e forfettari

Emissione di una fattura

Per i contribuenti minimi e forfettari è stato previsto l’esonero di emissione di fattura in maniera elettronica. L’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 (così come modificato dall’articolo 1, comma 909 lett. a) n.3) della Legge n. 205/2017), ha previsto infatti questo esonero per due categorie di soggetti ovvero:

 

Essendo tale esonero una facoltà e non un obbligo, per i nostri contribuenti si prospettano due differenti soluzioni.

Possono infatti usufruire di tale esonero e comportarsi esattamente come fatto fino al 31/12/2018. L’emissione della fattura avverrà pertanto in maniera cartacea. A tal proposito vi invitiamo a leggere un nostro precedente contributo relativo alla fatturazione per i contribuenti forfettari. 

In alternativa possono scegliere di emettere fattura in maniera elettronica. In tal caso per l’emissione della e-fattura il contribuente si potrà affidare al servizio gratuito fatture e corrispettivi” messo a disposizione dall’agenzia delle entrate oppure ai tanti programmi cloud a pagamento messi a disposizione dalle numerose case di software che si occupano di gestione contabile. Qualora optiate per questo tipo di soluzione, vi invitiamo a consultare la nostra guida alla fatturazione elettronica.

Ricezione di una fattura

Anche in questo caso il soggetto appartenente al regime dei forfettari può scegliere se entrare a far parte del nuovo sistema d’interscambio per la fattura elettronica. Il nostro contribuente ha la possibilità di:

  • ricevere la fatture in maniera cartacea, senza alcun dovere di comunicazione all’agenzia delle entrate o al fornitore del proprio codice destinatario/pec;
  • ricevere le fatture in maniera digitale, comunicando opportunamente il proprio codice destinatario (o in alternativa la pec).

Se la scelta ricade nella prima ipotesi, il forfettario sarà trattato alla stregua di un privato cittadino. In un articolo precedente avevamo già parlato della fattura elettronica verso i privati e gli enti non commerciali. Se il forfettario non comunica la pec o il codice destinatario, il codice destinatario da indicare è 7 volte zero “0000000” (Provvedimento del 30/04/2018 del direttore dell’agenzia). Lo Sdi recapita la e-fattura al contribuente forfettario mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.  Una copia della fattura elettronica dovrà comunque essere consegnata al forfettario in maniera informatica (ad esempio tramite email) oppure semplicemente in maniera cartacea,  a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla. Chiaramente, ripetiamo, deve essere una copia della fattura originale in xml.

Nel caso in cui il forfettario decida di gestire in maniera elettronica le proprie fatture, dovrà dotarsi di un codice destinatario e di una pec. In questa maniera il forfettario riceverà le proprie fatture in formato elettronico, esattamente come avviene ormai ordinariamente per gli altri soggetti. Se avete deciso di percorrere questa strada, vi consigliamo la lettura del seguente articolo: Codice destinatario o PEC: quale dato fornire per la ricezione delle fatture elettroniche?

 


2- La gestione delle fatture nei confronti dei forfettari

Emissione di una fattura

Nel caso in cui un’impresa (obbligata all’emissione della fattura elettronica) abbia a che fare con un contribuente forfettario, valgono le stesse considerazioni che avevamo fatto poco prima. Tutto dipende da cosa ci ha comunicato il nostro cliente forfettario.

Il soggetto forfettario potrebbe aver deciso di avere un indirizzo telematico sul quale ricevere le proprie fatture elettroniche. In questa ipotesi il codice destinatario da inserire sarà quello comunicato dal cliente. Non c’è l’obbligo di indicare nell’xml anche la pec che eventualmente c’è stata indicata, in quanto tra le due (ovvero tra la pec e il codice destinatario) comanda il codice destinatario.

Se invece non ci ha comunicato alcun indirizzo telematico, l’impresa dovrà trattare il forfettario come un privato. Emetterà comunque fattura elettronica, indicando i famosi 7 zeri “0000000”. Invierà poi telematicamente la e-fattura al Sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate e ne consegnerà una copia cartacea al cliente forfettario.

 

Ricezione di una fattura

In caso di ricezione di fatture da parte di un contribuente forfettario, l’impresa potrebbe trovarsi ancora oggi a gestire delle fatture in maniera cartacea. Se infatti il forfettario ha deciso di seguire le vecchie modalità di emissione della propria fattura (in maniera dunque analogica e no digitale), l’impresa dovrà registrare da un lato le fatture ricevute ordinariamente in maniera elettronica e dall’altro lato quelle cartacee rilasciate dai contribuenti forfettari. Per evitare confusione nella gestione di questi due tipi di fatture, il nostro invito è quello di dotarsi di un sezionale iva specifico in cui registrare e conservare separatamente le fatture ricevute in maniera analogica.

 


3- La conservazione delle fatture

Abbiamo qui sopra accennato alla conservazione delle fatture e a questo punto sorge naturale una domanda: ma come deve avvenire tale conservazione? In maniera analogica o digitale?

Per i contribuenti forfettari

Tutto dipende dalla scelta iniziale che è stata fatta dal nostro contribuente forfettario. Se infatti ha deciso di dotarsi di un canale telematico (ad esempio codice destinatario) per la ricezione delle fatture elettroniche, dovrà [esattamente come un’impresa più grande] conservare digitalmente la propria e-fattura. Ciò non significa che il nostro contribuente potrà salvare le proprie fatture in formato Xml su una penna usb o su hard disk. Ci sono infatti delle precise regole per la conservazione digitale: per conoscere queste regole vi invitiamo a leggere il nostro articolo sulla conservazione delle fatture elettroniche.

Nel caso in cui invece il forfettario non abbia comunicato un codice univoco o la pec per ricevere le fatture, egli conserverà in maniera cartacea le copia delle fatture che, come abbiamo visto nel corso di questo articolo, è stata consegnata al cliente forfettario. L’unico obbligo è numerare e conservare le fatture di acquisto e le fatture emesse.

 

Per chi riceve fatture dai contribuenti forfettari

Per chi riceve fatture da un contribuente forfettario, valgono le stesse considerazioni fatte nel corso di questo articolo.

Se infatti il forfettario ha deciso di inviare le fatture elettronicamente, l’impresa dovrà conservare la fattura in formato digitale secondo le nuove regole previste dal 1/1/2019 (per scoprire come conservare le fatture elettroniche, clicca qui).

Se invece l’impresa riceve fatture da un forfettario in via cartacea, si comporterà nello stessa maniera prevista fino al 31/12/2018. Pertanto riceverà la fattura cartacea, la registrerà nella propria contabilità e la conserverà in maniera analogica. Per facilitare la registrazione vi invitiamo, come detto, a creare un apposito sezionale per registrare le fatture cartacee ricevute.

 


Abbiamo dunque visto in questo articolo la figura dei forfettari accostata al grande tema della fattura elettronica. I forfettari, ricordiamo, sono esonerati dall’emissione di fattura in maniera elettronica. Essi possono comunque scegliere di entrare a far parte del circuito di interscambio elettronico dell’agenzia delle entrate, seguendo così le nuove regole di fatturazione elettronica entrate in vigore con il  2019. Continua a seguire il nostro Blog non solo per rimanere aggiornato sulla fattura elettronica, ma anche per scoprire le ultime novità in tema di regime forfettario. 

La conservazione delle fatture elettroniche: modalità e tempi

Nuovo articolo sul tema della fattura elettronica. Nell’appuntamento di oggi ci soffermeremo su un altro tema estremamente delicato: la conservazione delle fatture elettroniche. Tramite esempi ed immagini cercheremo di illustrare tutte le modalità e i tempi di conservazione delle fatture nella loro nuova forma: ovvero quella elettronica, in formato XML. Iniziamo.

 

La conservazione delle fatture elettroniche

La nuova modalità di fatturazione ha portato con se ad un’altra importante modifica. Le fatture elettroniche dovranno anche esse essere conservate in maniera digitale.

 

La fatturazione elettronica modifica dunque la modalità di conservazione, passando da una conservazione fisica ad una digitale ed elettronica.

 

Posso dunque archiviare le mie fatture elettroniche nel mio pc, su una penna Usb o su un hard disk esterno?

No, non è possibile conservare le e-fatture su dispositivi esterni quali usb, compact-disk, etc.  Vi sono infatti precise regole per la conservazione che ne devono garantire l’immodificabilità, l’integrità e l’autenticità dei documenti. I documenti informatici sono infatti conservati in modo da rispettare le norme civilistiche, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e le altre norme di carattere tributario che riguardano la corretta tenuta della contabilità. 

 

Come conservare dunque le fatture elettroniche?

L’Agenzia delle Entrate ha, a tal riguardo, rilasciato un servizio gratuito che consente la conservazione delle fatture elettroniche per 15 anni. Per usufruire di tale servizio dovrai richiedere l’attivazione al servizio entrato nel sito Fatture e Corrispettivi tramite le proprie credenziali fisconline, tramite la carta nazionale dei servizi o tramite SPID- identità digitale oppure delegando un intermediario (ad esempio un commercialista) ad accedere con le sue credenziali entratel. Una volta entrati nella propria area, procedere come riportato nell’immagine qui sotto:

 

Sarà poi necessario entrare nell’area dedicata alla conservazione ed infine richiedere l’adesione al servizio di conservazione di fattura. Dal momento dell’adesione saranno portate in conservazione tutte le fatture trasmesse e ricevute dallo Sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate.

La fatture sono conservate per un periodo di 15 anni, ma la convenzione con il servizio di conservazione ha durata triennale. Pertanto alla scadenza sarà necessario rinnovare questo servizio gratuito offerto dall’agenzia delle entrate.

In alternativa o in aggiunta al servizio offerto dall’agenzia sarà possibile usufruire di servizi a pagamento di conservazione delle fatture elettroniche di provider privati. Spesso gli stessi programmatori di software gestionali mettono a disposizione questo servizio per la conservazione delle fatture elettroniche. Se ti appoggi quindi ad un software contabile per l’emissione o la ricezione delle tue e-fatture, contatta il tuo programmatore.

Come mi devo comportare con i documenti che ricevo in formato cartaceo?

Non ci sono sostanzialmente delle modifiche rispetto al passato: se ricevi una fattura cartacea da un soggetto escluso dall’emissione della fattura in formato Xml (perché ad esempio soggetto estero o appartenente al regime forfettario) la registrerai e conserverai come avevi sempre fatto fino al 31/12/2018. Infatti deve essere conservato digitalmente solo tutto ciò che passa tramite lo Sdi dell’agenzia delle entrate.

 

E se il mio fornitore non ha esclusioni specifiche dalla fattura elettronica, ma emette comunque fattura cartacea?

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Non avrai dunque un documento fiscalmente corretto e non potrai esercitare il diritto alla detrazione dell’iva. In questo caso dovrai richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via Sdi perchè questo, ricordiamo, è l’unica maniera valida. Se non la riceverai sarai obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrai portare in detrazione l’IVA relativa.

Codice destinatario o PEC: quale dato fornire per la ricezione delle fatture elettroniche?

Iniziamo subito con un tema estremamente importante: il codice destinatario e la PEC. Questo argomento è propedeutico alla corretta emissione e ricezione delle fatture. Se volete sapere tutto ciò che vi serve per essere sicuri con la vostra fattura elettronica, vi invitiamo a consultare la nostra guida all’uso della fattura elettronica. Nell’articolo di oggi faremo un approfondimento specifico intorno alla pec e al codice destinatario. Per scoprire quali sono gli altri argomenti trattati nella nostra rubrica fattura elettronica, vi invitiamo a leggere l’articolo di presentazione cliccando qui.

Codice destinatario o PEC: quale dato fornire per la ricezione delle fatture elettroniche?

Pec o codice destinatario

Già nella nostra guida avevamo trattato avevamo illustrato le due modalità di ricezione delle fatture elettroniche: o tramite PEC oppure attraverso il codice destinatario.

Il codice destinatario

Al tuo fornitore potrai fornire il tuo codice destinatario. Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri collegato alla partita iva del soggetto che deve ricevere la fattura elettronica.  Tale codice deve essere opportunamente registrato presso l’agenzia delle entrate e successivamente comunicato ai propri fornitori. Quest’ultimi lo indicheranno specificatamente all’interno della propria fattura che sarà poi inviata allo SDI, il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate. 

Cosa è esattamente lo SDI?

Il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate rappresenta un intermediario telematico presso cui vengono comunicate tutte le fatture elettroniche e che ne controlla l’effettiva correttezza. Superato questo controllo, le fatture vengono poi reindirizzate alla pec o al codice destinatario precedentemente registrati sempre nel sito dell’agenzia delle entrate. E’ già da diversi anni che è attivo questo servizio, anche se finora era stato utilizzato esclusivamente per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Con gli anni è stato perfezionato e con il 2019 è pronto ad accogliere anche le fatture tra privati. Per avere un’idea di come funzioni ad oggi questo sistema di interscambio vi invitiamo a consultare il seguente link.

Ma come comunica il mio codice destinatario con lo SDI?

Già poco fa avevamo accennato al funzionamento del codice destinatario. In pratica una volta che la fattura supera i controlli telematici, lo SDI riconosce il codice destinatario registrato all’agenzia e invia in automatico la e-fattura al cliente. Per ottenere questo codice sarà necessario rivolgersi  al provider al quale ti affidi per la gestione contabile. Questi provider infatti hanno creato un canale telematico che comunica costantemente con lo SDI e che permette la corretta emissione e ricezione informatica delle fatture. Questi provider poi rilasciano ai propri clienti questo codice garantendone il funzionamento con lo sdi. Solo le più grandi aziende italiane sono in grado di poter creare un canale telematico esclusivo, i cui costi sono chiaramente proibitivi. Se ti appoggi invece a dei provider i costi sono sicuramente molto più ragionevoli.

Posso in alternativa gestire tutto tramite pec?

La risposta è . Puoi infatti gestire la recezione delle fatture elettroniche tramite PEC senza doverti appoggiare presso un provider. Invece di trasmettere il tuo codice destinatario all’agenzia delle entrate, registrerai la tua PEC. Successivamente comunicherai al tuo fornitore l’indirizzo PEC registrato. Il fornitore, al momento di compilazione e invio della fattura, nel campo codice destinatario metterà 7 zeri e nel campo PecDestinatario inserirà la vostra PEC. Una volta effettuato il controllo allo SDI la fattura giungerà sulla vostra casella PEC. Problemi: nel caso di utilizzo di una pec, i problemi sono quelli classici di un indirizzo di posta elettronica. La casella infatti potrebbe pienarsi e non ricevere più comunicazioni, mettendo così a rischio la corretta ricezione delle vostre fatture passive.


Domande & risposte

Cosa succede se il cliente non fornisce al fornitore il codice destinatario o la PEC?

In questo caso il fornitore, non conoscendo il codice destinatario o la PEC, dovrà emettere la fattura in formato elettronico inserendo nel codice destinatario i “famosi” 7 zeri e lasciando vuoto il campo dedicato alla PEC.  A questo punto il Sistema d’interscambio dell’agenzia delle entrate, non sapendo a quale canale far consegnare la fattura, restituirà al fornitore un’avviso di mancata consegna.

  • Il fornitore a questo punto dovrà comunicare al cliente attraverso canali da lui scelti (es. mail, PEC) che la sua fattura si trova nel sito dell’agenzia delle entrate (Fatture & Corrispettivi).
  • Il cliente potrà accedere alla sua area personale presente nel sito web dell’agenzia, visionare la sua fattura per potersi poi portare in detrazione l’iva relativo all’acquisto. Per conoscere tutte le modalità di accesso per poter visionare le tue fatture elettroniche attive e passive vi invitiamo a leggere il nostro precedente articolo cliccando qui.

Esiste un modo per evitare questo tipo di complicazioni?

Sia dal lato del fornitore che dal lato del cliente abbiamo appena visto che le cose potrebbero complicarsi. Ulteriori problemi potrebbero verificarsi qualora il fornitore, al momento dell’emissione della fattura, indichi o digiti un codice destinatario errato. Potrebbero inoltre sussistere ulteriori problemi qualora il cliente cambi il proprio codice destinatario o la pec. Sarebbe infatti impossibile immaginarsi che tutti i fornitori aggiornino in maniera pressoché immediata la propria anagrafica cliente. Come fare dunque? Esiste un modo per evitare questo tipo di complicazioni? , la soluzione per evitare che si verifichi tutto ciò è quella di registrare, sempre nel sito dell’agenzia delle entrate, il proprio codice destinatario o la propria PEC. Questo è un passaggio fondamentale e vi invitiamo a procedere in questa direzione se ancora non l’avete fatto.

Ciò che conta infatti è il codice destinatario presente all’interno del sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate.

Se quindi un vostro fornitore non è a conoscenza della vostra pec o del vostro codice destinatario, il sistema elaborato dall’agenzia delle entrate sarà comunque in grado di associare la vostra partita iva al codice registrato in precedenza. La vostra fattura giungerà correttamente a destinazione. Stesso discorso vale se il fornitore ha indicato un codice destinatario sbagliato poiché errato oppure perché nel frattempo è cambiato: il codice destinatario presente nel sito dell’agenzia comunque “vince” su quello malamente indicato. Ciò chiaramente non esime il cliente dalla comunicazione del proprio codice o pec al fornitore, ma permette di evitare evidenti problemi nella gestione della E-fattura.

Come procedere alla registrazione del codice destinatario o della pec?

Ora che avete colto l’importanza della registrazione del vostro codice destinatario o della vostra PEC, volete subito procedere alla sua registrazione nel sito dell’agenzia? Ottima scelta. Vedrai che non è niente di così difficile: basterà entrare nel sito Fatture e Corrispettivi tramite le proprie credenziali fisconline, tramite la carta nazionale dei servizi o tramite SPID- identità digitale oppure delegando un intermediario (ad esempio un commercialista) ad accedere con le sue credenziali entratel. Una volta entrati nella propria area, procedere come riportato nell’immagine qui sotto:

Entrati dunque nell’area dedicata alla registrazione dovrete scegliere se indicare il vostro codice destinatario oppure le PEC: non è infatti possibile inserirli entrambi. Indicate dunque come indirizzo il canale che avete ritenuto più opportuno per la gestione della fattura elettronica. Una volta confermato, il codice verrà immediatamente modificato all’interno del sito dell’agenzia delle entrate. Potrete anche scaricare il vostro Qr-code che è stato appena aggiornato con le nuove credenziali.


Siamo finalmente giunti alla conclusione del primo dei tanti approfondimenti relativi alla fattura elettronica. Abbiamo visto uno degli elementi essenziali per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche: il codice destinatario (o la pec in alternativa). Nei prossimi appuntamenti ci soffermeremo su un altro protagonista nella compilazione della e-fattura: la partita iva. Nel caso di Partita iva errata la fattura infatti verrebbe scartata e il fornitore dovrebbe procedere all’emissione di un altro documento elettronico. Per questo e per tanti altri argomenti vi invitiamo a seguire il nostro Blog e a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e linkedin.

La settimana della fattura elettronica

Ci siamo! Con il 2019 è arrivato il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica tra privati. E’ una novità di portata epocale per il panorama fiscale. Noi dello Studio Simonetti vogliamo offrirvi tutti i consigli per cercare di non farsi trovare impreparati. Per questo vi proponiamo la settimana della fattura elettronica: una rubrica di approfondimento sul nuovo grande tema dell’anno 2019.

 

Un articolo al giorno sul tema della fattura elettronica dal 1/1/2019 al 7/1/2019

Esatto! Un articolo al giorno dal primo gennaio 2019 al 7 gennaio 2019 su questioni relative alla fattura elettronica. In ogni “puntata” presentiamo uno specifico argomento legato alla fattura elettronica, ci soffermiamo su eventuali dubbi e problematiche ed infine daremo la nostra soluzione. 

 

Prima di iniziare

Prima di iniziare vi invitiamo a leggere il nostro articolo: La fattura elettronica: guida pratica all’uso.  All’interno di questo articolo troverete tutti gli elementi necessari per potere essere pronti a ricevere ed emettere fatture elettroniche.  

 

I nostri appuntamenti

Ora che hai tutto ciò che ti occorre per la tua fattura elettronica, sei pronto ad entrare nel nuovo sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate. Ci sono però una serie di questioni che è bene tenere a mente per evitare di cadere in errori. I primi mesi del 2019 saranno fondamentali, per questo proponiamo ai nostri lettori una serie di approfondimenti pubblicati giornalmente nella settimana della fattura elettronica. Gli appuntamenti previsti saranno:

  • Codice destinatario o PEC: quale dato fornire per la ricezione delle fatture elettroniche?
  • La conservazione delle fatture elettroniche: modalità e tempi.
  • La fattura elettronica verso i privati e gli enti non commerciali.
  • Forfettari e contribuenti minimi: sono davvero esclusi dalla fattura elettronica?
  • Note di credito, autofattura, operazioni fuori campo IVA: come comportarsi con le fatture elettroniche?
  • Fatture elettroniche scartate: cosa fare per il loro re-invio?
  • Moratoria e minori sanzioni per la fattura elettronica nei primi mesi del 2019.
  • La fattura elettronica: un mezzo per evitare l’esterometro.

Come fare per rimanere aggiornato?

Niente di più semplice: basterà cliccare qui per tenere sempre sotto controllo le ultime novità in tema di fattura elettronica. Potrai anche continuare a seguirci attraverso i nostri social.

La fattura elettronica: guida pratica all’uso

La fattura elettronica 2019: guida pratica all’uso

In questo articolo ripercorreremo tutti gli elementi necessari per poter emettere la fattura elettronica per il nuovo anno. Scarica la nostra immagine riepilogativa e tieniti sempre aggiornato seguendo il nostro Blog. Contatta infine il nostro studio tramite chat per ulteriori domande o dubbi sulla fattura elettronica.

Obbligo di emissione dal 1/1/2019

Dal 1/1/2019 entrerà in vigore la fattura elettronica tra privati. Questa novità richiederà particolari attenzioni da parte degli imprenditori. Quest’ultimi infatti dovranno dotarsi di tutti gli strumenti necessari per poter emettere e ricevere correttamente le fatture elettroniche.

Se devi emettere fattura elettronica

Per l’emissione della fattura ti potrai affidare al servizio gratuito fatture e corrispettivi” messo a disposizione dall’agenzia delle entrate. Per saperne di più consulta la scheda informativa nel sito dell’agenzia. In alternativa potrai emettere fattura tramite programmi cloud a pagamento messi a disposizione dalle numerose case di software che si occupano di gestione contabile. 

Se ricevi una fattura elettronica

Potrai visionare gratuitamente le tue fatture all’interno del sistema di interscambio (sdi) dell’agenzia delle entrate o tramite un gestionale di fatturazione integrato con il sdi, messo a disposizione dalla tua software house.

Di cosa ti dovrai munire per emettere e ricevere una fattura elettronica

Abbiamo appena visto attraverso quali canali potrai emettere o ricevere a pagamento (oppure gratuitamente) una fattura elettronica. Ci sono però altre cose da sapere? Di quali altri strumenti mi devo fornire per essere sicuro che tutto questo meccanismo funzioni alla perfezione? 

Pec o codice destinatario

Per poter ricevere le fatture potrai fornire al tuo fornitore la tua pec.

In alternativa alla pec potrai  fornire il tuo codice destinatario. Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri collegato alla partita iva del soggetto che deve ricevere la fattura elettronica.  Tale codice deve essere opportunamente registrato presso l’agenzia delle entrate e successivamente comunicato ai propri fornitori. Quest’ultimi lo indicheranno specificatamente all’interno della propria fattura che sarà poi inviata allo SDI, il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate. 

E’ più volte che parliamo di questo SDI: ma cosa è esattamente?

Il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate rappresenta un intermediario telematico presso cui vengono comunicate tutte le fatture elettroniche e che ne controlla l’effettiva correttezza. Superato questo controllo, le fatture vengono poi reindirizzate alla pec o al codice destinatario precedentemente registrati sempre nel sito dell’agenzia delle entrate. E’ già da diversi anni che è attivo questo servizio, anche se finora era stato utilizzato esclusivamente per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Con gli anni è stato perfezionato e con il 2019 sarà pronto ad accogliere anche le fatture tra privati. Per avere un’idea di come funzioni ad oggi questo sistema di interscambio vi invitiamo a consultare il seguente link.

Ma come comunica il mio codice destinatario con lo SDI?

Già poco fa avevamo accennato al funzionamento del codice destinatario. In pratica una volta che la fattura supera i controlli telematici, lo SDI riconosce il codice destinatario registrato all’agenzia e invia in automatico la fattura al cliente. Per ottenere questo codice sarà necessario rivolgersi  al provider al quale ti affidi per la gestione contabile. Questi provider infatti hanno creato un canale telematico che comunica costantemente con lo SDI e che permette la corretta emissione e ricezione informatica delle fatture. Questi provider poi rilasciano ai propri clienti questo codice garantendone il funzionamento con lo sdi. Solo le più grandi aziende italiane sono in grado di poter creare un canale telematico esclusivo, i cui costi sono chiaramente proibitivi. Se ti appoggi invece a dei provider i costi sono sicuramente molto più ragionevoli.

Posso in alternativa gestire tutto tramite pec?

La risposta è Sì. Puoi infatti gestire la recezione delle fatture elettroniche tramite PEC senza doverti appoggiare presso un provider. Invece di trasmettere il tuo codice destinatario all’agenzia delle entrate, registrerai la tua PEC. Successivamente comunicherai al tuo fornitore l’indirizzo PEC registrato. Il fornitore, al momento di compilazione e invio della fattura, nel campo codice destinatario metterà 7 zeri e nel campo PecDestinatario inserirà la vostra PEC. Una volta effettuato il controllo allo SDI la fattura giungerà sulla vostra casella PEC. Problemi: nel caso di utilizzo di una pec, i problemi sono quelli classici di un indirizzo di posta elettronica. La casella infatti potrebbe pienarsi e non ricevere più comunicazioni, mettendo così a rischio la corretta ricezione delle vostre fatture passive.

Cassetto fiscale

Rilascia la delega al commercialista o ad un intermediario abilitato per consultare il cassetto fiscale. In questa maniera quest’ultimo potrà scaricare le fatture ricevute e aiutarti nella tenuta della contabilità. Potrà inoltre aiutarti a comunicare all’agenzia delle entrate il tuo codice destinatario o la tua PEC così da poter essere pronto a ricevere le tue fatture.

Ottieni il QrCode e comunica con semplicità i tuoi dati per ottenere la fattura

Dal cassetto fiscale sarà inoltre possibile scaricare questo codice. Nel codice sono contenute tutte le tue informazioni (codice destinatario, partita iva, pec, …). Se il fornitore avrà un lettore di codici qr, dovrà semplicemente scansionare il vostro codice e in automatico potrà ottenere tutto quello che gli serve per poter fare velocemente la fattura elettronica nei vostri confronti. 

Come avverrà dunque l’invio e il ricevimento della fattura elettronica con il 2019?

Ora che hai tutti gli strumenti necessari, potrai fare fattura e riceverla correttamente. Guarda l’immagine qui sotto per vedere tutti i passaggi fondamentali. 

Continua a seguire il nostro blog per rimanere aggiornato sulla fattura elettronica 2019

Non è la prima volta che il nostro studio si è occupato di fattura elettronica tra privati. In alcuni articoli precedenti c’eravamo infatti soffermati su argomento piuttosto delicato: la fattura elettronica e la carta carburanti. I dubbi su questo argomento sono molti:

  • La scheda carburanti esiste ancora nel 2018? 
  • Dal 1/1/2019 come saranno fatturati i rifornimenti di carburante?

Per tutte le risposte vi invitiamo a leggere i nostri articoli:

La fattura elettronica e la scheda carburanti: possibili alternative

La fattura elettronica e la scheda carburanti: le novità con il 2019

Il primo gennaio 2019 ha portato una rivoluzione nel mondo imprenditoriale italiano. E’ infatti entrata in vigore la fattura elettronica tra privati. 

La scheda carburanti esisterà ancora?

No, non esiste più la scheda carburanti dove riportare i nostri rifornimenti. Era possibili infatti utilizzare la carta carburanti fino al 31/12/2018.  Da ora in avanti per ogni singolo rifornimento di carburante sarà necessario obbligatoriamente richiedere l’emissione della fattura con le nuove modalità elettroniche. 

Come gestire tutte queste nuove fatture elettroniche?

La grande comodità della scheda carburanti era quella di poter avere un documento riepilogativo con tutte i rifiorimenti effettuati nel mese. Inoltre questo documento aveva piena valenza fiscale e la sua registrazione contabile era sicuramente molto veloce. La fattura elettronica però ha sostituito questo tipo di documento.

 

Ci sono alternative per il cliente?

Si, ci sono delle opzioni per evitare una “massiccia” emissione di fatture. Nel seguito di questo articolo proponiamo differenti soluzioni per gestire la fattura elettronica e rifornimenti di carburante. Il tutto verrà poi riassunto all’interno di una pratica infografica.


 

Contratto di netting

Il pagamento del carburante viene effettuato tramite un sistema di tessere magnetiche. Queste tessere sono rilasciate dalle differenti compagnie petrolifere ai clienti che ne fanno richiesta. Periodicamente, la compagnia petrolifera rendiconterà gli acquisti di carburante ai clienti aderenti ed emetterà un’unica fattura in formato elettronico.

 

Il vantaggio?

La liquidazione avverrà in un’unica soluzione, senza sostenere alcun pagamento in sede di rifornimento presso gli impianti di distribuzione.


Documenti di trasporto

In questa ipotesi invece il cliente avrà la possibilità di stabilire con il singolo distributore di benzina, l’emissione di una sola fattura elettronica a fine mese. Ad ogni rifornimento il distributore rilascerà solo un documento di consegna che sarà di seguito richiamato con la fattura elettronica di fine mese. Il cliente poi pagherà l’importo riportato in fattura. Questo tipo di soluzione sarà particolarmente conveniente per gli imprenditori che utilizzano abitualmente uno stesso impianto di carburante.


 

La nostra infografica

Tante informazioni ma non sai come memorizzarle? Scarica la nostra infografica. Per ulteriori approfondimenti contattaci tramite chat oppure lascia un commento al nostro articolo.