Una persona fisica può vedere una fattura elettronica?

Torniamo nell’articolo di oggi a occuparci di fattura elettronica verso privati. Ci sono giunte numerose domande nel corso di queste settimane, in particolare riguardo alla fatturazione verso i privati cittadini. Molte aziende infatti hanno già inviato fatture elettroniche a privati ricevendo avvisi di mancata consegna. Tale notifiche non devono però destare preoccupazione: la persona fisica infatti non ha un canale su cui ricevere le proprie fatture elettroniche. Questi avvisi comunicano all’impresa emittente che la fattura è corretta e che ha superato i controlli dello Sdi. Non essendo però in grado di recapitare la e-fattura al privato, il sistema informatico restituisce questo avviso di non consegna. Sembra però che l’agenzia voglia dare la possibilità anche ai privati di poter consultare le fatture elettroniche ricevute. Ci saranno dunque cambiamenti anche per i privati? Scopri la risposta in questo articolo.

 

La fattura elettronica e i privati

Ci siamo già soffermati sulla fatturazione elettronica verso privati in un precedente contributo. Nell’appuntamento di oggi torniamo di nuovo su questo argomento, con un’attenzione maggiore verso il soggetto privato che riceve una fattura elettronica.

 

E’ obbligatorio emettere la fattura in formato elettronico verso un privato?

Sì, a parte alcuni esoneri specifici, la fattura anche nei confronti di un privato cittadino deve essere fatta in maniera elettronica. L’obbligo di emissione in formato elettronico si estende infatti anche nei confronti dei rapporti B2C, ossia nei confronti dei consumatori finali. Un titolare di partita iva dovrà dunque emettere fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino. In questo caso la e-fattura dovrà riportare quale codice destinatario  il valore 7 volte zero “0000000” (Provvedimento del 30/04/2018 del direttore dell’agenzia). Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l’obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” del nostro cliente/consumatore. Se questi campi sono stati inseriti correttamente, lo Sdi recapita la fattura al cliente privato, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. 

 

Fatture elettroniche per i privati: Come può il privato visualizzare le e-fatture?

Per poter visualizzare le sue fatture il privato può accedere alla sua area riservata tramite le proprie credenziali fisconline, tramite CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite lo Spid digitale. Al suo interno il privato potrà consultare tutte le fatture elettroniche che ha ricevuto.

La stessa agenzia è intervenuta sul punto in questione fornendo un’importante precisazione.

Tramite la Faq n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che “A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche. Con tale servizio il consumatore finale potrà consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso”. 

 

Il consumatore finale deve attendere il 2020

Con provvedimento del 28 febbraio 2020  l’Agenzia delle Entrate ha posticipato la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica; il nuovo termine per aderire al servizio è fissato per il 28 febbraio 2021 (provvedimento del 23 settembre 2020 – Agenzia delle Entrate).  Già dal 1° di marzo però viene data la possibilità ai consumatori finali di poter consultare le proprie fatture nella propria area riservata di Fisconlne. 

Se hai deciso di aderire a questo servizio, dovrai seguire i passaggi sotto illustrati:

Successivamente dovrai solo accettare le condizioni del servizio per motivi di tutela della privacy. Grazie a questa consultazione sarai in grado di poter controllare con certezza le fatture ricevute. 

 

Come visualizzare le fatture elettroniche?

Una volta che hai aderito al servizio di consultazione della fattura elettronica, potrai finalmente consultare direttamente a portata di un click, comodamente e gratuitamente online. Come fare per visualizzare le tue fatture ricevute? Niente di più semplice! Nella stessa area dove hai aderito al Servizio di consultazione (come già visto nel punto precedente) avrai la possibilità di vedere le tue fatture:

Dove visualizzare le tue fatture elettroniche ricevute

All’interno di questa sezione potrai poi effettuare una ricerca filtrando le fatture per data di emissione e per partita iva del fornitore.

Ricerca le fatture ricevute per data emissione o in base alla partita iva del tuo fornitore

Infine avrai la lista di tutte le fatture ricevute nel periodo di tempo desiderato. Se hai selezionato la partita iva di uno specifico fornitore ti troverà tutte le fatture inviate da quest’ultimo; se invece non inserisci la partita iva (e lasci dunque il campo “identificativo fornitore” vuoto) sarai in grado di visualizzare tutte le fatture ricevute nel periodo da qualsiasi fornitore.

 

L'elenco delle fatture ricevute come consumatore finale. Un esempio

 

Una volta che hai cliccato sul simbolo cerchiato in rosso nell’immagine qui sopra, si aprirà il dettaglio della fattura che hai ricevuto. Qui la potrai visualizzare e scaricare la e-fattura in formato PDF oppure in formato XML.

La visualizzazione delle fatture elettroniche ricevute. Il download in dettaglio.

Dal 1 marzo la persona fisica riceverà solo fatture in maniera elettronica?

L’adesione al servizio di consultazione elettronica delle fatture è una facoltà e non un obbligo. Rappresenta un servizio ulteriore messo a disposizione di coloro che (dal 1 marzo 2020) vogliono visualizzare le proprie fatture anche online nel sito web dell’Agenzia delle Entrate. Nel provvedimento del 17 dicembre 2019 si legge infatti:  “I consumatori finali potranno consultare le proprie fatture ricevute nel periodo transitorio solo al termine dello stesso, sempre previa adesione al servizio”. Una copia della fattura elettronica deve comunque essere consegnata al cliente finale tramite email oppure semplicemente in maniera cartacea, a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla. Chiaramente, ripetiamo, deve essere una copia leggibile (ad esempio in formato pdf) della fattura in  formato xml. La fattura elettronica originale deve essere comunque transitata all’interno dello Sistema d’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate Sdi. Nel video qui sotto, condiviso direttamente dal Canale Youtube dell’Agenzia delle Entrate, viene illustrato in maniera semplice il funzionamento della fattura elettronica emessa verso un privato cittadino:

 

[siteorigin_widget class=”Sydney_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

 

Per il singolo privato dunque non vi saranno grandi cambiamenti: egli riceverà copia analogica della sua fattura. Potrà poi accedere nella sua area riservata e dal marzo 2020 controllarne l’effettiva correttezza. L’invito che facciamo ai nostri lettori è quello di dotarsi comunque fin da ora di strumenti per poter accedere nella propria area dell’Agenzia delle Entrate (anche se ancora non attiva). Ricordiamo che per poter accedere è necessario munirsi di credenziali fisconline, della CNS (carta nazionale dei servizi), oppure dello Spid digitale.

 

Conclusioni

Abbiamo parlato poco fa che non vi saranno grossi cambiamenti per il privato: egli riceverà comunque copia della fattura elettronica trasmessa. Ci rimangono comunque alcune perplessità: Cosa succede se il privato riceve copia di una fattura elettronica che viene poi scartata dallo Sdi? Come può accorgersene? Ricordiamo infatti che una fattura elettronica scartata si considera come non emessa. Un documento non presente nello Sdi (tranne specifici esoneri: esempio forfettari) non ha nessuna rilevanza fiscale. Ciò potrebbe generare problemi ad esempio in termini di detrazioni fiscali per lavori relativi a ristrutturazioni edilizie. In tal caso il privato potrebbe portarsi in detrazione costi relativi ad una fattura scartata e non presente nello Sdi? In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia, il nostro invito è quello di munirsi di fisconline, della CNS (carta nazionale dei servizi), oppure dello Spid digitale. Se il privato ha infatti la possibilità di poter visualizzare le proprie fatture effettivamente ricevute, sarà in grado di risolvere questi dubbi. Diteci la vostra lasciando un commento qui sotto.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica: le nuove modalità di versamento

In questo approfondimento ci occuperemo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Con l’arrivo del 2019 è cambiata la modalità di versamento di questa imposta. Grazie alla fatturazione elettronica l’agenzia delle entrate è ora in grado di calcolare e comunicare al contribuente l’importo esatto che deve pagare. Ricordiamo infatti che le fatture elettroniche devono sempre passare attraverso lo Sdi, il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate. In questa maniera l’amministrazione finanziaria può avere sempre sotto controllo lo scambio di fatture tra le varie partite iva. Se vuoi scoprire di più su questa nuova modalità di pagamento, continua la lettura di questo articolo.

 

La nuova normativa sul pagamento dell’imposta di bollo

La normativa rispetto al passato è sensibilmente cambiata. Fino alla fine del 2018 era infatti possibile effettuare il versamento dell’imposta dovuta in fattura entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La normativa vigente dal 2019 invece cambia i tempi per il versamento.

 

I tempi per il pagamento dell’imposta di bollo sulla e-fattura

Il ministero dell’economia e delle finanze, con decreto firmato il 28/12/18,  ha modificato l’art.6 del DM 17 giugno 2014, stabilendo che:

 

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. 

 

Le scadenze quindi riservate per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato:
– Per il primo trimestre la scadenza è il 20 aprile;
– Per il secondo trimestre la scadenza è il 20 luglio;
– In riferimento al terzo trimestre, la scadenza è il 20 ottobre;
– Per il quarto trimestre è il 20 gennaio.

 

Le nuove modifiche al versamento: la conversione al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e il COVID-19

La conversione al decreto-legge 26 ottobre 2019

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso di importi dovuti inferiori alla soglia annua di 1.000 euro, era stata decisa una modifica al versamento del bollo con la proposta emendativa del 1/12/2019. Era stato previsto, in particolare, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

 

Il COVID-19: nuove disposizioni del Decreto Liquidità

Fatture elettroniche del primo trimestre 2020

Con il nuovo Decreto-legge vengono invece sostanzialmente confermate le precedenti scadenze trimestrali per questa imposta. Ci sono però delle interessanti novità. Questo decreto ha infatti previsto che, nell’ipotesi in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

 

Fatture elettroniche del secondo trimestre 2020

Inoltre se l’imposta di bollo per le fatture del primo trimestre congiuntamente con l’imposta per quelle del secondo è inferiore ancora ai 250 euro, allora l’imposta potrà essere versata nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

 

Fatture elettroniche del terzo e quarto trimestre 2020

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.

 

Vuoi maggiori informazioni riguardo il versamento dell’imposta di bollo durante l’emergenza COVID-19?

Benissimo: non dovrai fare altro che guardare il nostro approfondimento pubblicato sulla pagina Facebook dello Studio Simonetti. All’interno di questa pagina troverai tanti altri video relativi alle novità fiscali durante l’emergenza COVID-19.

[siteorigin_widget class=”Sydney_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

Come avviene il pagamento dell’imposta di bollo?

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, lo stesso ministero precisa:

 

L’Agenzia  delle  entrate  rende  noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base  dei dati  presenti  nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno  dell’area  riservata  del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente  nella  predetta  area  riservata,  con  addebito  su  conto corrente bancario  o  postale,  oppure  utilizzando  il  modello  F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. 

 

Sulla base di quanto appena detto, possiamo fare una riflessione importante: i controlli dell’agenzia sono sempre più intensificati e rapidi. L’agenzia è ora addirittura in grado di poter determinare l’ammontare esatto dell’imposta di bollo dovuta nel trimestre partendo da dati già in suo possesso [le e-fatture trasmesse allo Sdi]. Il contribuente si troverà già nella sua area  riservata la comunicazione dell’importo da pagare. Per accedere alla propria area, sarà necessario entrare nel sito Fatture e Corrispettivi tramite le proprie credenziali fisconline, tramite la carta nazionale dei servizi o tramite SPID- identità digitale oppure delegando un intermediario (ad esempio un commercialista) ad accedere con le sue credenziali entratel. 

 

Quali sono le operazioni soggette ad imposta di bollo?

Quando parliamo di imposta di bollo, dobbiamo tenere a mente un principio essenziale: quello dell’alternatività tra imposta di bollo e iva. Secondo questo principio, l’imposta di bollo su una fattura è dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47. Le operazioni soggette ad imposta di bollo sono dunque quelle:

  • esenti da iva ex art.10 del D.p.r. 633/72.
  • Fuori campo iva per assenza del requisito oggettivo o soggettivo (per sapere di più leggi il nostro articolo dedicato le operazioni fuori campo iva e la fattura elettronica). 
  • Fuori campo iva in mancanza del requisito territoriale (da art.7 a 7-septies del D.p.r. 633/72).
  • Escluse da iva ex art.15 del D.p.r. 633/72.
  • operazioni assimilate a esportazioni (di cui agli artt. 8-bis, 9, 72 del D.p.r. 633/1972)

 

Quanto è l’importo dell’imposta d bollo sulla singola e-fattura?

L’articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/72 stabilisce un imposta di bollo fissa di 2 euro sulle fatture e altri documenti (vedi immagine qui sotto).

Imposta d bollo di 2 € sulle fatture

 

Come indicare l’imposta di bollo sulla fattura elettronica?

Vediamo ora come indicare questa imposta tramite il servizio gratuito fatture e corrispettivi” messo a disposizione dall’agenzia delle entrate. Non temete se voi utilizzate un altro programma per l’emissione delle vostre fatture elettroniche. Le stesse operazioni infatti si ripropongono in maniera similare nei tanti programmi cloud a pagamento delle numerose case di software che si occupano di gestione contabile. 

Nell’apposito campo per la creazione del file Xml, dovremo inserire i dati come mostrato nell’esempio qui sotto: 

Imposta di bollo in fatture e corrispettiviL’agenzia una volta ottenuta la fattura elettronica emessa all’interno dello Sdi, sarà in grado leggendo i dati contenuti nell’Xml, di computare l’ammontare esatto dell’importo dovuto su base trimestrale. Attenzione a indicare correttamente questo campo: il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pari da uno a cinque volte l’imposta evasa

 

Ultime osservazioni

Ne approfittiamo di questo approfondimento per chiarire una questione secondo noi molto importante.

Il fatto che all’interno della fattura ci sia un’imposta sul valore aggiunto vale a rendere esente da bollo l’intero documento?
La risposta è no. Spesso capita di trovare fatture miste con parte di imponibile e iva e parte esente o escluso: in questo caso l’imposta è dovuta anche se l’importo (riferito alla parte esente o esclusa) è superiore a 77,47 euro.

 


Per concludere questo articolo precisiamo che il nuovo versamento trimestrale riguarda solo l’imposta di bollo applicata alla fattura elettronica! Per quanto riguarda invece l’imposta di bollo relativa ad altri atti, documenti e registri emessi o utilizzati duranti l’anno, il versamento segue ancora le vecchie regole, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Come ottenere il codice lotteria e partecipare alla lotteria degli scontrini

Torniamo anche oggi ad occuparci di scontrini elettronici. In alcuni precedenti contributi avevamo visto come connettere il vostro registratore al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate e quali bonus erano riconosciuti agli esercenti per l’acquisto di questi nuovi registratori. Oggi invece parleremo del codice lotteria. Questo codice è necessario per partecipare alle varie estrazioni della lotteria degli scontrini (per saperne di più sulla lotteria, clicca qui). Se anche tu vuoi partecipare a questo gioco a premi, allora sei nel posto giusto. Insieme vedremo come ottenere il codice lotteria e come utilizzarlo per gli acquisti nella vita di tutti i giorni. Con un pizzico di fortuna, potrai vincere tantissimi premi, fino a 5 milioni di euro! 

 

Come ottenere il codice lotteria?

Per ottenere il codice lotteria non è necessario effettuare una registrazione all’interno del Portale. Sarà infatti sufficiente inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica per generare un codice alfanumerico, composto da 8 caratteri. Il codice sarà generato anche in formato barcode, quindi una volta ottenuto, sarà sufficiente stamparlo o salvarlo sul proprio dispositivo mobile e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto. Il codice lotteria ottenuto è unico e personale: in caso di smarrimento potrà essere rigenerato in ogni momento sempre sullo stesso Portale. Il servizio per ottenere questo codice non è ancora attivo, ma l’Agenzia promette che a breve sarà disponibile per tutti. Il nostro invito quindi è quello di continuare a seguire il nostro Blog: aggiorneremo il presente articolo non appena ci saranno delle novità in merito. 

Ottieni il codice a barre o il codice lotteria e partecipa alla lotteria degli scontrini

Come utilizzare il codice lotteria?

Il codice potrà essere utilizzato per tutti gli acquisti e permetterà al consumatore di partecipare alle varie estrazioni. L’esercente, attraverso il lettore ottico collegato al registratore di cassa o digitando il codice lotteria comunicato dal cliente, collegherà lo scontrino generato ed il codice del contribuente e trasmetterà i dati connessi direttamente all’Agenzia delle Entrate (come accade in farmacia con la tessera sanitaria). Va sottolineato che non sarà necessario che il cittadino conservi tutti gli scontrini collegati al codice lotteria, in quanto all’interno del portale dedicato sarà possibile consultare tutti gli scontrini partecipanti a ciascuna lotteria.

 

Come funziona il portale lotteria?

Il Portale Lotteria è costituito da due aree: una pubblica e un’altra riservata. 

L’area pubblica

Attraverso l’area pubblica, a cui si accede senza alcun tipo di autenticazione, è possibile:
• Generare il codice lotteria mediante l’inserimento del codice fiscale (Attenzione! Se si smarrisce il proprio codice lotteria sarà sufficiente inserire nuovamente il proprio codice fiscale e verrà così generato un nuovo codice)
• Ottenere informazioni sulla lotteria, come il calendario delle estrazioni, i codici vincenti e quelli relativi ai premi non reclamati
• Ricevere informazioni riguardanti le modalità di partecipazione e di riscossione dei premi.

 

L’area riservata

L’area riservata, accessibile tramite credenziali Spid, Fisconline, Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns), consente di:
• consultare il proprio profilo del contribuente
• verificare il numero di biglietti della lotteria associati al singolo scontrino commerciale
• controllare le vincite
• tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

Il cittadino che accederà all’area riservata del Portale Lotteria, potrà controllare i propri scontrini trasmessi all’Agenzia delle Entrate e il numero dei biglietti virtuali a essi associati (ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria) inoltre potrà verificare i propri biglietti concorrenti alla prossima estrazione.

 

Conclusioni

E tu? Cosa ne pensi di questa lotteria degli scontrini? Parteciperai a questa nuova iniziativa? I premi sono di un valore anche considerevole e le estrazioni sono frequenti: se sei interessato a conoscere tutti i premi disponibili, consulta il nostro articolo: Da agosto le prime estrazioni della lotteria degli scontrini

Da agosto le prime estrazioni della lotteria degli scontrini

Con l’arrivo dell’estate 2020 inizia la famosa lotteria degli scontrini. Tanto pubblicizzata dall’Agenzia delle Entrate, essa permetterà al fisco italiano di recuperare molto gettito fiscale. Mettendo infatti a disposizione dei contribuenti tantissimi premi (fino a 5 milioni di euro), i vari consumatori saranno incentivati a richiedere l’emissione di scontrini (che dal 2020, ricordiamo, sono divenuti elettronici per tutti gli esercenti al dettaglio). Una maniera -diciamo- creativa per il fisco italiano: utilizzare una vincita a premi per la lotta all’evasione. Se vuoi sapere come funziona questo singolare meccanismo messo a disposizione dal 1 luglio 2020, per prima cosa ti invitiamo a leggere il nostro precedente articolo Lotteria degli scontrini: come funziona? Ora che sai come funziona la lotteria degli scontrini, sarai anche tu pronto a partecipare all’estrazione dei tanti premi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Buona lettura quindi e in particolare, buona fortuna!

 

7 Agosto 2020: prima estrazione della Lotteria degli Scontrini

L’avvio previsto per la suddetta era gennaio 2020, tuttavia le informazioni direttamente rilasciate dall’Agenzia non erano definitive, tutt’altro che esaustive e incomplete.
Quindi, come spesso accade, la scadenza per l’avvio della lotteria è stata prorogata per l’estate 2020 e il 9 marzo 2020 è stato ufficialmente reso attivo il portale della lotteria degli scontrini! https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home

 

Chi può partecipare alla lotteria degli scontrini

Dal 1° luglio 2020 tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, con valore pari o superiore a 1 euro, potranno partecipare alle estrazioni annuali e mensili. Dal 2021 ci saranno inoltre estrazioni settimanali. Se quindi sei interessato a questo nuovo servizio e vuoi conoscere in dettaglio tutti requisiti richiesti per partecipare a questa lotteria, consulta il nostro precedente contributo, cliccando qui. Ora che hai verificato i requisiti necessari, potrai partecipare alla lotteria mostrando il tuo codice lotteria all’esercente. Ma come posso ottenere questo codice? Non ti preoccupare: abbiamo dedicato una guida specifica sul codice lotteria, dove viene spiegato in maniera dettagliata i passaggi per ottenere il tuo codice personale. 

 

Le estrazioni: modalità di partecipazione

Prima dell’emissione dello scontrino sarà necessario comunicare all’esercente il tuo codice lotteria, comunicando a quest’ultimo il codice lotteria. L’esercente, attraverso il suo registratore di cassa telematico, abbinerà il codice lotteria allo scontrino dell’acquisto e  provvederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Il flusso di dati che saranno inviati alla chiusura giornaliera del registratore di cassa in formato XML, conterranno anche questo codice e consentiranno al consumatore di partecipare alla lotteria.

 

Le tempistiche per le estrazioni dei premi

Per quanto riguarda l’anno 2020 le estrazioni avranno una cadenza mensile e in più ci sarà un’estrazione finale annuale; mentre dal 2021 la frequenza delle estrazioni aumenterà e ci saranno anche delle lotterie settimanali. La prima estrazione è prevista per venerdì 7 agosto 2020.

La nuova lotteria prevederà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”. Chi utilizzerà metodi di pagamento tracciabili (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) parteciperà a entrambe le estrazioni e in questo caso i premi della lotteria saranno più elevati e ad essere premiato sarà anche l’esercente che ha emesso lo scontrino.

 

L’ammontare dei premi della lotteria degli scontrini

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

  • sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana (a partire dal 2021);
  • tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  • un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

  • quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana (a partire dal 2021);
  • dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  • un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

 

Come sapere se si è tra i fortunati vincitori

Sarà l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore l’eventuale vincita quest’ultimo sarà contattato via SMS e gli ulteriori dettagli saranno reperibili all’interno dell’area riservata nel portale della Lotteria.
In ogni caso il vincitore riceverà anche una comunicazione formale della vincita, attraverso i seguenti metodi:
1. tramite una Pec (Posta elettronica certificata) che sarà inviata al cittadino che ha provveduto ad inserire all’interno del portale lotteria;
2. tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia.

 

Come sarà corrisposto il premio vinto?

La vincita verrà corrisposta esclusivamente mediante bonifico bancario o, per quei soggetti non forniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile. I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita e nel caso in cui questo non avvenga la somma da corrispondere concorrerà alla formazione di altri premi in sede di estrazione annuale.

 

Conclusioni

Le informazioni reperite per questo articolo sono disponibili all’interno del portale lotteria, nello stesso è possibile trovare anche informazioni maggiori riguardanti i premi delle estrazioni, pertanto vi invitiamo a consultare il seguente sito:

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home e scaricare la guida.

Vi salutiamo con un video condiviso direttamente dal canale Youtube dell’Agenzia delle Entrate:

[siteorigin_widget class=”Sydney_Video_Widget”][/siteorigin_widget]


Lo Studio Simonetti sarà ben lieto di fornire qualsiasi informazione circa la lotteria degli scontrini e supportarvi nella generazione del codice lotteria quindi…
Non ci resta che augurarvi BUONA LOTTERIA A TUTTI!!!!

La lotteria degli scontrini: Come funziona?

Dopo tanto vociferare finalmente sono apparse alcune delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla lotteria degli scontrini che prenderà il via dal 1° luglio 2020, in concomitanza dell’obbligatorietà per i commercianti di munirsi di registratori di cassa elettronici. Una novità interessante per i privati cittadini che, già da marzo 2020, potranno vedere le proprie fatture elettroniche collegate al proprio codice fiscale. In un precedente articolo ci siamo infatti concentrati sul servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali messo a disposizione dal 29 febbraio 2020. Oggi invece ci occuperemo dei corrispettivi elettronici, vedendo in particolare come funziona la lotteria degli scontrini

 

Lotteria degli scontrini: Come funziona?

Questo fenomeno, studiato con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale, metterà a disposizione dei consumatori un codice univoco per persona da poter comunicare ai commercianti in fase di acquisto; lo stesso codice, tramite il registratore di cassa elettronico, verrà comunicato direttamente dal commerciante che tramite la generazione di un file xml consentirà ai soggetti che hanno fatto richiesta di partecipare all’estrazione di svariati premi messi in palio dall’Agenzia delle Entrate.

 

Come ottenere il codice per partecipare al concorso?

Come anticipato per poter partecipare alla lotteria degli scontrini ogni soggetto dovrà essere munito di un proprio codice lotteria che dovrà essere generato nell’area dedicata presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo codice sarà personale e unico per ogni soggetto richiedente e solo mediante la comunicazione dello stesso in fase di generazione dello scontrino che il consumatore potrà partecipare all’estrazione dei premi messi in palio dall’agenzia. Per conoscere tutti i passaggi per ottenere il codice lotteria, non devi fare altro che consultare la nostra guida: Come ottenere il codice lotteria e partecipare alla lotteria degli scontrini.

 

Chi può partecipare al concorso?

Potranno richiedere lo scontrino lotteria solo i cittadini residenti in Italia con almeno 18 anni di età, che effettuano una spesa minima di 1€ e che al momento dell’acquisto rappresentano un consumatore finale (per esempio non sono validi gli acquisti di merci da parte di commercianti). Agevolazioni sono previste per i soggetti che effettuano pagamenti tracciati quali carte di credito e bancomat, gli stessi infatti vedranno aumentate le proprie opportunità di vincita.

Quali sono i parametri necessari alla trasmissione dello scontrino lotteria?

L’Agenzia delle Entrate precisa i seguenti parametri come necessari affinché la trasmissione dello scontrino lotteria vada buon fine, oltre ai dati identificativi del registratore telematico (RT) saranno necessari:

  1. a) denominazione del cedente/prestatore;

  2. b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;

  3. c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);

  4. d) data e ora del documento;

  5. e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;

  6. f) codice lotteria del cliente.

 

 

Come avverrà la trasmissione degli scontrini lotteria?

Si precisa che nel caso di reso o annullo di scontrini già precedentemente inviati, anche questa operazione dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dal 1° luglio 2020 il nuovo registratore di cassa elettronico provvederà, durante l’arco della giornata e a chiusura della cassa giornaliera, all’elaborazione dei dati in memoria e alla generazione di un file xml tracciato composto di tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria. Lo stesso documento verrà trasmesso all’agenzia delle entrate tramite l’apposito servizio “lotteria/corrispettivi” in modalità “API-REST”. La composizione del file prevede delle regole necessarie alla corretta connessione al sito dell’agenzia tra le quali che il file xml generato dovrà contenere da 1 a 100 scontrini e non potrà eccedere in dimensioni di 60kb.

 

Come provvederà l’agenzia delle entrate a comunicare l’estrazione vincente?

Con il provvedimento 80217 pubblicato il 6 marzo 2020 sono state definite le regole operative e le modalità  per la lotteria degli scontrini la cui decorrenza è fissata al prossimo 1° luglio 2020:

La prima estrazione mensile è prevista per il 7 agosto 2020.

Per conoscere nel dettaglio le modalità di estrazione dei premi, non devi fare altre che leggere il nostro articolo: Da agosto le prime estrazioni della lotteria degli scontrini.

Sondaggio sulla fattura elettronica: il voto dei nostri lettori

Nel corso del presente articolo presenteremo i risultati del nostro sondaggio “Pensi che la fattura elettronica ti abbia aiutato nella gestione della tua contabilità?”. Ringraziamo per prima cosa tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni. Questi risultati ci permettono di comprendere realmente le impressioni e le sensazioni di tutti coloro che leggono il nostro Blog.

 

Il tema del sondaggio

È passato più di un anno dall’introduzione della fattura elettronica all’interno del nostro sistema fiscale. Dopo alcuni mesi iniziali di prova (per i primi 9 mesi del 2019 è stato possibile emettere le e-fatture in ritardo senza sanzioni), il sistema di fatturazione elettronica è entrato pienamente a regime. Questo nuovo adempimento ha inizialmente spaventato i vari operatori economici data la portata rivoluzionaria nei vari rapporti commerciali tra imprese. Gradualmente però le varie partite iva hanno preso dimestichezza con questo nuovo strumento ed ora tutti sono più o meno in grado di inviare e ricevere i propri file XML. A mio parere, è interessante notare come molte parole sconosciute fino a qualche anno fa, ora sono diventate del tutto ordinarie, come ad esempio:

 

Le condizioni del nostro sondaggio sulla fattura elettronica

Il sondaggio è stato pubblicato nel nostro sito web in data 20 ottobre 2019 e le votazioni sono durate per 2 mesi. Questo sondaggio è stato pubblicizzato poi anche sui nostri canali social (Facebook, Linkedin, Telegram). La scadenza è stata prevista alcuni giorni prima di Natale 2019, esattamente in data 20 dicembre 2019. Il sondaggio era aperto a tutti e non vi erano registrazioni da effettuare per procedere alla votazione. Il sondaggio è stato quindi svolto nel più totale anonimato.

La domanda posta ai nostri lettori era: Pensi che la fattura elettronica ti abbia aiutato nella gestione della tua contabilità?

Le opzioni disponibili per i nostri lettori erano due:  

  1. Si, mi ha aiutato
  2. No, non molto

I risultati del nostro sondaggio sulla fattura elettronica

I risultati sono riportati nella seguente immagine:  

La maggior parte dei votanti è a favore della fattura elettronica

Come vedete la maggioranza dei partecipanti si è espressa a favore della fattura elettronica. Con un risultato schiacciante ha vinto infatti la risposa “Si, mi ha aiutato” ottenendo una percentuale del 71,40 %. A favore della scelta “No, non molto” si è espresso il 28,60% dei votanti.

 

I commenti del sondaggio

I risultati di questo sondaggio ci fanno riflettere con attenzione sul valore della fattura elettronica nel nostro sistema commerciale. La maggior parte dei nostri lettori raggiunge il nostro sito in cerca di risposte su determinati temi tra cui quello della fatturazione elettronica (abbiamo dedicato una specifica rubrica sul punto: potete consultarla cliccando qui). Spesso hanno dubbi e quesiti che ci sottopongono sotto forma di commento ai vari articoli oppure tramite le nostre pagine social. Nonostante la portata rivoluzionaria avvenuta con il 2019 e le prime difficoltà iniziali, i risultati del nostro sondaggio lasciano intendere che nel lungo periodo la fatturazione elettronica abbia aiutato i vari operatori economici a gestire i vari rapporti commerciali.

 

Il vantaggio della fatturazione elettronica

La fattura elettronica si inserisce in un processo globale di digitalizzazione che, in termini ben più ampi, sta cambiando la nostra vita. Tutto sta diventando sempre più digitale e sono in crescita i servizi che sono messi a disposizione online (vedi ad esempio l’attivazione dell’identità digitale italiana SPID). I sistemi per ottenere e scambiare informazioni diventano sempre più veloci, e la fattura elettronica permette sicuramente di gestire una grande quantità di informazioni in maniera comoda tramite il proprio computer. Fino al 2018 tutto il sistema era basato su un processo cartaceo che spesso poteva condurre a errori: ora con la fattura economica tutto è divenuto più sicuro. Le fatture ora hanno una data certa di invio e tutte le fatture che riceviamo (a parte alcune eccezioni come i forfettari) arrivano in un apposito canale HUB e sono facilmente consultabili in ogni momento. Anche la fase di contabilizzazione è divenuta più automatica (anche se ancora vi sono diverse difficoltà) e i vari produttori di software si stanno sempre più impegnando per il rendere il sistema più snello e agevole.L’obiettivo (per ora utopico) del fisco italiano sarebbe quello di mettere a disposizione dei vari operatori una dichiarazione iva precompilata sulla base delle informazioni presenti nello SDI. Questo obiettivo, a parer nostro, sembra per ora irrealizzabile visto l’estrema delicatezza e le difficoltà che spesso accompagnano la dichiarazione annuale IVA. Sicuramente alcuni processi si sono automatizzati, come ad esempio l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate (per saperne di più clicca qui).

Comprendiamo quindi i risultati di questa votazione: in un sistema sempre più tecnologico la fattura elettronica si inserisce perfettamente per integrare e talvolta migliorare le varie relazioni commerciali tra le imprese del sistema italiano.

 

Il prossimo sondaggio

Per il 2019 la fattura elettronica ha rappresentato una vera rivoluzione: stessa importanza riveste per il 2020 lo scontrino telematico. Noi dello Studio Simonetti ci stiamo già occupando con diversi articoli di questo nuovo adempimento.  Per questo abbiamo deciso di cogliere le impressioni e i pareri dei nostri lettori proponendo un nuovo sondaggio che scadrà in data 31/3/2020.

La domanda posta è questa: Pensi che gli scontrini elettronici metteranno ancora più in difficoltà i piccoli commercianti? Le riposte disponibili sono:

  1. Sì, sarà più difficile
  2. No, non molto.

E te cosa pensi? Vota anche tu, e scopri i risultati del nostro nuovo sondaggio sui nostri social network (Facebook, Linkedin, Telegram).

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Polls”][/siteorigin_widget]

Conclusioni

Nel corso dei nostri articoli abbiamo affrontato passaggi poco chiari o dibattuti sulla fattura elettronica, come ad esempio il reverse charge per la fattura elettronica, le fatture scartate, il rapporto tra il regime forfettario e la fattura elettronica, le fatture ricevute a fine anno e la loro detraibilità, le fatture elettroniche per i privati , etc. Gli argomenti di interesse sono talmente tanti che abbiamo deciso di raccogliere tutti i nostri studi sulla fattura elettronica all’interno di un e-book che sarà a breve consultabile gratuitamente per tutti i nostri lettori (per sapere la data di pubblicazione vi invitiamo a seguirci sui nostri social Facebook, Linkedin, Telegram). Seguiteci quindi per scoprire la data d pubblicazione del nostro libro.

La fattura elettronica: un mezzo per evitare l’esterometro?

Con il 2019 è arrivata definitivamente la fattura elettronica nel panorama italiano. Non è stata una novità assoluta, in quanto questo tipo di fatturazione era presente già da diversi anni nella pubblica amministrazione. Dal 1/1/2019 è entrata in vigore anche nei rapporti commerciali tra privati, rappresentando una vera e propria rivoluzione per l’imprenditoria italiana. La portata di questa rivoluzione ha portato cambiamenti non solo nella gestione delle fatture, ma anche negli adempimenti posti a carico dei contribuenti. Se infatti da un lato vi sono stati degli obblighi fiscali venuti meno, dall’altro lato abbiamo avuto l’arrivo di nuovi adempimenti. Se vuoi conoscere tutti questi cambiamenti, leggi questo articolo e continua a seguire il nostro blog.

 

Dallo spesometro all’esterometro

Con l’arrivo della fatturazione elettronica è venuto meno l’obbligo dello spesometro. Lo spesometro era una comunicazione obbligatoria che i soggetti titolari di partita dovevano fare all’agenzia delle entrate. Nella Comunicazione dati iva (sinonimo di spesometro) dovevano essere riportate tutte le operazioni rilevanti ai fini iva.  

 

La fine dello spesometro

Lo spesometro è servito all’agenzia delle entrate per effettuare controlli incrociati tra le partite iva. Grazie a questo strumento l’amministrazione finanziaria è stata in grado di intervenire in tutte quelle ipotesi in cui non vi era match tra le comunicazioni del cliente e del fornitore. Con l’introduzione della fattura elettronica questa necessità è venuta naturalmente meno. L’agenzia ora ha infatti a disposizione in maniera immediata tutti i dati che gli servono per la sua attività di controllo. Le fatture elettroniche infatti devono necessariamente passare attraverso il Sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate. Non c’è quindi più bisogno dello spesometro.  

 

L’inizio dell’esterometro

Dopo anni e anni, salutiamo lo spesometro. Siamo però pronti ad un nuovo tipo di comunicazione: l’esterometro. L’esterometro rappresenta la nuova comunicazione dati estero per l’operazioni transfrontaliere. Tramite l’esterometro devono essere comunicate le operazioni attive e passive intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Rappresenta quindi niente più che uno spesometro in scala internazionale.

 

Chi deve fare l’esterometro?

Devono fare l’esterometro tutti quei soggetti che dal 1° gennaio 2019 sono obbligati all’emissione delle fatture elettroniche. Sono esclusi i contribuenti minimi e forfettari e coloro appartenenti al regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72). Sono esclusi, infine, i soggetti non residenti e non stabiliti anche se identificati nel nostro territorio.  

 

Quali tipo di operazioni devono essere comunicate?

Il nuovo adempimento riguarda:

  • le cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di soggetti non residenti;
  • le cessioni di beni e servizi ricevute da soggetti non residenti. 

 

Quali operazioni sono escluse?

Sono invece escluse da queste comunicazioni le operazioni per le quali è stata fatta una bolletta doganale e quelle per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura in formato elettronico. 

 

Dunque le fatture verso l’estero emesse in formato elettronico sono escluse dall’esterometro?

, proprio così. Le operazioni verso l’estero che sono emesse verso in modalità elettronica sono escluse dall’obbligo dell’esterometro. Grazie alla fattura elettronica sarà dunque possibile evitare questo tipo di comunicazione.

 

Ma quali operazioni verso l’estero vengono escluse con la fattura elettronica?

Questa esclusione riguarda solo le operazioni che sono state trasmesse allo Sdi. Se quindi emetto una fattura cartacea verso un cliente estero, sarò obbligato a riportare questa fattura all’interno dell’esterometro. Se invece emetto la fattura in maniera elettronica, potrò evitare di dover comunicare questo dato all’agenzia delle entrate. L’amministrazione finanziaria infatti avrà già a disposizione questo dato nei propri archivi (poiché comunicati allo Sdi). Non ci sarà quindi bisogno di un’ulteriore comunicazione [tramite l’esterometro]. 

 

Se decido di gestire le fatture emesse verso l’estero in maniera elettronica come posso fare? E’ molto probabile che l’impresa estera non sia dotata di un codice destinatario

In questo caso il codice destinatario da indicare è 7 volte x “xxxxxxx”. Nel campo codice fiscale deve essere indicata la partita iva comunitaria e quando si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: 00 99999999999 .Lo Sdi chiaramente non sarà in grado di recapitare la fattura elettronica al cliente straniero. Sarà quindi cura del fornitore italiano di far recapitare la copia della fattura trasmessa allo Sdi in maniera informatica (ad esempio tramite email) oppure semplicemente in maniera cartacea. Pertanto per il cliente straniero non ci sarà nessun cambiamento rispetto al passato: egli riceverà la sua fattura come fatto fino al 2018. Il fornitore italiano che ha deciso previamente di  inviare la fattura alla Sdi potrà invece godere dell’esclusione dall’esterometro per questa fattura. 

 

Soggetto privato straniero

Stesso discorso vale per il privato straniero. Già in un precedente articolo c’eravamo soffermarti sulla e-fattura nei confronti di un contribuente finale, ma limitatamente all’ipotesi di un privato italiano. Se  il nostro consumatore finale sarà straniero, valgono le stesse regole viste poco fa: codice destinatario con 7 x. Anche in questo caso però lo Sdi non sarà in grado di recapitare al cliente straniero la fattura emessa (in quanto il sistema di fatturazione elettronica è in vigore solo in Italia). Sarà cura quindi dell’emittente di inviare via email (ad esempio in formato PDF) oppure in maniera cartacea la copia della fattura elettronica.

 

E per le fatture d’acquisto?

Il sistema di fatturazione elettronica riguarda solamente gli operatori italiani. I nostri fornitori esteri emetteranno fattura nei nostri confronti come fatto fino al 31/12/18, ovvero in modalità cartacea. Tali dati, non transitando all’interno dello Sdi, dovranno dunque essere comunicati all’interno dell’esterometro. L’impresa italiana si troverà dunque a gestire anche per il 2019 delle fatture in formato cartaceo. Per evitare confusione nella gestione delle fatture, il nostro invito è quello di dotarsi di un sezionale iva specifico in cui registrare e conservare separatamente le fatture ricevute in maniera analogica. Già più volte nel corso dei nostri articoli c’eravamo soffermati sull’importanza di utilizzare i sezionali iva per la nostra contabilità. Essi infatti permettono di gestire in maniera separata le differenti situazioni che si possono presentare con la fatturazione elettronica. 

 

Quando deve essere fatto l’esterometro?

Con le ultime modifiche apportate alla legge di conversione del D.L. Fiscale 2020, l’esterometro passa da mensile a trimestrale. Se non vi saranno cambiamenti, le scadenze coincideranno con quelle delle comunicazioni iva trimestrali:

  • 30 aprile, per il primo trimestre;
  • 31 luglio, per il secondo trimestre;
  • 31 ottobre, per il terzo trimestre;
  • 31 gennaio anno successivo, per il quarto trimestre.

 

Se, ad esempio, la fattura verso l’estero è stata emessa in maniera cartacea il 20/03/2019, la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata entro il 30 aprile successivo.

Per le fatture estere passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di ricezione. NOTA BENE: il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 precisa che “per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA“.

 

 

 


Abbiamo concluso anche questo articolo. Prima di salutarci però, vogliamo ripetere un passaggio fondamentale: sono escluse dall’esterometro quelle operazioni che sono già state comunicate tramite il sistema fattura elettronica. In tutti gli altri casi (con la sola esclusione della bolletta doganale) dovrà essere fatto l’esterometro. 

 

Le modalità di trasmissione dei corrispettivi elettronici: tempi e vantaggi

Trasmissione dei corrispettivi: modalità, vantaggi e casi particolari

Dal 1° luglio 2019, per gli esercenti che nel 2018 hanno realizzato un volume di affari superiore a 400.000€, è scattato l’obbligo dei corrispettivi elettronici. Per tutti gli altri operatori economici invece decorrerà dal 1° gennaio 2020, esistono tuttavia delle operazioni elencate nel DM 10 maggio 2019 che sono esonerate dalla memorizzazione elettronica. Dal 2020 i corrispettivi saranno inviati in via elettronica attraverso i registratori di cassa telematici o con la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate gratuitamente.

 

Perché è avvenuto il passaggio alla registrazione telematica dei corrispettivi?

La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi in forma telematica garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

 

Quali sono i vantaggi?

Questa procedura presenta innumerevoli vantaggi e semplificazioni per l’esercente per il quale non è più necessaria la tenuta del registro dei corrispettivi, in quanto tutti i dati sono registrati e trasmessi dal registratore telematico (RT).

Non è più necessaria la conservazione della copia del documento commerciale rilasciato al cliente riducendo quindi costi e tempi di gestione.

Non più obbligatoria è la conservazione del libretto di servizio in quanto tutte le informazioni relative alla verifica periodica (che da annuale passa a biennale) saranno trasmesse direttamente dall’apparecchio all’Agenzia delle Entrate e consultabili all’interno del portale Fatture e Corrispettivi messo a disposizione dall’Agenzia stessa.

 

Il credito d’imposta per l’acquisto del registratore di cassa telematico

Per gli anni 2019 e 2020 è inoltre previsto un contributo per l’acquisto del registratore di cassa telematico, o per adattamento di uno vecchio, che è erogato sotto forma di credito di imposta; maggiori dettagli su questo aspetto sono reperibili cliccando qui.

Infine, per coloro che utilizzano bollettari o che effettuano operazioni a bassa frequenza, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una procedura web gratuita all’interno della quale l’esercente è possibile compilare i documenti commerciali.

 

Modalità’ di trasmissione, quale scegliere:

Gli strumenti messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate sono:

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO (RT)

Per gli esercenti il funzionamento del nuovo apparecchio risulta simile al tradizionale registratore di cassa; infatti, anche in questo caso, al momento dell’acquisto del bene o del servizio ci sarà il rilascio di un documento commerciale.
Tuttavia il nuovo registratore, che presenta la capacità di connettersi ad internet, provvede alla memorizzazione dell’operazione nel momento stesso in cui viene emessa ed alla chiusura della cassa giornaliera, in automatico, predispone e sigilla un file contenente i dati complessivi dei corrispettivi del giorno e lo trasmette direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Il RT non necessita di essere costantemente connesso ad internet per funzionare, la memorizzazione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale funzionano anche off-line; connettere l’RT diventa tuttavia necessario in fase di chiusura della cassa, momento in cui avviene la trasmissione del file all’Agenzia delle Entrate.

 

PROCEDURA WEB

Questa modalità viene spesso consigliata a coloro che elaborano con bassa frequenza le operazioni, come gli esercenti che fino ad ora compilavano le ricevute a mano e che avevano più tempo per la compilazione delle stesse (es. falegnami, idraulici…).

Questa procedura necessita di una connessione internet sempre attiva nel momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale ed è utilizzabile da PC, tablet e smartphone.

La procedura consiste in: accedere nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali fisconline, tramite CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite lo Spid digitale. Al momento della compilazione della ricevuta fiscale si deve quindi verificare i dati precompilati identificativi dell’operatore esercente, compilare i dettagli dell’operazione (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota IVA) e specificare le modalità di pagamento. Una volta terminati i passaggi di cui sopra l’esercente può confermare la generazione del documento commerciale in formato PDF al quale il sistema assegnerà un codice identificativo univoco.  Il cliente a questo punto potrà richiedere il documento commerciale o in forma cartacea, o tramite e-mail o sms, Whatsapp…ecc.

Come funziona la procedura web?

La procedura web consente in un unico passaggio la generazione, memorizzazione e l’invio all’Agenzia delle Entrate del documento commerciale emesso e permette inoltre di gestire anche le casistiche particolari quali reso merce, annullo o corrispettivo non riscosso. Per sapere come procedere operativamente all’invio dei corrispettivi nel canale offerto dall’Agenzia delle Entrate, vi mettiamo a disposizione il seguente video condiviso direttamente dal Canale Youtube dell’Agenzia:

 

Che cosa succede se alla chiusura della cassa manca la connessione internet?

Come già anticipato sopra l’RT, per generare il file dei corrispettivi e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate, necessita di connettersi ad internet solo in fase chiusura della cassa. Qualora dovessero esserci problemi di connettività alla rete l’esercente ha tempo 12 giorni per trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate o riconnettendo ad internet l’RT o copiando il file dei corrispettivi giornalieri in una memoria esterna (come una chiavetta USB) e provvedendo all’upload del file nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

 

Cosa fare nei periodi di chiusura dell’esercizio commerciale:

Nei periodi in cui l’esercizio commerciale è chiuso l’esercente non deve provvedere ad effettuare alcuna registrazione nell’RT: il registratore infatti al momento della riapertura e nella prima trasmissione provvederà in automatico a comunicare all’Agenzia delle Entrate le giornate di chiusura dell’attività.

 

Regime sanzionatorio

In caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o trasmissione incompleta o non veritiera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 471/1997 (in particolare articolo 6 e articolo 12).

Il diritto alla detrazione IVA: le fatture elettroniche ricevute a fine anno

Guida operativa per le fatture elettroniche ricevute durante l’anno e a fine anno.

Deve essere prestata massima attenzione per le fatture ricevute in prossimità della chiusura dell’esercizio. Con l’introduzione del sistema di fatturazione elettronica è divenuto certo il momento di invio e di ricezione del documento elettronico; ogni fattura infatti deve passare attraverso il canale SDI dell’Agenzia delle Entrate. Ma cosa è esattamente lo SDI? Il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate rappresenta un intermediario telematico presso cui vengono comunicate tutte le fatture elettroniche e che ne controlla l’effettiva correttezza. Superato questo controllo, le fatture vengono poi reindirizzate alla pec o al codice destinatario precedentemente registrati sempre nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per una lettura attenta di questo articolo, invitiamo i nostri lettori a tenere ben separati questi due termini:

Data della fattura:

Tale data è da individuarsi all’interno dell’articolo 6 del DPR 633/1972 e corrisponde al momento dell’effettuazione dell’operazione. Per la vendita dei beni tale momento coincide con la spedizione o consegna dei beni venduti, mentre per le prestazioni di servizi con il momento di pagamento o di emissione della fattura.

 

Data di ricezione:

Questo momento coincide con l’arrivo di una fattura elettronica all’interno del proprio HUB o nella propria casella di posta elettronica certificata (per sapere come funzionano questi due canali di ricevimento, vi invitiamo a leggere un nostro precedente contributo, cliccando qui).

 

Il momento di ricezione della fattura elettronica potrebbe però differire rispetto alla data della fattura, in particolare:

 

Fattura immediata

Dal 1/10/2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Superati questi termini le sanzioni saranno applicate in maniera piena.

 

Fattura differita

La fattura differita si tratta essenzialmente di una fattura riepilogativa che richiama tutti i documenti di trasporto (ddt) consegnati durante il mese. La gestione di tali Ddt può avvenire anche in maniera cartacea (la cosa importante è che questi documenti vengano richiamati nella fattura differita riepilogativa). La grande comodità di tale fattura è che può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni .

Per saperne di più sui tempi di emissione e detrazione di una fattura elettronica in corso d’anno, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento cliccando qui.

 

Da quando è possibile esercitare il diritto alla detrazione di una fattura elettronica ricevuta?

Il diritto alla detrazione è subordinato al possesso e alla registrazione della fattura. Quindi per poter esercitare questo diritto alla detrazione il cliente dovrà attendere il ricevimento della fattura nel proprio canale Hub (o, in alternativa, nella propria PEC). Potrà poi portarsi in detrazione l’iva della fattura già dal mese di effettuazione dell’operazione a condizione che la fattura venga registrata entro il 15 del mese successivo. L’articolo 14 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre scorso 2018 ha introdotto infatti una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti (conta quindi la data di ricezione -nel proprio HUB o PEC -) e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Esempio

Pertanto, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 28 ottobre 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 2 novembre 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di ottobre (a condizione che la fattura venga registrata entro il 15 di novembre). Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato anche nei mesi successivi fino alla dichiarazione iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto (per saperne di più Tempi ridotti per la detrazione IVA dal 2017). Per il 2019 il limite massimo è rappresentato con il 30 aprile 2020 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione iva).


Fatture elettroniche ricevute durante l’anno.

Qui di seguito riportiamo delle ipotesi di ricezione di una fattura elettronica durante l’anno:

Da come emerge nelle tabelle qui sopra, l’Iva è detraibile nel mese precedente se le fatture vengono ricevute e di conseguenza registrate entro il 15 del mese successivo. Per le fatture elettroniche ricevute a fine anno cambiano totalmente queste regole. Vi invitiamo a leggere con attenzione questa ultima parte dell’articolo per scoprire come gestire le fatture di fine anno.

Fatture elettroniche immediate ricevute alla fine dell’anno.

Non è possibile infatti esercitare la detrazione per le fatture di dicembre ricevute a gennaio, ancorché registrate entro il 15 del mese.

Una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio cadrà quindi nella liquidazione del mese di gennaio.

1° ipotesi

Nella prima ipotesi la fattura è datata dicembre, è stata poi ricevuta e registrata nello stesso mese: in questo caso l’iva della fattura ricevuta concorre senza problemi nella liquidazione IVA del mese di dicembre (o IV trimestre per i contribuenti trimestrali).

2° ipotesi

Nel secondo caso invece la fattura era stata emessa e ricevuta nel mese di dicembre, ma la registrazione è avvenuta nel mese successivo. In questa ipotesi il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al massimo entro il 30 aprile 2020 ovvero il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019. Per queste fatture di dicembre (registrate però in gennaio dell’anno successivo) una soluzione operativa consiste nella creazione di un apposito registro Iva sezionale: esso permette di escluderle dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che sarà il dicembre 2019. Per gestire tali operazioni le imprese dovranno pertanto scegliere se predisporre o meno un apposito registro Iva sezionale (relativo all’Iva 2019) nel registro Iva 2020. Le fatture registrate in ritardo saranno inserite dunque in questo sezionale con uno specifico codice identificativo che determini l’inserimento nella dichiarazione iva relativa al 2019. La detrazione non sarà fatta nelle operazioni periodiche, ma esclusivamente utilizzando il quadro VF del modello IVA 2020.

 

3° ipotesi

Nella terza ipotesi infine la fattura datata dicembre è stata consegnata telematicamente e registrata nell’anno successivo. In questa ultima fattispecie non sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione nell’anno 2019, ma solamente nell’anno successivo (ovvero il 2020).

Fatture elettroniche differite ricevute alla fine dell’anno.

Riportiamo per completezza espositiva anche le differenti soluzioni in caso di fattura differita di fine anno: