La prededuzione dei crediti professionali nella nuova liquidazione giudiziale

Il principio di economicità nel codice della crisi

Ispirato da uno dei principi generali della Legge Delega 155/2017 ad un contenimento dei costi delle procedure, il Legislatore è inevitabilmente intervenuto per contrastare l’aumento dei crediti prededucibili dei professionisti per le prestazioni rese in funzione della presentazione di procedure concorsuali. Se quindi è logico cogliere da un lato l’esigenza, contemplata nella Relazione Illustrativa al Codice della Crisi, di salvaguardare le risorse da destinare ai creditori concorsuali, dall’altro lato la scelta del Legislatore di condizionare il riconoscimento della prededuzione al conseguimento di un risultato positivo per l’ammissione della procedura concorsuale, può non sortire gli effetti desiderati.

 

Dalla Legge Fallimentare al Codice della Crisi

Passando da una dizione forse troppo generica del secondo comma dell’art. 111 della Legge Fallimentare che riconosce la prededucibilità dei crediti sorti in occasione e in funzione delle procedure concorsuali, il Legislatore, con il nuovo Codice della Crisi, ha deciso di vincolare la prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo/domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta/omologata. Sulla tenuta della norma è già in prima battuta possibile sollevare alcuni dubbi, dal momento che la prestazione del professionista, definita come obbligazione di mezzi, si trasformerebbe in un’obbligazione di risultato (in contrasto con il dettato normativo del Codice Civile).

La prededuzione dei crediti professionali nella nuova liquidazione giudiziale

Ulteriori problematiche si configurano tuttavia nell’ambito della liquidazione giudiziale (già fallimento), in quanto, nel silenzio normativo dell’art. 6 del Codice della Crisi, non è chiaro se la prestazione resa dal professionista che assiste l’imprenditore nella presentazione di una domanda di fallimento in proprio sia assicurata o meno da una qualche forma di prededucibilità. Nel silenzio della Legge si possono dunque configurare due ipotesi:

i) la limitazione della prededuzione opera solo in caso di concordato e di accordi di ristrutturazione, e pertanto nel caso di una liquidazione giudiziale non vi sarebbero limiti espressi;

ii) la prededuzione è riconosciuta solo nei casi specificatamente previsti dalla legge, ovvero al 100% per i membri dell’Organismo di Composizione della Crisi e al 75% per i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo/omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Oltre queste ipotesi non sarebbero ammissibili ulteriori forme di prededuzione se non quelle riconosciute ex lege da specifiche diposizioni del Codice della Crisi. 

 

La prededuzione dei crediti professionali non opera nella liquidazione giudiziale

La prima delle due ipotesi non sembra tuttavia trovare conferma. Il secondo comma dell’art. 111 della Legge Fallimentare offre infatti una statuizione di carattere generale. Nel passato le specifiche norme introdotte – e abrogate, tra l’altro, in breve tempo – per il riconoscimento della prededucibilità a determinate figure professionali (quali l’attestatore ai sensi dell’art.182 quater, 4° comma, L.Fall.) si sono sempre poste, per dottrina maggioritaria, in un rapporto di species a genus rispetto all’art. 111, 2° comma, L.Fall.. Se l’espressione in occasione e in funzione delle procedure concorsuali fosse stata confermata nel testo così riformato, la prima delle ipotesi sopra esposte avrebbe potuto ancora avere una qualche validità. La bozza consegnata dal Presidente della Commissione ministeriale al Ministro della Giustizia a fine 2017 conteneva infatti un articolo, inserito anch’esso nella Sezione II del Capo I denominata “economicità delle procedure”, che determinava il compenso in percentuale sul valore dell’attivo per quei crediti professionali sorti in occasione e in funzione delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi. La rinnovata presenza di questa generica dizione poteva far riflettere sulla natura del rapporto con il successivo (ed oggi unico) articolo del capo I, relativo alla prededucibilità dei crediti professionali. Con l’ultima stesura del citato Codice il predetto articolo è però stato espunto e non sembra che vi siano ulteriori casistiche oltre a quelle espressamente previste articolo dall’art. 6 del Codice della Crisi, per riconoscere la prededuzione per questo tipo di crediti.

Problematiche emergenti attorno la nuova liquidazione giudiziale

Posto che non è dunque possibile riconoscere una forma di prededuzione al professionista che ha assistito l’imprenditore nella presentazione di un ricorso per fallimento in proprio (leggasi liquidazione giudiziale), si potrebbe concretamente manifestare un effetto controproducente di isolamento attorno all’imprenditore decotto. L’obiettivo della prededuzione è da riconoscersi come un’eccezione al principio della par conditio creditorum al fine di rassicurare i soggetti che collaborano con il debitore in crisi.

 

Non vi sono quindi altre possibilità per liquidare in via preferenziale i crediti dei professionisti che hanno svolto attività strumentali per l’accesso alla liquidazione giudiziale?

Ebbene, nel nuovo impianto del Codice della Crisi è stato riformato un articolo che può essere passato inosservato, in quanto, nella Relazione Illustrativa al Codice della Crisi, il Legislatore non si sofferma a lungo su questo punto. Al riguardo, l’articolo 166 del Codice della Crisi, sulla revocatoria fallimentare e sulle relative esenzioni, ancorché ripercorra in buona parte il previgente articolo 67 L.Fall., non limita più, alla lettera g) del terzo comma, l’esenzione da revocatoria ai soli pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per l’ottenimento di servizi strumentali all’accesso alla procedura di concordato preventivo, ma estende la predetta esenzione a tutte le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal Codice della Crisi, ivi inclusa pertanto anche la liquidazione giudiziale.

Pagamento anticipato con protezione da revocatoria nella successiva liquidazione giudiziale

Dunque, il pagamento di un professionista che abbia collaborato con l’imprenditore per l’accesso alla procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento) potrà godere dell’esenzione da revocatoria esattamente come disciplinato dalla nuova riforma sulla crisi d’impresa. Mentre nel vecchio impianto normativo della Legge Fallimentare all’attività strumentale del professionista veniva riconosciuta de plano la prededuzione, oggi l’unico modo per ottenere un pagamento certo (che non cada dentro le dinamiche del concorso tra creditori) consisterebbe in un pagamento anticipato sfruttando così la nuova esenzione da revocatoria. Una scelta legislativa al quanto discutibile poiché il professionista potrebbe di fatto concedere la propria prestazione professionale solo in vista di un pagamento anticipato, potendo per converso mettere in ulteriore difficoltà l’imprenditore in crisi.

Il sindaco e la riforma fallimentare: nuove regole

Il collegio sindacale a fronte della nuova riforma fallimentare

Come cambierà il codice civile con la nuova riforma della legge fallimentare?

Con la riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza (legge 155/2017) arrivano dunque fondamentali modifiche al Codice civile con particolare riferimento ai compiti dei sindaci all’interno delle società. L’interesse verso questa riforma è grande in quanto secondo le stime ben 80 mila S.r.l. saranno obbligate a dotarsi di un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale). 

L’obbligo per la nomina dei sindaci

Ai sensi dell’art. 2477 del codice civile la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società.

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ne abbia specificatamente previsto la nomina nell’atto costitutivo;
  • ove per due esercizi consecutivi superi uno dei limiti previsti dall’art. 2435 bis codice civile.

La riforma della legge fallimentare va a toccare proprio quest’ultimo punto; in particolare l’art. 2435 bis c.c. attualmente recita in questa maniera:

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Le nuove regole per la nomina del sindaco

Con la riforma fallimentare però saranno abbassati i limiti (anche se ritoccati in sede di conversione in Legge del Decreto Sblocca Cantieri) elencati nel precedente paragrafo. Inoltre si dovrà nominare un organo di controllo interno quando si superi anche uno (e non più due come previsto fino ad ora) dei nuovi limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro  4.000.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro  4.000.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità  20 unità.

Il testo barrato indica i limiti previsti prima della conversione in Legge del Decreto Sblocca Cantieri. L’obbligo inoltre viene meno se per 3 esercizi consecutivi non si supera alcun dei limiti precedenti. Nell’attuale dicitura dell’art. 2477 c.c. si parla di “obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati”.

Quando entrerà in vigore?

Il decreto legislativo, in attuazione della L. 155/2017, rubricato “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” è stato finalmente approvato, il 10/1/2019. 

Le nuove disposizioni riguardanti l’organo di controllo (modifica all’art. 2477 codice civile) entrano in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione del codice della crisi in gazzetta ufficiale. Da tale data le Srl  avranno a disposizione 9 mesi per nominare gli organi di controllo o il revisore e (se necessario) uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in base alle nuove disposizioni. Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. NOTA BENE: Tieni a mente il 16 marzo. Tale data corrisponde al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (14 febbraio) nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Da questo momento in poi decorrono i famosi 9 mesi entro i quali deve avvenire la nomina degli organi di controllo. 

Il concordato con continuità all’interno della disciplina del concordato preventivo

Cosa è il concordato con continuità aziendale?

Tra le novità più importanti recate dal decreto legislativo n. 83 del 2012 va senz’altro annoverata l’introduzione del così detto concordato con continuità aziendale, disciplinato in massima parte nel articolo 186 bis della Legge Fallimentare (d’ora in avanti “l.fall.”). Per concordato con continuità aziendale è da intendersi quel concordato il cui piano prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio o il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, salva comunque la possibilità di liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa (art. 186 bis comma 1 l.fall.). Con le disposizioni introdotte dal suddetto decreto, vengono dunque ricompresi nella categoria del “concordato con continuità aziendale” tutti quei concordati in cui l’attività prosegue in qualunque modo, o in capo allo stesso imprenditore oppure viene ceduta (o parimenti conferita) a soggetti terzi. È una forma di concordato in cui è prevista una sorta di “esercizio provvisorio dell’impresa” (per usare la terminologia fallimentare dell’art. 104 l.fall.) in vista del ritorno in bonis della stessa impresa oppure del trasferimento a terzi dell’attività/azienda “in esercizio”[1]. Il nuovo art. 186 bis l.fall. fa rientrare nella categoria del concordato con continuità aziendale anche quelli “misto”[2] (e nella prassi sono molti), nel quale l’attività prosegue mediante l’utilizzazione (ovvero, il mantenimento “in esercizio”) di una parte soltanto dell’attivo, ad esempio un ramo d’azienda, mentre altra parte dell’attivo[3] (“non funzionale all’esercizio dell’impresa”) viene liquidata atomisticamente[4].

 

La novità del concordato con continuità nella legge fallimentare

La novità introdotta con il suddetto decreto sviluppo del 2012 non riguarda tanto la fattispecie, ben potendo in passato il debitore presentare un piano con continuazione dell’attività economica dell’impresa in crisi, ma piuttosto la disciplina. Nella storia passata sia i concordati che gli accordi con continuità aziendale erano modalità applicative già attuabili, ed in concreto anche attuate nella prassi[5], in ragione dell’ampio contenuto che i piani concordatari possono avere ai sensi rispettivamente degli artt. 160 e 182 bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n.267. Il regime di flessibilità è, infatti, uno dei tratti dominanti nella disciplina del concordato preventivo, avendo il debitore la facoltà di articolare il piano nel modo che reputa più appetibile per i creditori e, al contempo, meno pregiudizievole per l’impresa[6]. Il decreto sviluppo così, pur non derogando in via di principio a tale criterio di ampia libertà dell’imprenditore nella concreta conformazione della proposta concordataria, introduce norme incentivanti per quei concordati caratterizzati dalla prosecuzione dell’attività dell’imprenditore[7]. Con l’obiettivo così di salvaguardare l’unità del complesso produttivo aziendale, il legislatore ha voluto enucleare, nell’ampio genus concordatario, una figura particolare – il concordato con continuità aziendale – destinataria di una disciplina speciale[8]. Nell’attuale sistema del diritto concorsuale abbiamo, dunque, due diverse figure di concordato preventivo[9]: il concordato preventivo generale o senza ulteriori specificazioni, che è quello di cui agli artt. 160 l.fall. e seguenti e poi il concordato con continuità aziendale, di cui agli articoli 186 bis e 182 quinquies l.fall.

 

Ma che rapporto c’è tra concordato con continuità e concordato preventivo?

Sulle prime si potrebbe pensare che il legislatore del 2012 abbia contribuito a far chiarezza e a risolvere problemi che la pratica aveva sollevato; in realtà l’intervento legislativo può creare alcuni problemi interpretativi [10]. Fra i tanti quello che ci interessa ai fini di questo lavoro è il preciso rapporto fra la fattispecie e la disciplina del concordato ordinario e del concordato con continuità. Ci si chiede insomma se il concordato con continuità aziendale sia null’altro che una species del più ampio genus concordatario[11] o, di contro, ipotizzare che il concordato con continuità aziendale e concordato preventivo siano due specie di pari dignità, posta l’una accanto all’altra. Muovendo da quest’ultima prospettiva, il concordato ordinario ex art.160 e segg. l.fall. rientrerebbe nelle sole ipotesi di concordato liquidatorio, mentre il concordato con continuità aziendale nelle ipotesi di continuità dell’impresa. Ogni concordato sarebbe compreso per definizione in una delle due figure: se liquidatorio esso sarebbe regolato dall’art.160 l.fall.; se non liquidatorio, alle regole degli artt. 186 bis e 182 quinquies l.fall. [12]. Appare però estremamente limitante non ritenere ammissibile la possibilità di prevedere una qualche forma di continuità anche all’interno del concordato preventivo “ordinario”, vista comunque l’ampia libertà concessa nella formulazione del piano dagli art. 160 e seguenti l.fall.[13].

 

Il concordato con continuità come disciplina speciale del concordato preventivo

Risulta dunque più opportuno considerare il concordato con continuità aziendale come una disciplina speciale all’interno del più ampio genus del concordato preventivo, a cui è possibile accedervi sotto stringenti condizioni. Gli ultimi interventi legislativi sembrano addirittura favorire l’adozione del concordato in soluzione di continuità[14]  – con l’obiettivo di sollecitare proposte volte alla conservazione e al risanamento del complesso aziendale -, prefigurando tale disciplina come unica ipotesi di concordato praticabile in un futuro prossimo. Proprio nell’art. 160 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato recentemente aggiunto tramite la Legge di conversione 132/2015 un quarto comma che così contestualmente recita: “in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari[15]. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis[16]. La norma in esame denota espressamente un diverso atteggiamento del legislatore a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità, in ciò discostandosi sensibilmente dall’impostazione della riforma del 2012, caratterizzata da un favor indifferenziato per la soluzione concordataria[17]. Diverrà centrale allora stabilire quando si sia in presenza di un concordato con continuità, per la differenza di disciplina che il legislatore ha introdotto fra due figure che oggi, diversamente dal passato, si presentano più distinte[18].

 

Alcune riflessioni riguardo la soglia del 20% ai chirografi

I rilievi sollevati in dottrina destano preoccupazioni visto che molti debitori e molti professionisti per la non necessità di assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari, si potrebbero indirizzarsi verso la presentazione di concordati in continuità velleitari[19]. Si può ipotizzare che alcuni concordati in continuità non potranno ricevere la valutazione di coerenza con l’obiettivo del miglior interesse dei creditori, perché il miglior interesse sarebbe allocato in un concordato liquidatorio ma improponibile perché non supportato da un’offerta del 20% delle passività chirografarie[20]. L’ulteriore previsione introdotta nell’art. 161 l.fall. dalla legge 132/2015 di conversione del suddetto decreto dove si prevede che in ogni caso la proposta, anche nel concordato con continuità, debba indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun debitore[21]. Si tratta di “un brusco passo indietro rispetto alle linee portanti della riforma del 2005/06. Prevedere un’utilità economicamente valutabile a favore di ogni creditore equivale a dire che ogni creditore chirografario deve ricevere denaro od altre utilità dal concordato e che quindi non vi possano essere proposte di concordato, in continuità o meno, che non riconoscano qualcosa a tutti i creditori. Ne deriva che se non è possibile pagare almeno in percentuale minima tutti i creditori, chirografari e non, si deve far luogo al fallimento, distruggendo l’azienda”[22].

 

Conclusioni

Va tuttavia sottolineato che quest’ultima disposizione se compromette la possibilità di accedere al concordato liquidatorio, può tuttavia avere effetti positivi perché limita l’accesso ad una procedura, il concordato liquidatorio, sulla cui utilità ultimamente sono stati sollevati dubbi. Ed invero si tratta di un procedimento che non ha finalità conservative molto diverse dal fallimento e che eroga ai creditori nulla di più di quanto essi possono ottenere attraverso la liquidazione fallimentare perché non è previsto l’impiego di finanza aggiuntiva in loro favore. Queste ragioni hanno spinto taluni a chiedere l’abrogazione dell’istituto, conservando soltanto il concordato con continuità[23].

 


[1] Dalla classificazione introdotta dall’art. 186-bis si conferma che attualmente è comunque possibile prevedere anche un piano di concordato meramente liquidatorio dei singoli beni senza prosecuzione dell’attività di impresa. In tali casi, le principali differenze di tale forma di concordato rispetto alla liquidazione fallimentare dei beni in modo atomistico potranno consistere nei tempi necessari per la liquidazione (auspicabilmente minori nel concordato) e nella inapplicabilità al concordato della disciplina della revocatoria fallimentare. Pur ribadendo il principio della massima autonomia nella determinazione del contenuto della proposta di concordato, è evidente che sarà molto scarsa l’appetibilità (sotto il profilo della convenienza per i creditori) di una proposta di concordato che preveda la liquidazione atomistica dei beni in quanto una simile proposta non si differenzia da una procedura fallimentare salvo che per l’inapplicabilità della disciplina della revocatoria.

[2] È importante in questa sede precisare che nel caso di concordato misto deve essere applicata un’unica disciplina, corrispondente alla componente “prevalente” in termini economici e funzionali, soluzione questa preferibile anche alla luce dalle modifiche apportate dal Legge n.132/2015 all’art.160 l.fall. in tema di percentuale di pagamento dei creditori chirografari in caso di concordato liquidatorio, non apparendo infatti “ragionevolmente sostenibile che la presenza di una componente liquidatoria, qualunque essa sia, anche irrisoria, faccia scattare l’obbligo di rispetto del citato requisito”. Tribunale Alessandria 18 gennaio 2016 – Pres., est. Caterina Santinello, in www.ilcaso.it , Sez. Giurisprudenza, 14088 – pubb. 2/2/2016; il Tribunale di Mantova continua, precisando che: “in ipotesi di concordato misto, in parte liquidatorio ed in parte con continuità aziendale, per individuare le norme da applicare nel caso concreto occorre verificare se le operazioni di dismissione previste, ulteriori rispetto all’eventuale cessione dell’azienda in esercizio, siano o meno prevalenti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore azienda che permane in esercizio, quand’anche per mezzo di cessione a terzi” (Tribunale Mantova 19 settembre 2013 – Pres. Alfani – Est. Laura De Simone, in www.ilcaso.it, sez. Giurisprudenza, 9478 – pubb. 26/9/2013).

[3] Risulta opportuno rilevare che il concordato con continuità aziendale è compatibile con la previsione della liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, come espressamente previsto dal primo comma dell’art. 186-bis e come del resto, previsto dalla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi in caso di predisposizione di un programma di ristrutturazione. Sul punto si deve precisare che può essere prevista la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa nella misura in cui non ne è preveduta la continuazione: infatti, poiché la continuità aziendale presuppone il recupero dell’equilibrio economico e finanziario, può essere previsto l’abbandono di determinati settori di attività e, conseguentemente, la liquidazione dei beni sin allora destinati al loro esercizio. PADOVINI F. (a cura di), GUGLIELMUCCI L. Diritto fallimentare, settima edizione, Giappichelli Editore, Torino, pag. 327.

[4] Per ulteriori approfondimenti si veda: ARATO M. Il concordato con continuità aziendale, in Il fallimentarista, Giuffrè Editore, Milano, pag.3.

[5] Nella prassi si erano definiti come “concordati di ristrutturazione” o “di risanamento” quelli in cui l’attività proseguiva, dopo la ristrutturazione, in capo alla stessa impresa, senza cessione a terzi dell’attività. Era, cioè, la stessa impresa che, grazie alla ristrutturazione del proprio indebitamento, ritornava in bonis e proseguiva l’attività. L’altra grande categoria di concordati era quella dei “concordati con cessione” a terzi dei beni, in cui la cessione avveniva per lo più in forma aggregata attraverso il trasferimento dell’azienda a terzi. Ibidem.

[6] Ed infatti, come noto, in dipendenza del percorso che l’imprenditore intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi concordatari, il piano può assumere: o carattere liquidatorio (in tale ipotesi il debitore ricorrente perde la titolarità dei beni aziendali, i quali vengono ceduti atomisticamente allo scopo di garantire il soddisfacimento del ceto creditorio con conseguente disgregazione dell’azienda ed il tutto all’interno di un concordato preventivo che, nella maggior parte delle volte, assume natura esdebitatoria); o carattere conservativo (in tale ipotesi la finalità di preservazione e salvaguardia del valore dell’azienda passa attraverso alternativamente una conservazione cosiddetta propria, volta al risanamento soggettivo dell’imprenditore, nel senso che quest’ultimo mantiene la titolarità dei beni, tornando in bonis al termine del processo di risanamento, ovvero una conservazione così detta impropria, che mediante il trasferimento a terzi del complesso aziendale). Infine è possibile prevedere un piano a carattere misto, in cui vi sia un’attività di liquidazione di asset non strategici che l’imprenditore possa dismettere per recuperare risorse da impiegare sia per soddisfare creditori che per finanziare l’impresa. In questo caso si avrà un concordato parzialmente liquidatorio, ma poiché si prevede che l’impresa resti nel governo dell’imprenditore, è evidente che la proposta di concordato preventivo non avrà ad oggetto la cessione dei beni, ma la cessione dei beni fungerà da strumento di acquisizione di risorse (e, dunque, in tal caso, la disciplina della liquidazione dovrebbe essere lasciata all’autonomia del debitore). GIOVANNETTI A. Cessione o conferimento di azienda nel concordato in continuità: aspetti normativi, Paradigma, Milano 8-9 aprile 2013, pp.2-3.

[7] Per un’analisi dettagliata dei vantaggi offerti dalla disciplina speciale del concordato in continuità, si veda: paragrafo 1.3 di questo elaborato e LAMANNA F., La legge fallimentare dopo il “Decreto sviluppo”, in Il Civilista, Giuffrè editore, Mlano 2013, pag.57.

[8]  Si veda: NIGRO A. & VATTERMOLI D., Diritto della crisi delle imprese: le procedure concorsuali, terza edizione Il Mulino 2014, pag.352.  

[9] Qual è il preciso rapporto fra la fattispecie e la disciplina del «concordato ordinario» – quello di cui agli artt. 160 e segg. della legge fallimentare – e la fattispecie e la disciplina del «concordato con continuità» – quello di cui alle norme citate? A quali condizioni si rientra nell’una o nell’altra fattispecie? In una parola: qual è il quid in senso tecnico-giuridico del concordato con continuità? Sul punto si veda BARCELLONA E., V convegno annuale dell’associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale “orizzonti del diritto commerciale”: l’impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi, Roma, 21-22 febbraio 2014.

[10] La stessa collocazione del concordato con continuità all’interno della legge fallimentare risulta abbastanza incongrua: la disciplina del concordato con continuità è stata inserita nel capo VI del titolo III, rubricato “Dell’esecuzione, della risoluzione e dell’annullamento del concordato preventivo”, laddove invece sarebbe stato più opportuno un inserimento nel capo I. BALDASSARRE I. & PERENO M. Prime riflessioni in tema di concordato preventivo in continuità aziendale in www.ilfallimentarista.it, 3/8/2012.

[11] È di questa opinione NIGRO A. & VATTERMOLI D., Diritto della crisi e delle imprese. Le procedure concorsuali. Appendice di aggiornamento in relazione al d.l. n. 83/2012, conv. dalla l. n. 134/2012, Il Mulino, Bologna, 2013, pag. 19.

[12] Ovviamente, il problema della ricostruzione sistematica non assolve soltanto a interrogativi di estetica geometrica. La posta in gioco è molto più alta: a seconda che si opti per “cerchi concentrici” o “cerchi di pari dimensioni” si è poi in grado di rispondere a questi interrogativi: si applica anche al concordato con continuità la disciplina del concordato ordinario? Dipende l’applicazione della disciplina del concordato con continuità del debitore in crisi o dalla oggettiva conformazione della fattispecie? Si applica la disciplina dell’uno o dell’altro nel caso di piano concordatario che preveda affitto e poi cessione? Sul punto si veda BARCELLONA E., op. cit.

[13] Ai fini di questo lavoro, quello che è interessante notare è che il concordato tout court è definito in termini così ampi da essere certamente compatibili con qualsiasi tipo di concordato. La formulazione dell’art.160 l.fall. rende il concordato ordinario compatibile tanto con la finalità liquidatoria, quanto con quella continuativa. Tutto questo non deve stupire, dal momento che, prima che fossero introdotte le norme relative al concordato con continuità aziendale, nessuno metteva in dubbio che anche un concordato ex art.160 l.fall. protesse essere strutturato secondo forme che garantissero la continuità dell’impresa. “Ritenere, dunque, che l’art.160 l.fall. che disciplina il concordato ordinario o di default debba ritenersi applicabile solo e soltanto a ciò che fuoriesce dal concordato in continuità e cioè ai soli concordati puramente liquidatori, appare piuttosto arbitrario”. Ibidem. Interessante è inoltre la dicitura presente all’interno del nuovo codice degli appalti che permette la gara ad operatori economici che si trovano in concordato senza aver cessato la propria attività; differente era invece quanto dettato nel vecchio art. 38 del d.lgs. 163/2006 che invece limitava l’accesso alla gara solo alle imprese concordatarie come disciplinate dall’art. 186 bis l.fall.. Sembra che il legislatore con questa piccola modifica abbia comunque voluto ulteriormente chiarire la sua ratio in materia di concordato con continuità. Le difficoltà interpretative che si sono create in materia di continuità, hanno costretto il legislatore a precisare che la continuità possa avvenire all’interno del concordato preventivo in generale, e che non debba essere esclusivamente limitata all’interno del concordato in continuità. Non si deve dunque forzare la continuità diretta e indiretta all’interno dell’art. 186 bis l.fall. che, secondo quante detto all’interno di questa Tesi, meglio si addice alla fattispecie di continuità in capo al debitore. La continuità in forma indiretta troverebbe pertanto asilo all’interno del più genere concordato preventivo, prevedendo tra le tante ipotesi quella di continuità in capo a soggetti terzi come l’affittuario.

[14] Il Decreto Sviluppo [decreto legge 83/12], pur non derogando in via di principio al criterio di ampia libertà dell’imprenditore nella concreta conformazione della proposta concordataria o degli accordi di ristrutturazione, introduce norme incentivanti per quei concordati e per quegli accordi caratterizzati dalla prevista prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Sul punto LAMANNA F., op.cit.

[15]  Per espressa previsione il quarto comma dell’art.160 l.fall. non si applica al concordato con continuità aziendale. Peraltro, ciò non esclude profili di interferenza fra sbarramento del 20% e concordato in continuità, potendo predicarsi “una sorta di “ribaltamento” di questo requisito di ammissibilità su tale tipologia di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori: di tal che l’attestatore non potrebbe pronunciarsi positivamente tutte le volte in cui l’opzione liquidatoria consenta il raggiungimento del 20% mentre quella fondata sulla continuità no. In primo luogo, la formulazione dell’art. 160 l.fall, è inequivoca nel sancire l’inapplicabilità della soglia minima al concordato in continuità, per cui richiederne il raggiungimento ove essa possa risultare astrattamente attingibile nello scenario liquidatorio (pena la necessità di prediligere quest’ultimo) rischia di porsi contra tenorem legis. In secondo luogo, la nuova disciplina – come ripetutamente osservato – si caratterizza per un favor per il concordato in continuità assai più accentuato rispetto a quello (sensibilmente diminuito) per il concordato liquidatorio, sicché la tesi che obbliga il debitore a presentare un concordato con cessio bonorum al 20% quando vorrebbe (e potrebbe) invece presentarne uno in continuità – poniamo – al 18% potrebbe considerarsi contra rationem legis. AMBROSINI S. La disciplina della domanda di concordato preventivo nella “miniriforma” del 2015, in www.ilcaso.it, 21/8/2015.

[16] La proposta di concordato nella soluzione liquidatoria presenta dunque un contenuto indisponibile e obbligatorio, cioè l’assicurazione del pagamento del 20 % dei crediti chirografari, e uno eventuale, rimesso alla piena disponibilità del debitore (prospettazione di pagamento o soddisfazione nel rimanente 80%). Per quanto detto si veda NARDECCHIA, Le modifiche alla proposta di concordato, in www.ilcaso.it, 2015, pag.12. Ancora: la soglia del 20 % rappresenterebbe l’obiettivo minimale invocato dalle sezioni unite, obiettivo minimale che oltretutto ora sarebbe oggetto di un impegno imposto al proponente con la conseguente possibilità di intervento del giudice ove quella soglia non apparisse raggiungibile (GALLETTI D., È ancora attuale dopo la riforma d’urgenza il tractatus misteriosoficus delle Sezioni Unite?, in www.ilfallimentarista.it”, 23/9/2015).

[17] È proprio i profili distintivi fra le due fattispecie vengono in evidenza dal punto di vista esegetico, giacché risulta oggi più importante che mai appurare cosa debba intendersi per concordato liquidatorio. Per approfondimento si veda: AMBROSINI S. Il diritto della crisi di impresa nella legge 132/2015 e nelle prospettive di riforma, in www.ilcaso.it , 30/11/2015.

[18] Sul punto di veda STANGHELLINI L. & PAGNI I. L’impresa in crisi fra iniziativa del debitore e poteri dei creditori: concordato, accordi con intermediari finanziari, fallimento accelerato dopo il d.l. 83/2015, corso di perfezionamento “il nuovo diritto fallimentare”, Università degli studi di Firenze: dipartimento di scienze giuridiche, Firenze 4 e 23 febbraio 2016.

[19] Addirittura Galletti (in GALLETTI D. È ancora attuale dopo la riforma “d’urgenza” il tractatus misteriosoficus delle sezioni unite?, Op.cit. pag.3) sostiene che l’introduzione dello sbarramento al 20 % segue una “logica incentivatoria forse anche un po’ ipocrita e populistica”, che indurrà ad usi certamente arditi dell’istituto, spingendo a “mascherare” come in continuità piani che altrimenti lo sbarramento del 20% potrebbe impedire, lasciando come unica alternativa praticabile per quei debitori il fallimento. Ed anche a tale proposito l’esigenza che il tribunale disponga durante la procedura di poteri pieni e forti, al fine di prevenire gli abusi, appare insopprimibile; dello stesso parere anche Sotgiu (SOTGIU N., Il nuovo concordato preventivo, in rivista di diritto processuale, n.6/2015, pp.1522-1523) secondo cui tale nuova disposizione si tratta peraltro di una scelta quasi demagogica, posto che solo la prosecuzione dell’attività d’impresa in proprio, eventualmente con un sostegno finanziario esterno, è forma di ristrutturazione del debito ontologicamente diversa dalla liquidazione del patrimonio. La cessione a terzi dell’azienda in esercizio, ipotesi espressamente contemplata dall’art. 186 bis l.fall. è infatti un’attività propriamente liquidatoria, compatibile anche con una procedura fallimentare, che come tale non dovrebbe sfuggire alla previsione di una percentuale minima di soddisfazione.

[20] Un serio piano di concordato che prevede una vera continuità d’impresa è esercizio molto complesso ed anche molto rischioso perché può provocare una distruzione delle aspettative dei creditori concorsuali a beneficio di creditori prededucibili. Sul punto FABIANI M. L’ipertrofica legislazione concorsuale fra nostalgiche e incerte contaminazioni ideologiche, in www.ilcaso.it , 6/8/2015.

[21] Come sottolinea Panzani (in PANZANI L. Le alternative al fallimento. Il concordato e gli accordi di ristrutturazione dopo il d.l. 83/2015, in Il nuovo diritto delle società, ItaliaOggi,  n.21/2015, pp.14-15.), parte della dottrina (si veda ZANICHELLI V., La gestione della crisi di impresa: la via giudiziale e quella stragiudiziale nella prospettiva della contendibilità dell’impresa e dell’attrattività di nuovi finanziatori, relazione tenuta al convegno GRO 2015 “la rivoluzione digitale, nuova leva per l’attrattività dei distretti industriali, Modena 15/10/15) ritiene che l’espressione “si obbliga ad assicurare” significherebbe un mero dovere di previsione del soddisfacimento minimo dei creditori nella proposta, senza assunzione di un’obbligazione di risultato. La tesi, però, non convince fino in fondo; “assicurare” è un sinonimo di “garantire”, vale a dire di compiere atti idonei al perseguimento di un determinato risultato. E se anche si fosse portati a ritenere che non si tratta tanto di un obbligo, ma di una mera previsione, ciò non toglie che tale previsione dovrà essere necessariamente formulata nella proposta e nel piano di concordato.

[22] Sul punto PANZANI L., in op.cit., pag. 17, ribadisce che siamo di fronte ad un serio vulnus alle possibilità di recupero dell’impresa e va ricordato, a questo proposito, che la necessità che ciascun creditore riceva dal concordato denaro od altre utilità riguarda anche il concordato in continuità aziendale che è finalizzato al recupero dell’impresa in crisi.

[23] In questi termini si è orientata la commissione Rordorf per la revisione della disciplina concorsuale istituita dal Ministro della Giustizia.

Recupero Iva in caso di procedure concorsuali (parte 1)

Hai un debitore che è in uno stato di crisi e pensi di aver perso completamente il tuo credito. Non ti disperare! Segui le indicazioni di questo articolo e scopri se è possibile recuperare almeno l’Iva che hai versato. In questa maniera renderai più “leggero” il tuo danno economico. Se a fine di questo articolo avrai ancora dei dubbi o vorrai sottoporre un caso specifico lascia un commento all’articolo oppure contattaci privatamente tramite chat o email.

 

Procedure concorsuali e variazioni in diminuzione dell’IVA: il mancato pagamento del corrispettivo

La crisi di mercato di questi ultimi anni è purtroppo un fatto ben noto. Sempre più imprese non sono in grado di uscire dalla crisi è spesso risultano insolventi verso i propri creditori. Spesso siamo costretti ad abbattere il credito nei loro confronti registrando una perdita che può pesare anche fortemente sulla nostra situazione economica. L’obiettivo di questo articolo è quindi quello di cercare di rendere meno pesante questo danno recuperando almeno l’IVA che hai in passato versato ma mai hai riscosso. Nel caso in cui il tuo debitore sia caduto all’interno di una procedura concorsuale ci sono però alcune accortezze che devono essere rispettate. Se starai attento riuscirai a recuperare quanto versato.

 

I riferimenti legislativi

Il nostro punto di partenza è l’articolo 26 del DPR 633/72. Il secondo comma del citato articolo così recita:

 

Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura […] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […], ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

 

Dunque i requisiti necessari per poter emettere una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA sono:

  1. infruttuosità della procedura stessa;
  2. il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali/esecutive cui è stato assoggettato il debitore insolvente.

 

Quando vi è la certezza del mancato pagamento?

Sul punto in questione vi è contrasto tra la disciplina italiana e quella europea. In questo articolo ci soffermeremo esclusivamente ad analizzare la disciplina in vigore in Italia. Se vuoi avere un approfondimento clicca qui “Differenze tra disciplina italiana e quella comunitaria riguardo le note di variazione per recupero Iva in caso di fallimento“.

La normativa attualmente in vigore prevede che la variazione in diminuzione tesa al recupero dell’IVA addebitata al cessionario, sia possibile solo “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. A tale fine, la legge individua (quali momenti di certezza giuridica di mancato pagamento)  il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni utili per le osservazioni dei creditori al piano presentato dal curatore; soltanto in tale momento il creditore acquisirebbe definitivamente la certezza giuridica della soddisfazione integrale, parziale o nulla del proprio credito e solo da tale momento sarebbe legittimato ad emettere nota di credito per recuperare l’imposta relativa al credito insoddisfatto.

 

Avevi sentito che era possibile emettere note di credito già dall’apertura del fallimento?

Si, è vero! Ma ora non è più possibile. O meglio… Questa novità non è mai entrata in vigore! Con la Legge di Stabilità 2016 era stata prevista una importantissima modifica all’articolo 26. In particolare si dava la possibilità di poter mettere nota di credito già dall’apertura della procedura.

L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato però nuovamente modificato dall’art. 1, co. 567, Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Con effetto dal 1° gennaio 2017, sono stati eliminati i principali aspetti innovativi che erano stati introdotti un anno prima dalla Legge di stabilità 2016. Di fatto le nuove regole non sono mai entrate in vigore ed è stato ristabilito l’assetto normativo previgente (ossia, ante Legge finanziaria 2016).

Il nuovo intervento della Legge di Bilancio 2017 (comma 567, articolo 1, Legge 232/2016) ha ripristinato pertanto il vecchio termine a decorrere dal quale è possibile emettere una nota di credito Iva. Se vorrai emettere nota di credito per recuperare la tua IVA versata dovrai attendere l’esecutività del piano di riparto finale.

 

Le note di variazione all’interno delle varie procedure concorsuali

Nei paragrafi precedenti ci eravamo soffermati ad analizzare le note di variazione esclusivamente in caso di fallimento. Nei paragrafi che seguono proporremo invece tale possibilità in tutte le differenti procedure concorsuali. 

 

Fallimento

Il momento in cui è possibile emettere nota di credito per la parte di Iva non soddisfatta è il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni per le osservazioni dei creditori al piano di riparto presentato dal curatore. In mancanza di ripartizione dell’attivo (art. 119 L.F.): occorre guardare alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento: L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002 ha precisato che occorre riferirsi alla data di chiusura della procedura fallimentare.

 

Concordato preventivo

Relativamente al concordato preventivo, si può parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato.

Per accertare la predetta infruttuosità occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione (art. 181 l.fall.) divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato (cioè quando avviene il pagamento).

Infine, nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura in argomento, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti o alla luce di comportamenti dolosi da parte del debitore concordatario, la rettifica in diminuzione, ricadendosi nell’ipotesi di procedura fallimentare, va operata solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.

 

Concordato fallimentare

Nel caso di concordato fallimentare occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso (art.130 e 131 l.fall.).

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.)

Dalla sua omologazione.

 

Piano attestato (art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.)

Dalla data di pubblicazione del Piano attestato nel Registro delle Imprese, ovvero dalla data dell’accordo stipulato in esecuzione del Piano attestato, se successivo.

 

Le note di variazione all’interno nelle procedure esecutive individuali

Come avevamo detto prima la legge Legge del 28/12/2015 n. 208 (conosciuta meglio come finanziaria 2016) aveva concesso  la possibilità  di poter mettere nota di credito già dall’apertura della procedura concorsuale. 

Con la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) sono stati però eliminati i principali aspetti innovativi che erano stati introdotti dalla Legge di stabilità 2016 e di fatto le nuove regole non sono mai entrate in vigore.

C’è però una buona notizia per quanto riguarda le procedure esecutive individuali. La finanziaria 2016 aveva infatti introdotto un ultimo comma all’articolo 26 che è stato poi confermato con la legge di bilancio 2017. A differenza dunque di quanto avvenuto con le novità relative alle procedure concorsuali che non hanno mai trovato applicazione, per le procedure esecutive individuali è stata mantenuta la novità introdotta 

La variazione in diminuzione resta subordinata all’infruttuosa conclusione della procedura esecutiva individuale. 

Con il nuovo comma 12 (a differenza del passato) viene fornito un significato alla locuzione “procedura esecutiva individuale infruttuosa”, nel seguente modo:

Ai fini del comma 2, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità”.

In altre parole, vengono specificate le tre ipotesi, al ricorrere delle quali la procedura esecutiva individuale si considera infruttuosa, eliminando le incertezze al riguardo esistenti.

Le disposizioni sono senza dubbio ispirate ad un principio di favore per i contribuenti: la variazione in diminuzione viene infatti consentita in tutte le ipotesi in cui la procedura esecutiva non ha avuto un esito positivo.

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la sua efficacia è da considerarsi immediata e trova applicazione anche per le fattispecie pregresse.

Conclusione prima parte

Con questo articolo abbiamo individuato il momento preciso a partire dal quale è possibile emettere nota di variazione iva a seguito del “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. Nel prossimo appuntamento cercheremo invece di determinare fino a quando è possibile emettere note di variazione per recuperare l’iva, alla luce anche delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del DL 50/2017.

Differenze tra disciplina italiana e quella comunitaria riguardo le note di variazione per recupero Iva in caso di fallimento

La questione

Nell’articolo di oggi prenderemo in considerazione la possibilità di poter emettere note di variazione per recupero dell’Iva in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali. In un altro contributo avevamo esaminato con attenzione le modalità per emettere queste note. Vi invitiamo dunque a leggere il precedente articolo per sapere esattamente le problematiche legate alla note di variazione in caso di infruttuosità del cliente. Nell’appuntamento di oggi invece ci soffermeremo ad analizzare con attenzione i contrasti tra la disciplina italiana e quella comunitaria in merito alla loro emissione.

Le Note di variazione Iva secondo il diritto comunitario

L’IVA nasce come un’imposta europea e ed è stata introdotta in Italia con il DPR n. 633/1972, in seguito più volte integrato e modificato allo scopo di adeguarne la disciplina alle successive direttive della Comunità Europea.

Nel diritto comunitario, il punto di riferimento per la disciplina delle note di variazione in diminuzione è l’articolo 90 della direttiva 2006/112/Ce, il quale introduce una duplice facoltà: quella dei contribuenti di ridurre la base imponibile al verificarsi di determinate condizioni (paragrafo 1); quella degli Stati membri di limitare tale possibilità di rettifica nell’ipotesi in cui il corrispettivo non sia passato (paragrafo 2).

L’art. 90 citato, stabilisce, in particolare, al primo comma, che “in caso di annullamento,recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri”.

L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE precisa che in caso di mancato pagamento totale o parziale da parte del cliente è possibile emettere note di credito.

La normativa europea ammette, quindi, un ricorso generalizzato dello strumento in esame per tutte le ipotesi in cui alla fatturazione di un’operazione non abbia fatto seguito l’incasso del prezzo/corrispettivo da parte del soggetto attivo dell’operazione, privilegiando gli aspetti economici e funzionali dell’imposta, espressione del principio di neutralità.

Le Note di variazione Iva secondo la normativa italiana

L’art. 26 DPR n. 633/1972, al comma 2, consente al soggetto attivo di un’operazione soggetta ad IVA (cedente del bene o prestatore del servizio) di recuperare l’imposta addebitata in fattura (e conseguentemente  versata all’Erario) quando, per cause originarie o sopravvenute, detta operazione imponibile viene meno (in tutto o in parte) o si verifichi una riduzione del relativo ammontare imponibile.

Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura […] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […], ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

In base al vigente art. 26  è possibile emettere note di credito solo nel caso di un mancato pagamento, totale o parziale di fatture, da parte del cliente insolvente, a causa di procedure concorsuali, per le quali (e nella misura in cui) sia stata accertata la definitiva infruttuosità.

I requisiti necessari per poter emettere una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA sono:

    1. infruttuosità della procedura stessa.
  1. il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali/esecutive cui è stato assoggettato il debitore insolvente (requisito dell’acclarata insolvenza del debitore).

Disciplina italiana e comunitaria a confronto

E’ da rilevare che mentre l’art. 90 della citata Direttiva fa un generico riferimento ad operazioni totalmente o parzialmente non pagate, mentre l’art. 26 del DPR 633/72 inquadra in modo più preciso la rettifica alle ipotesi in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose.

L’attuale normativa interna sembrerebbe quindi contrastare con quanto disposto dalla direttiva europea, poiché la  versione dell’articolo 26 limita, al secondo comma, l’emissione della nota di variazione in diminuzione a fronte del mancato pagamento del corrispettivo solo dopo aver accertato l’insolvenza del cliente debitore[1].

Un tentativo di armonizzazione, tra l’altro, c’era stato con la precedente legge di stabilità 2016.

La Legge di Stabilità 2016 aveva infatti introdotto importanti novità sul punto. Mentre in passato era infatti necessario attendere la verifica dell’infruttuosità della procedura, con la modifica normativa in oggetto era stato reso possibile emettere la nota di credito già dall’apertura della procedura. In questo modo, la disciplina Iva era stata “allineata” con il modello europeo.

L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato ora nuovamente modificato dall’art. 1, co. 567, Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Con effetto dal 1° gennaio 2017, sono stati eliminati i principali aspetti innovativi che erano stati introdotti un anno fa dalla Legge 208/2015. Di fatto le nuove regole non sono mai entrate in vigore ed è stato ristabilito l’assetto normativo previgente (ossia, ante Legge 208/2015).

Il nuovo intervento della Legge di Bilancio 2017 (comma 567, articolo 1, Legge 232/2016) ha ripristinato pertanto il vecchio termine a decorrere dal quale è possibile emettere una nota di credito Iva a seguito dell’intervenuto fallimento del cliente.

Quando possiamo parlare di mancato pagamento?

Ora che abbiamo analizzato le due visione offerte dalla disciplina italiana e da quella europea, vorrei soffermarmi intorno al concetto di mancato pagamento: la normativa attualmente in vigore prevede che la variazione in diminuzione tesa al recupero dell’IVA addebitata al cessionario, sia possibile solo “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. A tale fine, la legge fallimentare individua (quali momenti di certezza giuridica di mancato pagamento)  il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni utili per le osservazioni dei creditori al piano presentato dal curatore; soltanto in tale momento il creditore acquisirebbe definitivamente la certezza giuridica della soddisfazione integrale, parziale o nulla del proprio credito e solo da tale momento sarebbe legittimato ad emettere nota di credito per recuperare l’imposta relativa al credito insoddisfatto.

Deve, pertanto, essere tenuta in debito conto la formulazione letterale dell’art. 26, che fa riferimento alla infruttuosità come presupposto per la emissione della nota di variazione, individuandola al momento in cui il credito risulta effettivamente non soddisfatto, quindi successivamente al riparto finale: posizione, questa, espressamente riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria, e ad oggi dalla stessa non superata (risoluzioni 195/E/2008, 89/E/2002 e 155/E/2001, circolare 77/E/2000; sia Assonime circolare 64/1997).

Se guardiamo poi l’originaria formulazione dello stesso art.26, in questo non veniva fatto alcun cenno alle procedure concorsuali e se la fattura era stata emessa nei confronti di un soggetto successivamente dichiarato fallito, il cessionario non aveva alcuna immediata possibilità di recuperare l’Iva. A seguito D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, (convertito con la Legge 28/2/97) è stata contemplata, all’interno del comma 2 del suddetto articolo, la facoltà di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione dell’operazione originariamente fatturata e prodottasi a causa «dell’avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose». Tale dizione «avvio» è stata poi successivamente eliminata (Legge 28 maggio 1997, n. 140, dell’art. 26, D.P.R. 633/1972) e proprio tale eliminazione sembrerebbe deporre per una chiara volontà del Legislatore di eliminare ogni riferimento al momento temporale dell’apertura della procedura concorsuale (formulazione logico-sistematica).

Nonostante l’esistenza di  autorevoli (AIDC di Milano, Assonime) opinioni di segno contrario, un curatore fallimentare, non può che adottare il comportamento più prudente, allineandosi all’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, d’altra parte confermato dall’interpretazione letterale della norma.

Si conclude (e medesime conclusioni sono anche condivise su Fallco -forum di diritto fallimentare-) dunque che l’emissione della nota di variazione dovrà per ora attendere l’esecutività del riparto finale in caso di fallimento. Conclusione che tra l’altro si allinea con quella offerta dal Tribunale di Torino (Ordinanza 19-12-1997) secondo cui: “fino alla esecuzione del piano di riparto definitivo, il curatore del fallimento non ha legittimazione a ricevere eventuali note di variazione in diminuzione trasmesse dai creditori e comunque non ha potere alcuno di riconoscere direttamente o indirettamente conseguenze dalla suddetta ricezione“. [2]

La questione però è tutt’altro che conclusa

Con sentenza del 23/11/2017 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che uno Stato membro non può prevedere che, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo, la detrazione dalla base imponibile IVA sia subordinata al verificarsi dell’infruttuosità di una procedura concorsuale la cui durata può superare anche 10 anni. Un simile termine determina, infatti, per i soggetti passivi, uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri.

Come potete vedere dunque la questione risulta di difficile interpretazione e se da una parte vi è l’agenzia delle entrate dice di aspettare il riparto finale per avere l’assoluta certezza del mancato pagamento del proprio debito, la normativa europea sembra esprimersi in maniera opposta.

Come comportarsi dunque in caso di fallimento di un proprio cliente?

Dunque, per ora, si ritiene che vi sia la possibilità di emettere nota di variazione per il recupero dell’Iva da parte del fornitore soltanto con la definitività del piano di riparto finale, così come previsto dalla circolare n. 77/E/2000 e confermato da Cass. 27.136/2011. Quest’ultima interpretazione è la logica conseguenza di un atteggiamento prudente volto a conformarsi al parere offerto dall’Agenzia delle entrate, in attesa di futuri cambiamenti a livello legislativo. Viene però lasciata ampia libertà al lettore di seguire l’atteggiamento da lui più ritenuto opportuno. L’intento di questo articolo infatti non è quello di offrire una soluzione definitiva, ma piuttosto di mostrare il problema in tutte le sue sfaccettature.

Vi invitiamo a seguire il nostro BLOG per conoscere futuri aggiornamenti sul tema in questione.

[1] La norma nazionale stabilisce, infatti, l’obbligo di ridurre la base imponibile «in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione», e circoscrive la rettifica facoltativa alle ipotesi in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose. Le disposizioni comunitarie, invece, stabiliscono che l’emissione della nota di variazione Iva dev’essere eseguita «quando, successivamente alla dichiarazione dell’Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni» (articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE): il riferimento temporale è determinato dall’insorgenza di un accadimento che estingue totalmente o parzialmente il fatto generatore, rappresentato dall’originaria operazione economica.

[2] https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=10&discussione_id=1306

Iva in privilegio anche per i professionisti

Nell’articolo di oggi ci soffermeremo sulla possibilità  per i professionisti di poter ottenere in privilegio anche l’IVA a seguito della riforma fallimentare. 

 

Con la modifica al codice civile anche l’iva e il Contributo previdenziale in privilegio

La Legge di stabilità 2018 –legge 205/2017 – ha esteso il privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 2, del Codice civile anche al contributo professionale e in particolare all’Iva.

Prima della Finanziaria 2018, il privilegio per i professionisti era limitato alle sole retribuzioni. Erano quindi con escluse l’Iva e il contributo previdenziale, così come di eventuali spese anticipate e di riaddebiti per spese generali di studio. In realtà l’unica categoria che aveva il privilegio anche sul contributo professionale era solo quella dei commercialisti. 

 

Tutto ciò come si traduceva a livello operativo

Prima della legge di stabilità 2018, l’Iva e il contributo previdenziale venivano quasi sempre ammessi all’interno di uno stato passivo di un fallimento in chirografo. Infatti la prestazione professionale era assistita da un privilegio generale (art. 2751-bis, comma 1, n. 2, C.C.) mentre l’Iva solo da un privilegio speciale sui beni (mobili ed immobili, come da artt. 2758, comma 2, e 2772, comma 3, C.C.) ai quali si è riferita la prestazione professionale. E, considerando che spesso la prestazione professionale è continuativa e generica, investendo vari ambiti dell’attività dell’impresa, ora fallita, il privilegio speciale diventava inattuabile (cadendo pertanto in chirografo).

Spesso il Curatore del fallimento era pertanto in grado in sede di riparto di provvedere solo al pagamento (integrale o parziale) della retribuzione in quanto assistita da privilegio ma non dell’Iva. 

 

Con la legge di stabilità come si modifica il privilegio Iva?

La modifica della legge 205/2017  integra l’articolo 2751-bis, n. 2), c.c. assimilando il credito di Iva al credito per prestazione e quindi estendendo anche al primo il privilegio generale mobiliare. Questa soluzione è rilevante nella frequente ipotesi di emissione di fattura in costanza di fallimento a seguito di riparto parziale o finale.

La modifica al codice civile avrà effetto immediato?

E’ da precisare come la Legge 205/2017 nell’introdurre la novità normativa non abbia previsto alcuna disposizione transitoria e quindi risulta estremamente difficile una ripercussione sugli Stati Passivi già dichiarati esecutivi. Diversa può essere la situazione nei concordati in quanto non vi è uno stato passivo; inoltre l’omologa del concordato non ha una funzione di accertamento della situazione passiva.

 

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Il 2018 si presenta come un anno ricco di cambiamenti a livello fiscale e giuridico. In alcuni precedenti articoli ci siamo soffermati sul problema della detraibilità delle fatture d’acquisto 2017 a seguito della riforma del D.L.50/2017.

C’è poi un’altra riforma che sta tenendo negli ultimi mesi in agitazione tutti gli esperti del settore: ovvero la riforma fallimentare.

Gli effetti di questa riforma sono rivoluzionari non solo per quanto riguarda il mondo delle procedure concorsuali, ma anche per altre discipline come quella fiscale e civile.

Non è la prima volta che ci occupiamo di questa riforma; in un precedente articolo abbiamo studiato con attenzione le modifiche al Codice civile con particolare riferimento ai compiti dei sindaci all’interno delle società. L’interesse è molto grande in quanto secondo le stime ben 175 mila S.r.l. saranno obbligate a dotarsi di un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale). 

Imposte ipotecarie e catastali in un’aggiudicazione immobiliare versate ma con decreto di trasferimento sospeso dal giudice

Se per errore l’aggiudicatario paga un F24 e l’immobile non viene trasferito, come ci si deve comportare?

Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute solo successivamente al decreto del giudice con il quale autorizza il trasferimento.

Nella casistica in esame le imposte risulterebbero dunque erroneamente versate e spetterà al contribuente procedere a recuperare le somme in precedenza versate. Il verbale di aggiudicazione ha infatti solamente una natura preparatoria ed è solo al momento dell’emissione del trasferimento del giudice che si vengono a creare i presupposti per l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali. Pertanto nella fattispecie in esame il contribuente dovrà fare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, presentandola anche direttamente Online tramite il canale Civis.


(1) Come sottolineato dall’ODC di Torino, non si tratta di una sospensione, ma di un vero e proprio potere riservato al giudice delegato grazie al quale sarà possibile revocare il provvedimento di aggiudicazione.

Emissione assegni in bianco: responsabilità in solido del curatore

L’emissione di assegni senza autorizzazione (art.1) e senza provvista (art.2) sono illeciti che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie. La materia è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 (c.d. Legge di depenalizzazione), che ha depenalizzato questi illeciti, configurandoli quali illeciti di natura amministrativa. Nel sistema sanzionatorio delineato dalla suddetta legge viene da un lato sancito il principio della natura personale della responsabilità (art.3), ma dall’altro lato viene stabilito che “la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta” (art. 6). La norma stabilisce dunque il principio della responsabilità solidale di determinati soggetti estranei alla violazione, ma in relazione con l’autore dell’illecito. Pertanto, la sanzione potrà essere pagata dall’obbligato in solido (società, consorzio, associazione etc.) o comunque nel fallimento di questi la Prefettura avrà diritto ad insinuarsi. Il fallimento, se paga, potrà poi rifarsi sul responsabile che ha commesso la violazione.