Agevolazioni fiscalicovid19

Tutti i requisiti per il bonus facciate al 90%

Nell'articolo di oggi andremo a vedere insieme i requisiti per il bonus facciate e le condizioni di accesso a questa interessante agevolazione. Nelle puntate precedenti avevamo visto le potenzialità di questo bonus, molto utile anche per semplici lavori di imbiancatura o tinteggiatura. In particolare c'eravamo soffermati sulle varie tipologie di interventi agevolabili e sulle differenti modalità di utilizzo del stesso tramite detrazione fiscale al 90% o mediante cessione del credito alla banca o al proprio fornitore. 

 

Quali requisiti per il bonus facciate: il concetto di visibilità dal suolo pubblico

Ricordiamo che il bonus è riconosciuto per gli interventi effettuati sull’involucro esterno dell’edificio visibile dalla strada. Ed è qui che si introduce un elemento piuttosto particolare: ovvero il concetto di visibilità della superficie esterna dalla strada o dal suolo pubblico. In virtù di ciò l’Agenzia delle Entrate ritiene che abitazioni (esempio ville) presenti al termine di una strada privata, in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o suolo pubblico, non possano rientrare tra gli interventi agevolabili da questo bonus.

È necessario infatti che la superficie sia visibile.

Se ricorre tale requisito allora non solo la parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, ma anche gli altri lati dello stabile potranno ottenere il bonus purché, ripetiamo, visibili da suolo pubblico.

 

Un esempio per comprendere meglio i requisiti per il bonus facciate

Condominio con una superficie che affaccia su una via pubblica e un’altra su una corte interna.

In questa ipotesi l’agevolazione toccherà solo la prima superficie (quella che affaccia sulla strada pubblica).

 

Quali interventi sono esclusi dal bonus facciate

Gli interventi dunque si riferiscono esclusivamente alle facciate dell’immobile oggetto dell’intervento di risanamento esterno. Le recinzioni pertanto non sono parte della facciata e non sono ammesse al beneficio. Con l’occasione segnaliamo altri interventi che, a parere dell’Agenzia, non rientrano in questo beneficio. In particolare sono esclusi i lavori su grate, cancelli e muri di cinta. Sulla base di quanto detto fino ad ora, gli unici interventi detraibili al 90% sono solo quelli che insistono sulla superfice visibile dell’immobile: sono quindi ammessi lavori su balconi, ornamenti, parapetti, pluviali e fregi ivi presenti.

 

 

Altri due requisiti per il bonus facciate

Il concetto di superficie opaca

Per prima cosa il bonus facciate riguarda la superficie opaca. Il riferimento al concetto di superficie opaca (che non fa quindi filtrare la luce) tende quindi ad escludere dal 90% le spese sostenute per la sostituzione di portoni, vetrate, infissi e strutture accessorie e di completamento quali oscuranti e persiane.

 

Lavori solo sulla struttura verticale

Seconda cosa, sono ammissibili solo gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura verticale”. Secondo tale definizione non vi rientrano dunque superfici inclinate quali tetti e superfici orizzontali quali lastrici solari.

 

Alcune aperture da parte dell'Agenzia delle Entrate

A fronte di queste limitazioni, l’Agenzia è comunque intervenuta offrendo aperture su alcuni aspetti dibattuti. In merito ad esempio ai balconi presenti sulla facciata, vi era il dubbio se gli interventi agevolabili potessero riguardare anche la pavimentazione del balcone, poiché superficie orizzontale e di conseguenza tecnicamente esclusa. Su questo aspetto l’Agenzia ha ritenuto di poter estendere l’agevolazione anche alle spese sostenute per la “rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura”.

Diversi quindi i limiti presenti anche se, come abbiamo appena visto, l’agenzia sta ancora fornendo chiarimenti o aperture riguardo le questioni più controverse.

 

I requisiti per il bonus facciate: attenzione alla zona di ubicazione

Colgo l’occasione per ricordarvi di un ultimo ed importante requisito da rispettare per l’accesso al bonus. Prima infatti di farsi numerose domande riguardo l’ammissibilità o non ammissibilità degli specifici interventi, si deve in prima battuta conoscere l’ubicazione esatta dell’immobile oggetto dell’intervento di risanamento della superficie. La detrazione del 90% spetterà infatti solo per immobili esistenti ubicati nelle zone territoriali comunali di tipo A (ovvero i centri storici) e B (definite anche zone di completamento con una certa densità abitativa ed edilizia). Per individuare se il vostro immobile appartiene ad una di queste due zone, è necessario consultare il Piano regolatore generale (PRG) comunale o il Piano di Governo del territorio (PGT).

 

I requisiti per il bonus facciate: un'ultima precisazione

Precisiamo infine che la norma parla di immobili esistenti. Pertanto, non spetta alcuna agevolazione in merito alle “nuove costruzioni”.

 

Conclusioni

Un bonus quindi molto interessante che richiede, come per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, un esame preventivo dei requisiti necessari. E anche con il bonus facciate è tutto. Ascolta se vuoi la versione podcast di questo articolo qui sotto.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *