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Credito di imposta per negozi e botteghe: come funziona?

CREDITO DI IMPOSTA PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI C/1

Articolo 65 del Decreto-legge Cura Italia.

In questa puntata approfondiremo l’articolo 65 riguardante le agevolazioni per i cittadini che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Per maggiori informazioni su tutte le novità fiscali introdotte dal Decreto-legge Cura Italia, non dovete fare altro che leggere il nostro specifico articolo.

 

In cosa consiste questo credito d'imposta?

A chi esercita un'attività d'impresa, per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo di questo anno. Nota bene: gli immobili devono rientrare nella categoria catastale C/1.

 


Le nostre riflessioni sul credito d'imposta

La metratura del locale

Il credito di imposta trova applicazione indipendentemente dalla metratura del locale oggetto di locazione. 

 

Locazione congiunta con altri immobili di categoria catastale differente

Non viene però chiarito quale sia il comportamento da adottare nel caso di locazione congiunta di più immobili di differente categoria (es. negozio più deposito annesso separatamente censito con la categoria catastale C/2). La stessa Agenzia delle Entrate è intevenuta con la Circolare 11-E del 6-5-2020 precisando che: "Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività". Nell'esempio fornito dall'Agenzia delle Entrate si faceva riferimento ad un contratto di locazione di un negozio (C/1) e della pertinenza (C/3) con canone unitario. Per maggiori informazioni su questa Circolare vi condividiamo direttamente il comunicato stampa dell'Agenzia del 6-5-2020.

 

Credito d'imposta e pagamento del canone d'affitto per il mese di marzo 2020

Da notare che la norma fa riferimento specifico “canone di locazione relativo al mese di marzo”, senza menzionare il pagamento del suddetto canone. In altri termini il credito di imposta potrebbe (si noti il condizionale utilizzato) spettare ai richiedenti indipendentemente dal fatto che il canone di affitto sia stato pagato. Noi per prudenza consigliamo di utilizzare questo credito solo qualora vi sia stato a monte il pagamento del canone d'affitto. La relazione illustrativa al Decreto-legge Cura Italia parla infatti "credito pari al 60 % delle spese sostenute", facendo quindi riferimento al fatto che il locatario abbia effettuato il pagamento del canone per il mese di marzo 2020.

 


Gli esclusi.

Chi esercita arti e professioni

Sono esclusi dall’agevolazione coloro che esercitano arti e professioni, ad esempio “liberi professionisti”. 

 

Il credito d’imposta non si applica alle attività commerciali che non sono state sospese.

Facciamo un esempio: farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità non possono fruire del credito d’imposta, in quanto fa parte delle attività considerate necessarie e pertanto a pieno regime lavorativo; infatti la ratio è legata al fatto che questa attività ha continuato la propria attività e che almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa prima fase di emergenza da COVID-19.

 

Chi conduce la propria attività di impresa in locazione in tutte le categorie catastali differenti dalla C/1.

Ci sono infatti molte attività che sono state sospese in quanto non rientranti tra quelle essenziali (allegati 1 e 2 al Dpcm 11 marzo 2020), che vengono svolte in immobili con classificazione catastale diversa. Si pensi ai piccoli artigiani (esempio meccanici) che conducono attività in laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3), alle palestre (D/6) o ai negozi ubicati nei centri commerciali solitamente classificati D/8.

 

Chi detiene l'immobili all'interno di un contratto d'affitto d'azienda

Proprio in relazione ai gestori delle aziende in affitto ci si domanda se il “Credito d'imposta per botteghe e negozi” sia da applicare anche ai contratti di affitto d’azienda? Il MEF ha precisato che la misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di azienda .

 


Utilizzo del credito d'imposta 

Per i soggetti aventi diritto il credito di imposta corrisponde al 60% del canone di locazione, esso potrà essere utilizzato in compensazione nell’ambito del modello F24 per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi, da presentare esclusivamente per via telematica attraverso i canali messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Codice tributo e compilazione del modello F24.

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 6914, denominato Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che deve essere riportato nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” deve indicare l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”, quindi sarà: “2020”. Il credito di imposta è compensabile orizzontalmente a partire dalla data 25 marzo 2020

Vi proponiamo qui di seguito un nostro video dove spiegheremo quanto illustrato nel corso del presente articolo. Buona visione.

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