Fattura Elettronica

La fattura elettronica: un mezzo per evitare l’esterometro?

Con il 2019 è arrivata definitivamente la fattura elettronica nel panorama italiano. Non è stata una novità assoluta, in quanto questo tipo di fatturazione era presente già da diversi anni nella pubblica amministrazione. Dal 1/1/2019 è entrata in vigore anche nei rapporti commerciali tra privati, rappresentando una vera e propria rivoluzione per l'imprenditoria italiana. La portata di questa rivoluzione ha portato cambiamenti non solo nella gestione delle fatture, ma anche negli adempimenti posti a carico dei contribuenti. Se infatti da un lato vi sono stati degli obblighi fiscali venuti meno, dall'altro lato abbiamo avuto l'arrivo di nuovi adempimenti. Se vuoi conoscere tutti questi cambiamenti, leggi questo articolo e continua a seguire il nostro blog.

 

Dallo spesometro all'esterometro

Con l'arrivo della fatturazione elettronica è venuto meno l'obbligo dello spesometro. Lo spesometro era una comunicazione obbligatoria che i soggetti titolari di partita dovevano fare all'agenzia delle entrate. Nella Comunicazione dati iva (sinonimo di spesometro) dovevano essere riportate tutte le operazioni rilevanti ai fini iva.

 

La fine dello spesometro

Lo spesometro è servito all'agenzia delle entrate per effettuare controlli incrociati tra le partite iva. Grazie a questo strumento l'amministrazione finanziaria è stata in grado di intervenire in tutte quelle ipotesi in cui non vi era match tra le comunicazioni del cliente e del fornitore. Con l'introduzione della fattura elettronica questa necessità è venuta naturalmente meno. L'agenzia ora ha infatti a disposizione in maniera immediata tutti i dati che gli servono per la sua attività di controllo. Le fatture elettroniche infatti devono necessariamente passare attraverso il Sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate. Non c'è quindi più bisogno dello spesometro. 

 

L'inizio dell'esterometro

Dopo anni e anni, salutiamo lo spesometro. Siamo però pronti ad un nuovo tipo di comunicazione: l'esterometro. L'esterometro rappresenta la nuova comunicazione dati estero per l'operazioni transfrontaliere. Tramite l’esterometro devono essere comunicate le operazioni attive e passive intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Rappresenta quindi niente più che uno spesometro in scala internazionale.

 

Chi deve fare l'esterometro?

Devono fare l’esterometro tutti quei soggetti che dal 1° gennaio 2019 sono obbligati all'emissione delle fatture elettroniche. Sono esclusi i contribuenti minimi e forfettari e coloro appartenenti al regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72). Sono esclusi, infine, i soggetti non residenti e non stabiliti anche se identificati nel nostro territorio. 

 

Quali tipo di operazioni devono essere comunicate?

Il nuovo adempimento riguarda:

  • le cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore di soggetti non residenti;
  • le cessioni di beni e servizi ricevute da soggetti non residenti. 

 

Quali operazioni sono escluse?

Sono invece escluse da queste comunicazioni le operazioni per le quali è stata fatta una bolletta doganale e quelle per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura in formato elettronico. 

 

Dunque le fatture verso l'estero emesse in formato elettronico sono escluse dall'esterometro?

, proprio così. Le operazioni verso l'estero che sono emesse verso in modalità elettronica sono escluse dall'obbligo dell'esterometro. Grazie alla fattura elettronica sarà dunque possibile evitare questo tipo di comunicazione.

 

Ma quali operazioni verso l'estero vengono escluse con la fattura elettronica?

Questa esclusione riguarda solo le operazioni che sono state trasmesse allo Sdi. Se quindi emetto una fattura cartacea verso un cliente estero, sarò obbligato a riportare questa fattura all'interno dell'esterometro. Se invece emetto la fattura in maniera elettronica, potrò evitare di dover comunicare questo dato all'agenzia delle entrate. L'amministrazione finanziaria infatti avrà già a disposizione questo dato nei propri archivi (poiché comunicati allo Sdi). Non ci sarà quindi bisogno di un'ulteriore comunicazione [tramite l'esterometro]. 

 

Se decido di gestire le fatture emesse verso l'estero in maniera elettronica come posso fare? E' molto probabile che l'impresa estera non sia dotata di un codice destinatario

In questo caso il codice destinatario da indicare è 7 volte x “xxxxxxx”. Nel campo codice fiscale deve essere indicata la partita iva comunitaria e quando si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: 00 99999999999 .Lo Sdi chiaramente non sarà in grado di recapitare la fattura elettronica al cliente straniero. Sarà quindi cura del fornitore italiano di far recapitare la copia della fattura trasmessa allo Sdi in maniera informatica (ad esempio tramite email) oppure semplicemente in maniera cartacea. Pertanto per il cliente straniero non ci sarà nessun cambiamento rispetto al passato: egli riceverà la sua fattura come fatto fino al 2018. Il fornitore italiano che ha deciso previamente di  inviare la fattura alla Sdi potrà invece godere dell'esclusione dall'esterometro per questa fattura. 

 

Soggetto privato straniero

Stesso discorso vale per il privato straniero. Già in un precedente articolo c'eravamo soffermarti sulla e-fattura nei confronti di un contribuente finale, ma limitatamente all'ipotesi di un privato italiano. Se  il nostro consumatore finale sarà straniero, valgono le stesse regole viste poco fa: codice destinatario con 7 x. Anche in questo caso però lo Sdi non sarà in grado di recapitare al cliente straniero la fattura emessa (in quanto il sistema di fatturazione elettronica è in vigore solo in Italia). Sarà cura quindi dell'emittente di inviare via email (ad esempio in formato PDF) oppure in maniera cartacea la copia della fattura elettronica.

 

E per le fatture d'acquisto?

Il sistema di fatturazione elettronica riguarda solamente gli operatori italiani. I nostri fornitori esteri emetteranno fattura nei nostri confronti come fatto fino al 31/12/18, ovvero in modalità cartacea. Tali dati, non transitando all'interno dello Sdi, dovranno dunque essere comunicati all'interno dell'esterometro. L'impresa italiana si troverà dunque a gestire anche per il 2019 delle fatture in formato cartaceo. Per evitare confusione nella gestione delle fatture, il nostro invito è quello di dotarsi di un sezionale iva specifico in cui registrare e conservare separatamente le fatture ricevute in maniera analogica. Già più volte nel corso dei nostri articoli c'eravamo soffermati sull'importanza di utilizzare i sezionali iva per la nostra contabilità. Essi infatti permettono di gestire in maniera separata le differenti situazioni che si possono presentare con la fatturazione elettronica. 

 

Quando deve essere fatto l'esterometro?

Con le ultime modifiche apportate alla legge di conversione del D.L. Fiscale 2020, l'esterometro passa da mensile a trimestrale. Se non vi saranno cambiamenti, le scadenze coincideranno con quelle delle comunicazioni iva trimestrali:

  • 30 aprile, per il primo trimestre;
  • 31 luglio, per il secondo trimestre;
  • 31 ottobre, per il terzo trimestre;
  • 31 gennaio anno successivo, per il quarto trimestre.

 

Se, ad esempio, la fattura verso l'estero è stata emessa in maniera cartacea il 20/03/2019, la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata entro il 30 aprile successivo.

Per le fatture estere passive, l'adempimento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di ricezione. NOTA BENE: il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 precisa che "per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA".

 

 

 


Abbiamo concluso anche questo articolo. Prima di salutarci però, vogliamo ripetere un passaggio fondamentale: sono escluse dall'esterometro quelle operazioni che sono già state comunicate tramite il sistema fattura elettronica. In tutti gli altri casi (con la sola esclusione della bolletta doganale) dovrà essere fatto l'esterometro. 

 

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