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CONAI: Il contributo è dovuto se il materiale è utilizzato per fini produttivi?

Nell’articolo di oggi torniamo a parlare di contributo CONAI (detto anche CAC) e della sua corretta applicazione nel caso in cui il materiale venga utilizzato per scopi produttivi. Prima però di continuare con la lettura del presente articolo, vi invitiamo a consultare un nostro precedente contributo dove abbiamo analizzato la natura del contributo Conai, tenuto conto anche delle novità in vigore dal 2019. Fatto questo, non ci resta altro da fare che partire con la lettura di questo nuovo articolo.

 

Si applica il Conai in caso di utilizzo per fini produttivi?

Dal titolo del presente articolo, avete già compreso su cosa ci focalizzeremo in questo contributo:

Se il materiale viene utilizzato per fini produttivi e non di imballaggio, deve essere applicato il Contributo ambientale Conai?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo necessariamente comprendere la natura dell’imballaggio e per fare ciò faremo riferimento alla normativa presente all’interno del sito Conai e alla giurisprudenza che si è espressa in merito alla questione.

 

La natura del contributo ambientale Conai

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) è un Consorzio privato di cui fanno parte produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema di gestione che ha come obiettivo il recupero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio. Oltre alla quota associativa esistono altri oneri di pagamento, infatti il prelievo del contributo avviene all’atto della prima cessione nel territorio nazionale dell’imballaggio finito.

L’onere contributivo scatta quindi in caso di prima cessione (tra ultimo produttore e primo utilizzatore – con alcune eccezioni -) dell’imballaggio. Risulta quindi fondamentale ai fini del presente lavoro comprendere quando si può parlare di imballaggio.

 

Quando possiamo parlare di imballaggio?

All’interno del sito Conai possiamo leggere che generalmente può essere definito imballaggio il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; Ripetiamo quindi che Il CONAI è un contributo che viene applicato sui quei prodotti che sono destinati ad imballaggio.

 

Ma se utilizzo del materiale, che solitamente viene impiegato come imballaggio, per scopi produttivi, il contributo viene applicato?

In questa ipotesi, in quanto il materiale è utilizzato per la creazione di prodotti (scopi produttivi) e non per motivi di confezionamento. Si ritiene pertanto che nella fattispecie in esame il contributo non debba essere applicato.

 

La questione però è tutt'altro che pacifica

Nella guida al contributo ambientale consultabile all’interno del sito Conai, è possibile leggere un passaggio che potrebbe generare dei dubbi da parte del lettore. Nella sezione dedicata alle principali sentenze della giurisprudenza si legge:

possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo.

Il dettato di questa frase sembra porsi in contrasto con quanto detto precedentemente all’interno di questo articolo. Per cercare di risolvere ogni questione in merito vi invitiamo a riflettere con attenzione alle parole utilizzate. Non viene fatto riferimento allo scopo di utilizzo del materiale (per fini produttivi), ma piuttosto al momento e alle modalità di utilizzo dello stesso nel processo produttivo (all’interno del ciclo produttivo).

 

La giurisprudenza sul Conai

La soluzione a questo dilemma probabilmente è da ricercarsi sempre all’interno delle sentenze citate dallo stesso Conai. Nella sentenza del Tribunale di Roma n. 22952 del 29 novembre 2018 relativa al riconoscimento della natura di imballaggio del film in polietilene adesivo e protettivo, il tribunale sostiene che tale materiale è da considerarsi a tutti gli effetti un imballaggio tenuto conto della sua funzione di contenimento/protezione delle merci, identificabile indipendentemente dal fatto che sia impiegato all’interno di un ciclo produttivo e che accompagni i prodotti in ogni fase di commercializzazione.

 

La soluzione: l'imballaggio e la sua funzionalità

Da questo passaggio giurisprudenziale emerge con chiarezza che l’utilizzo del materiale per motivi di confezionamento, non fa venire meno la natura di imballaggio anche se viene utilizzato all’interno del ciclo produttivo. Se quindi l’imballaggio acquistato non viene utilizzato in fase di vendita del prodotto ma solo internamente (come ad esempio nelle varie fasi di commercializzazione) il CAC trova comunque applicazione.

Ma (e questo è il passaggio fondamentale) se il materiale viene utilizzato per scopi produttivi (poiché utilizzato per la creazione di determinati prodotti destinati alla vendita) viene meno la natura stessa dell’imballaggio (inteso come funzione di contenimento/protezione delle merci) e il contributo CAC non deve essere applicato. Un materiale, ricordiamo, assume la qualità di imballaggio quanto è adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle. Sulla base di tale definizione, se il materiale viene utilizzato dall'azienda per produrre determinati prodotti, non sarà classificabile come imballaggio, visto che non svolgerà una funzione ricompresa fra quelle tipiche degli imballaggi e, come tale, non rientrerà nella sfera di applicazione del Contributo.

Precisiamo con il presente articolo che il contributo non sarà pertanto applicato qualora la merce acquistata sia utilizzata per fini esclusivamente produttivi: se lo stessi materiale acquistato viene utilizzato per scopi di confezionamento allora dovrà certamente essere applicato il contributo.

La questione ha avuto una risonanza tale che ha portato i due consorzi che si occupano di beni in politiene (Polieco) e di rifiuti da imballaggio (Conai) a confrontarsi (in maniera anche dura visto le reciproche diffide) sulla natura di imballaggio di film in politiene all’interno del ciclo produttivo. Tale scontro sarà sicuramente oggetto di un prossimo articolo. Vi invitiamo pertanto a seguirci tramite i nostri numerosi social per seguire l’evoluzione di questo interessante dibattito.

 

Come fare per richiedere la non applicazione del contributo?

All’interno della guida Conai sono presenti differenti casistiche di esenzione dall'applicazione del contributo ambientale, ma tra di esse non viene fatto nessun cenno ad una esenzione specifica per l’utilizzo di beni per scopi differenti dall’imballaggio. La questione però anche in questo caso si risolve a monte: l’esenzione è per definizione la dispensa da un obbligo/regola comune. In altri termini può essere definita come quel privilegio che permette alle aziende che - per regola - avrebbero dovuto sostenere l’onere contributivo, di ottenere la non applicazione al ricorrere di determinati requisiti.

Nel caso in cui però la materia non venga utilizzata per motivi di imballaggio, ma per scopi diversi, non deve essere applicato a priori il contributo in fattura.

Si dovrebbe più correttamente parlare di esclusione e non di esenzione in questo caso.

Non sarà pertanto necessario ricercare una specifica esenzione per l’applicazione del CONAI in quanto il contributo non deve essere applicato a fortiori. Di fatto non viene a generarsi il momento impositivo nel passaggio tra il l’azienda fornitrice e quella cliente.

2 pensieri su “CONAI: Il contributo è dovuto se il materiale è utilizzato per fini produttivi?

  1. Buongiorno, un’impresa di mobili che effettua il trasporto a casa del cliente e smaltisce gli imballaggi (non li lascia a casa del cliente) rientra nei casi tenuti all’iscrizione al conai? È come se vendesse materiale non imballato per il fatto che smaltisce essa stessa l’imballo.
    Grazie

    1. Buongiorno, nel suo caso si ritiene che l’impresa debba comunque essere iscritta al CONAI in quanto la sua impresa è un’utilizzatrice di un materiale destinato ad imballaggio (nel caso specifico confezionamento per il trasporto di mobili). Infatti, ciò rileva ai fini CONAI è la natura (legata all’utilizzo) del materiale. Se esso infatti viene smaltito dall’impresa (e non dal cliente) rimane comunque un rifiuto. L’esistenza stessa del CONAI è quella di permettere allo stesso consorzio di avere fondi per gestire i rifiuti generati dall’imballo di merci che non costituiscono economicamente un’utilità per l’azienda che li utilizza ma quanto piuttosto un danno ambientale. Lo scopo infatti è quello di garantire una corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (normativa CONAI). Facciamo comunque presente che l’iscrizione al consorzio comporta il versamento di una quota decisamente bassa. L’adesione a CONAI prevede il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro, al quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. La quota di iscrizione al CONAI si versa solo una volta. Per maggiori informazioni sul contributo CONAI può consultare il nostro articolo: https://www.studiosimonetticommercialisti.it/2018/11/25/conai-2019-la-nuova-normativa/

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