Fattura ElettronicaRegime dei forfettari

Contribuenti minimi e forfettari: sono davvero esclusi dalla fattura elettronica?

Ecco! Ci siamo! Ora tocca finalmente ai nostri contribuenti forfettari. Queste figure sono nate proprio per semplificare la vita nei confronti di quei contribuenti con un reddito più basso. Numerose sono infatti le agevolazioni riconosciute nei confronti di questa categoria. Se siete interessati ad approfondire questo argomento, non dovete fare altro che cliccare qui. In questo articolo invece ci "limiteremo" ad analizzare la fattura elettronica in relazione alla figura del contribuente minimo o forfettario.

 

La fattura elettronica e il regime dei forfettari

Per offrire ai nostri lettori una visione a 360° abbiamo deciso di sviluppare il seguente articolo in questa maniera:

  1. per prima cosa ci metteremo nei panni di un soggetto nel regime forfettario che emette e riceve fatture nello svolgimento della propria attività professionale o imprenditoriale.
  2. ci sposteremo poi sul lato opposto e analizzeremo come si deve comportare un'impresa che ha a che fare con i contribuenti minimi e forfettari. Ci soffermeremo in particolare sulle modalità di ricezione e di emissione delle fatture verso questi tipo di soggetti.
  3. infine analizzeremo le modalità di conservazione delle fatture sia per i contribuenti forfettari, sia per chi riceve fatture da quest'ultimi.

 

Se siete dunque interessati solamente ad una casistica specifica, vi invitiamo ad andare direttamente al paragrafo di vostro interesse.

 


1- La gestione delle fatture per i contribuenti minimi e forfettari

Emissione di una fattura

Per i contribuenti minimi e forfettari è stato previsto l'esonero di emissione di fattura in maniera elettronica. L'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 (così come modificato dall'articolo 1, comma 909 lett. a) n.3) della Legge n. 205/2017), ha previsto infatti questo esonero per due categorie di soggetti ovvero:

 

Essendo tale esonero una facoltà e non un obbligo, per i nostri contribuenti si prospettano due differenti soluzioni.

Possono infatti usufruire di tale esonero e comportarsi esattamente come fatto fino al 31/12/2018. L'emissione della fattura avverrà pertanto in maniera cartacea. A tal proposito vi invitiamo a leggere un nostro precedente contributo relativo alla fatturazione per i contribuenti forfettari. 

In alternativa possono scegliere di emettere fattura in maniera elettronica. In tal caso per l’emissione della e-fattura il contribuente si potrà affidare al servizio gratuito fatture e corrispettivi” messo a disposizione dall'agenzia delle entrate oppure ai tanti programmi cloud a pagamento messi a disposizione dalle numerose case di software che si occupano di gestione contabile. Qualora optiate per questo tipo di soluzione, vi invitiamo a consultare la nostra guida alla fatturazione elettronica.

Ricezione di una fattura

Anche in questo caso il soggetto appartenente al regime dei forfettari può scegliere se entrare a far parte del nuovo sistema d'interscambio per la fattura elettronica. Il nostro contribuente ha la possibilità di:

  • ricevere la fatture in maniera cartacea, senza alcun dovere di comunicazione all'agenzia delle entrate o al fornitore del proprio codice destinatario/pec;
  • ricevere le fatture in maniera digitale, comunicando opportunamente il proprio codice destinatario (o in alternativa la pec).

Se la scelta ricade nella prima ipotesi, il forfettario sarà trattato alla stregua di un privato cittadino. In un articolo precedente avevamo già parlato della fattura elettronica verso i privati e gli enti non commerciali. Se il forfettario non comunica la pec o il codice destinatario, il codice destinatario da indicare è 7 volte zero “0000000” (Provvedimento del 30/04/2018 del direttore dell'agenzia). Lo Sdi recapita la e-fattura al contribuente forfettario mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.  Una copia della fattura elettronica dovrà comunque essere consegnata al forfettario in maniera informatica (ad esempio tramite email) oppure semplicemente in maniera cartacea,  a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla. Chiaramente, ripetiamo, deve essere una copia della fattura originale in xml.

Nel caso in cui il forfettario decida di gestire in maniera elettronica le proprie fatture, dovrà dotarsi di un codice destinatario e di una pec. In questa maniera il forfettario riceverà le proprie fatture in formato elettronico, esattamente come avviene ormai ordinariamente per gli altri soggetti. Se avete deciso di percorrere questa strada, vi consigliamo la lettura del seguente articolo: Codice destinatario o PEC: quale dato fornire per la ricezione delle fatture elettroniche?

 


2- La gestione delle fatture nei confronti dei forfettari

Emissione di una fattura

Nel caso in cui un'impresa (obbligata all'emissione della fattura elettronica) abbia a che fare con un contribuente forfettario, valgono le stesse considerazioni che avevamo fatto poco prima. Tutto dipende da cosa ci ha comunicato il nostro cliente forfettario.

Il soggetto forfettario potrebbe aver deciso di avere un indirizzo telematico sul quale ricevere le proprie fatture elettroniche. In questa ipotesi il codice destinatario da inserire sarà quello comunicato dal cliente. Non c'è l'obbligo di indicare nell'xml anche la pec che eventualmente c'è stata indicata, in quanto tra le due (ovvero tra la pec e il codice destinatario) comanda il codice destinatario.

Se invece non ci ha comunicato alcun indirizzo telematico, l'impresa dovrà trattare il forfettario come un privato. Emetterà comunque fattura elettronica, indicando i famosi 7 zeri "0000000". Invierà poi telematicamente la e-fattura al Sistema d'interscambio dell'agenzia delle entrate e ne consegnerà una copia cartacea al cliente forfettario.

 

Ricezione di una fattura

In caso di ricezione di fatture da parte di un contribuente forfettario, l'impresa potrebbe trovarsi ancora oggi a gestire delle fatture in maniera cartacea. Se infatti il forfettario ha deciso di seguire le vecchie modalità di emissione della propria fattura (in maniera dunque analogica e no digitale), l'impresa dovrà registrare da un lato le fatture ricevute ordinariamente in maniera elettronica e dall'altro lato quelle cartacee rilasciate dai contribuenti forfettari. Per evitare confusione nella gestione di questi due tipi di fatture, il nostro invito è quello di dotarsi di un sezionale iva specifico in cui registrare e conservare separatamente le fatture ricevute in maniera analogica.

 


3- La conservazione delle fatture

Abbiamo qui sopra accennato alla conservazione delle fatture e a questo punto sorge naturale una domanda: ma come deve avvenire tale conservazione? In maniera analogica o digitale?

Per i contribuenti forfettari

Tutto dipende dalla scelta iniziale che è stata fatta dal nostro contribuente forfettario. Se infatti ha deciso di dotarsi di un canale telematico (ad esempio codice destinatario) per la ricezione delle fatture elettroniche, dovrà [esattamente come un'impresa più grande] conservare digitalmente la propria e-fattura. Ciò non significa che il nostro contribuente potrà salvare le proprie fatture in formato Xml su una penna usb o su hard disk. Ci sono infatti delle precise regole per la conservazione digitale: per conoscere queste regole vi invitiamo a leggere il nostro articolo sulla conservazione delle fatture elettroniche.

Nel caso in cui invece il forfettario non abbia comunicato un codice univoco o la pec per ricevere le fatture, egli conserverà in maniera cartacea le copia delle fatture che, come abbiamo visto nel corso di questo articolo, è stata consegnata al cliente forfettario. L’unico obbligo è numerare e conservare le fatture di acquisto e le fatture emesse.

 

Per chi riceve fatture dai contribuenti forfettari

Per chi riceve fatture da un contribuente forfettario, valgono le stesse considerazioni fatte nel corso di questo articolo.

Se infatti il forfettario ha deciso di inviare le fatture elettronicamente, l'impresa dovrà conservare la fattura in formato digitale secondo le nuove regole previste dal 1/1/2019 (per scoprire come conservare le fatture elettroniche, clicca qui).

Se invece l'impresa riceve fatture da un forfettario in via cartacea, si comporterà nello stessa maniera prevista fino al 31/12/2018. Pertanto riceverà la fattura cartacea, la registrerà nella propria contabilità e la conserverà in maniera analogica. Per facilitare la registrazione vi invitiamo, come detto, a creare un apposito sezionale per registrare le fatture cartacee ricevute.

 


Abbiamo dunque visto in questo articolo la figura dei forfettari accostata al grande tema della fattura elettronica. I forfettari, ricordiamo, sono esonerati dall'emissione di fattura in maniera elettronica. Essi possono comunque scegliere di entrare a far parte del circuito di interscambio elettronico dell'agenzia delle entrate, seguendo così le nuove regole di fatturazione elettronica entrate in vigore con il  2019. Continua a seguire il nostro Blog non solo per rimanere aggiornato sulla fattura elettronica, ma anche per scoprire le ultime novità in tema di regime forfettario. 

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