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CONAI 2019: la nuova normativa per il contributo ambientale

Nell’articolo di oggi illustreremo le novità del 2019 relative all’applicazione del contributo ambientale. Con una circolare del 25 giugno 2018 il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ha infatti dettato nuove regole riguardo l’applicazione del contributo per i produttori e i commercianti di imballaggi vuoti.  Ma prima di partire, cerchiamo di capire esattamente in cosa consiste questo contributo. Alla fine potrai commentare questo articolo e fare una domanda ai nostri esperti. Iniziamo!

Cosa è il CONAI?

Quante volte ti sarà capitato di trovare in fattura la scritta “Contributo Ambientale CONAI assolto”. Ma in che cosa consiste esattamente questa espressione? Il CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Lo scopo è quello di favorire l’utilizzo di materiali per imballaggio maggiormente riciclabili collegando il livello contributivo all’impatto ambientale. Il CONAI ha così scelto di diversificare la quota del per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo, premiando l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. Per avere un’idea dell’entità del Contributo Ambientale per materiale in vigore, clicca qui.

Ma chi si deve iscrivere a questo consorzio?

produttori di imballaggi: fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio

Gli utilizzatori: commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni.

Qualche esempio?

Lo stesso CONAI ci fornisce qualche esempio chiaro sulla qualifica di produttore o utilizzatore. E’ produttore colui che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce. E’ utilizzatore invece chi acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività

Chi è escluso da questo obbligo di adesione al CONAI?

Come si legge nella guida informativa del CONAI, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

Un esempio?

L’esempio che il CONAI ci fornisce è molto chiaro: 

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell’esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all’iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all’estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

Attenzione però: ci sono alcuni casi in cui tale esclusione viene meno. Nell’informativa CONAI infatti si legge che l’adesione è obbligatoria quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività. L’impresa che ricade in uno (o più) di questi tre casi, aderisce al CONAI per la relativa attività, anche se marginale. L’acquisto dunque di imballaggi come gli shoppers (sacchetti per la spesa), anche se marginale alla propria attività, comporta automaticamente l’obbligo di iscrizione al CONAI. Sui sacchetti di plastica e sui nuovi costi in vigore dal 1/1/2018, abbiamo già dedicato un articolo al seguente link.

Quando possiamo parlare di imballaggi?

Nel caso tu sia un utilizzatore o un produttore di imballaggi dovrai certamente capire con quale tipo di merce hai a che fare. Pertanto un passaggio necessario sarà quello di individuare se il materiale possa considerarsi o meno un imballaggio. Tale attività riveste un’importanza fondamentale: è infatti l’utilizzo del materiali per uno scopo di confezionamento che fa scattare l’onere contributivo. Abbiamo già dedicato un articolo su questo specifico argomento. Cliccando nei pulsanti qui sotto potrai immediatamente individuare la classe di appartenenza del tuo materiale:

Cosa è imballaggio

Cosa non è imballaggio

Quanto costa l’adesione?

Non ti allarmare!  L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro, al quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. La quota di iscrizione al CONAI si versa solo una volta. 

Quali novità con il 2019?

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto chi sono i soggetti appartenenti al CONAI e quali sono i materiali che possono considerarsi imballaggi; abbiamo visto inoltre il costo per l’adesione al consorzio. Nel proseguimento dell’articolo ci soffermeremo (e in questo passaggio sarà illustrata la novità del 2019) invece sul contributo ambientale Conai (detto anche CAC). 

Quando viene applicato il contributo?

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Si tratta del trasferimento nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore

Il contributo viene esposto in fattura dal fornitore (produttore) di imballaggi e rientra nel campo di applicazione  dell’IVA (viene considerato infatti un corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972). Dal 1° gennaio 2019 è entrata poi in vigore la fattura elettronica tra imprese private. Questa novità ha portato grandi cambiamenti nella creazione e nella gestione delle fatture. Per sapere come inserire e trattare il CONAI all’interno di questo nuovo formato di fatturazione, vi invitiamo a leggere il nostro articolo : Come indicare il Conai nella fattura elettronica

Nei passaggi successivi della filiera commerciale, il contributo CAC risulta così già assolto (nel passaggio -come detto- tra produttore a utilizzatore). Nelle fatture successive alla  “prima cessione”, l’utilizzatore potrà dunque limitarsi a riportare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”. Questa dicitura segnala all’acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato “internalizzato” nel prezzo delle merci. In alternativa l’utilizzatore può evidenziare il Contributo Ambientale per referenza (cioè specificando l’entità del contributo ambientale «internalizzato» nel prezzo di vendita dell’imballaggio o merce imballata).

Dal 2019

Dal 2019, i commercianti di imballaggi vuoti, saranno tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita. Ai soli fini dell’applicazione del CAC, il commerciante di imballaggi vuoti sarà dunque equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando di fatto il prelievo del CAC al momento di trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo “utilizzatore” (ovvero il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare merci). Le immagini che seguono rendono bene l’idea del cambiamento portato dalla circolare del 25 giugno 2018. Nel passaggio di imballaggi vuoti dal produttore al commerciante non vi è più l’applicazione del CAC in fattura in aggiunta al prezzo di vendita. Piuttosto tale applicazione avverrà nel passaggio successivo della filiera, ovvero nel passaggio dal commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore.


Nuovi doveri dunque per il commercianti imballaggi vuoti

In questa nuova situazione il commerciante di imballaggi vuoti si troverà ad assolvere a nuovi doveri:

    • A rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente (produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l’altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC.
    • Ad applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nella fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.
  • A dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.

Procedure agevolate con il nuovo anno

Infine, per facilitare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso (i cosiddetti “piccoli commercianti”), il Consorzio CONAI ha concesso anche una procedura agevolata,  in vigore dal 1/1/2019: i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.

Conclusione

Il 2019 si presenta senza dubbio come un anno ricco di sorprese e noi dello Studio Simonetti cercheremo di tenervi sempre aggiornati su tutte le novità. Vi invitiamo a seguirci sui social network e a mettere mi piace alla nostra pagina facebook.

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