IVA

Termini ridotti per la detrazione IVA 2017

Le nuove regole per la detrazione IVA 2017

 

Le recenti modifiche per la detrazione iva 2017

Con l’articolo 2 del DL 50/2017 è stato modificato il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti; 

Prima della modifiche apportate da suddetto decreto, l’art. 19 del DPR 633/1972 così disponeva:

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può‘ essere esercitato, al più‘ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Con il nuovo art. 19 viene a ridursi notevolmente il termine con cui è possibile portarsi a detrazione l’imposta sostenuta con l’acquisto di beni o servizi; in particolare il nuovo articolo prevede:

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato al più’ tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

Tutto ciò cosa comporta a livello operativo

Gli effetti sono rilevanti per le imprese: con la nuova disposizione di legge sarà possibile portare in detrazione le fatture relative all’anno 2017 entro lo stringente termine del 30 aprile 2018.

In precedenza invece era possibile detrarsi una fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto. A livello pratico tutto ciò si traduceva nella possibilità da parte del contribuente di portarsi in detrazione una fattura datata 2016 entro il 30 aprile 2019.

 

Ulteriori modifiche

Ulteriori modifiche hanno toccato l’articolo 25 del DPR 633/1972. Anche quest’ultimo articolo è stato modificato con l’articolo 2 del DL 50/2017 

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

 

Ma quando sorge il diritto alla detrazione?

Un’operazione si considera effettuata ai fini Iva e diviene esigibile:

  • per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato;
  • per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all’importo fatturato o pagato.

 

Quando può essere esercitato il diritto alla detrazione?

La detrazione può essere esercitata in un momento anche successivo rispetto alla sua esigibilità, al più tardi, con la dichiarazione iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

 

Per le fatture 2015 e 2016?

Per queste fatture non vi sono particolari problemi in quanto si continuano ad applicare i termini previsti dal vecchio art.19.

Pertanto le fatture con data 2015 potranno essere portate in detrazione entro il 30/4/2018, mentre quelle con data 2016 avranno scadenza entro il 30/4/2019.

 

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